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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1993

ECLI:EU:C:1993:214
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61992CJ0271_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-271/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation francese, sezione commerciale, finanziaria ed economica, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Laboratoire de prothèses oculaires (LPO) e Union nationale des syndicats d' opticiens de France (UNSOF), Groupement d' opticiens lunetiers détaillants (GOLD), Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) et Syndicat national des adaptateurs d' optique de contact (SNADOC), domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N.

Kakouris, presidente di sezione, G.F.

Mancini, F.A.

Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G.

Kapteyn, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° dall' avv.

M. Levis, del foro di Parigi, per la LPO, ° dall' avv.

A. Monod, del foro di Parigi, per l' Union nationale des syndicats d' opticiens de France (UNSOF), e il Syndicat national des adaptateurs d' optique de contact (SNADOC), ° dagli avv.ti Thiriez e Brueder, del foro di Parigi, per il Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) e il Groupement d' opticiens-lunetiers détaillants (GOLD), ° per il governo francese, dal signor P. Pouzoulet, vicedirettore della direzione affari legali del ministero degli Affari esteri, e dalla signora H. Duchene, segretaria degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, ° per il governo ellenico, dal signor F. Georgakopoulos, viceconsigliere giuridico presso il servizio giuridico dello Stato, in qualità di agente, ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Pellicer, membro del servizio giuridico, e dalla signora

V. Melgar, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della società LPO, dell' Union nationale des syndacats d' opticiens de France (UNSOF) e del Syndicat national des adaptateurs d' optique de contact (SNADOC), del Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) e del Groupement d' opticiens-lunetiers détaillants (GOLD), del governo francese e della Commissione, all' udienza del 4 febbraio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 marzo 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza del 2 giugno 1992, pervenuta alla Corte il 16 giugno seguente, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation ha proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato con riguardo al Code de la santé publique francese che vieta la vendita di lenti correttive per coloro che non sono in possesso del diploma di ottico o di altro titolo equivalente. 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito della causa che oppone la società LPO, che smercia lenti a contatto, impianti endooculari e prodotti accessori, a numerose associazioni professionali di ottici che ritengono che la società LPO abbia violato le disposizioni del Code de la santé publique relative alla vendita di tali prodotti. 3 [OSCURATO:PERSONA] de cassation, adita in ultima istanza, decideva di sospendere il giudizio fino a quando la Corte si fosse pronunciata in via pregiudiziale sulle questioni seguenti: "1) Se l' art. 30 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che esso possa applicarsi alle vendite di lenti a contatto e di prodotti accessori, soggette a condizioni come quelle prescritte dagli artt.

L-505 e L-508 del Code de la santé publique, che consentono la vendita di materiale ottico e di lenti correttive solo ai titolari del diploma di ottico. 2) Se una normativa del genere possa essere giustificata da prescrizioni imperative aventi per scopo la tutela dei consumatori o da ragioni di tutela della salute e della vita delle persone quali richiamate dall' art. 36 del Trattato CEE". 4 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle difese scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza.

Detti elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione 5 Occorre osservare a titolo preliminare che il diritto comunitario non prevede norme comuni o armonizzate per la distribuzione delle lenti a contatto.

Ne deriva che la determinazione delle disposizioni applicabili in materia rientra nella competenza degli Stati membri, a condizione che siano rispettate le disposizioni del Trattato ed in particolare quelle sulla libera circolazione delle merci. 6 Risulta dal fascicolo della causa principale e dalle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte che la legislazione francese oggetto della causa principale è indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e importati e non esercita effetti diretti sulle importazioni. 7 Tuttavia, poiché si tratta di una normativa che impone il divieto di certi metodi di smercio, è opportuno ricordare che la Corte ha affermato che una normativa nazionale che riservi ad una determinata categoria professionale la distribuzione di certi prodotti, per il fatto che canalizza le vendite, è atta ad incidere sulle possibilità di smercio dei prodotti importati e può, pertanto, costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione ai sensi dell' art. 30 del Trattato (sentenze 21 marzo 1991, causa C-369/88, Delattre, Racc. pag.

I-1487, punto 51 della motivazione, e causa C-60/89, Monteil, Racc. pag.

I-1547, punto 38 della motivazione). 8 Ne consegue che una normativa, quale quella oggetto della causa principale, che riserva la vendita delle lenti a contatto e dei prodotti accessori a intermediari specializzati, è atta ad incidere sugli scambi intracomunitari. 9 Occorre dunque risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riserva la vendita di materiale ottico e di lenti correttive ai soli titolari del diploma di ottico.

Sulla seconda questione 10 Quanto alla giustificazione di tale normativa sulla base dell' art. 36 del Trattato per ragioni attinenti alla tutela della salute, discende dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 25 luglio 1991, cause C-1/90 e C-176/90, Aragonesa, Racc. pag.

I-4151, punto 16 della motivazione) che spetta agli Stati membri, in assenza di norme comuni o armonizzate, decidere il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute ed il modo in cui questo livello deve essere raggiunto.

Essi non possono tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità. 11 Sotto questo profilo, si deve rilevare che una normativa nazionale che riserva ad operatori qualificati, titolari di un diploma professionale in materia, la vendita di prodotti destinati a correggere difetti di una funzione propria dell' organismo umano, persegue un obiettivo di tutela della salute.

Infatti, la vendita delle lenti a contatto, anche se la prescrizione è di competenza dell' oculista, non può essere considerata come un' attività commerciale analoga ad altre, poiché il venditore dev' essere in grado di fornire agli utilizzatori informazioni relative all' uso e alla manutenzione delle lenti. 12 Occorre aggiungere che una normativa come quella oggetto della causa principale non contravviene al principio di proporzionalità.

Infatti, il fatto di riservare agli ottici la vendita delle lenti a contatto e dei prodotti accessori è idoneo a garantire la tutela della salute.

Non risulta da alcun elemento agli atti che tale normativa vada al di là di quanto è necessario per realizzare tale obiettivo. 13 Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che l' art. 36 del Trattato va interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta la vendita di lenti a contatto e di prodotti accessori negli esercizi commerciali che non sono diretti o gestiti da persone in possesso dei requisiti necessari per l' esercizio della professione di ottico è giustificata da motivi di tutela della salute.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation, con sentenza del 2 giugno 1992, dichiara: 1) L' art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riserva la vendita di materiale ottico e di lenti correttive ai soli titolari del diploma di ottico. 2) L' art. 36 del Trattato CEE va interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta la vendita di lenti a contatto e di prodotti accessori negli esercizi commerciali che non sono diretti o gestiti da persone in possesso dei requisiti necessari per l' esercizio della professione di ottico è giustificata da motivi di tutela della salute.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61992CJ0271_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-271/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation francese, sezione commerciale, finanziaria ed economica, nella causa dinanzi ad essa pendente tra Laboratoire de prothèses oculaires (LPO) e Union nationale des syndicats d' opticiens de France (UNSOF), Groupement d' opticiens lunetiers détaillants (GOLD), Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) et Syndicat national des adaptateurs d' optique de contact (SNADOC), domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e P.J.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° dall' avv. M. Levis, del foro di Parigi, per la LPO, ° dall' avv. A. Monod, del foro di Parigi, per l' Union nationale des syndicats d' opticiens de France (UNSOF), e il Syndicat national des adaptateurs d' optique de contact (SNADOC), ° dagli avv.ti Thiriez e Brueder, del foro di Parigi, per il Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) e il Groupement d' opticiens-lunetiers détaillants (GOLD), ° per il governo francese, dal signor P. Pouzoulet, vicedirettore della direzione affari legali del ministero degli Affari esteri, e dalla signora H. Duchene, segretaria degli Affari esteri presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, ° per il governo ellenico, dal signor F. Georgakopoulos, viceconsigliere giuridico presso il servizio giuridico dello Stato, in qualità di agente, ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor R. Pellicer, membro del servizio giuridico, e dalla signora V. Melgar, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti, vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali della società LPO, dell' Union nationale des syndacats d' opticiens de France (UNSOF) e del Syndicat national des adaptateurs d' optique de contact (SNADOC), del Syndicat des opticiens français indépendants (SOFI) e del Groupement d' opticiens-lunetiers détaillants (GOLD), del governo francese e della Commissione, all' udienza del 4 febbraio 1993, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 marzo 1993, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con sentenza del 2 giugno 1992, pervenuta alla Corte il 16 giugno seguente, la [OSCURATO:PERSONA] de cassation ha proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato con riguardo al Code de la santé publique francese che vieta la vendita di lenti correttive per coloro che non sono in possesso del diploma di ottico o di altro titolo equivalente. 2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito della causa che oppone la società LPO, che smercia lenti a contatto, impianti endooculari e prodotti accessori, a numerose associazioni professionali di ottici che ritengono che la società LPO abbia violato le disposizioni del Code de la santé publique relative alla vendita di tali prodotti. 3 [OSCURATO:PERSONA] de cassation, adita in ultima istanza, decideva di sospendere il giudizio fino a quando la Corte si fosse pronunciata in via pregiudiziale sulle questioni seguenti: "1) Se l' art. 30 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che esso possa applicarsi alle vendite di lenti a contatto e di prodotti accessori, soggette a condizioni come quelle prescritte dagli artt. L-505 e L-508 del Code de la santé publique, che consentono la vendita di materiale ottico e di lenti correttive solo ai titolari del diploma di ottico. 2) Se una normativa del genere possa essere giustificata da prescrizioni imperative aventi per scopo la tutela dei consumatori o da ragioni di tutela della salute e della vita delle persone quali richiamate dall' art. 36 del Trattato CEE". 4 Per una più ampia esposizione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle difese scritte presentate alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Detti elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. Sulla prima questione 5 Occorre osservare a titolo preliminare che il diritto comunitario non prevede norme comuni o armonizzate per la distribuzione delle lenti a contatto. Ne deriva che la determinazione delle disposizioni applicabili in materia rientra nella competenza degli Stati membri, a condizione che siano rispettate le disposizioni del Trattato ed in particolare quelle sulla libera circolazione delle merci. 6 Risulta dal fascicolo della causa principale e dalle osservazioni scritte e orali presentate alla Corte che la legislazione francese oggetto della causa principale è indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e importati e non esercita effetti diretti sulle importazioni. 7 Tuttavia, poiché si tratta di una normativa che impone il divieto di certi metodi di smercio, è opportuno ricordare che la Corte ha affermato che una normativa nazionale che riservi ad una determinata categoria professionale la distribuzione di certi prodotti, per il fatto che canalizza le vendite, è atta ad incidere sulle possibilità di smercio dei prodotti importati e può, pertanto, costituire una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione ai sensi dell' art. 30 del Trattato (sentenze 21 marzo 1991, causa C-369/88, Delattre, Racc. pag. I-1487, punto 51 della motivazione, e causa C-60/89, Monteil, Racc. pag. I-1547, punto 38 della motivazione). 8 Ne consegue che una normativa, quale quella oggetto della causa principale, che riserva la vendita delle lenti a contatto e dei prodotti accessori a intermediari specializzati, è atta ad incidere sugli scambi intracomunitari. 9 Occorre dunque risolvere la prima questione dichiarando che l' art. 30 del Trattato va interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riserva la vendita di materiale ottico e di lenti correttive ai soli titolari del diploma di ottico. Sulla seconda questione 10 Quanto alla giustificazione di tale normativa sulla base dell' art. 36 del Trattato per ragioni attinenti alla tutela della salute, discende dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 25 luglio 1991, cause C-1/90 e C-176/90, Aragonesa, Racc. pag. I-4151, punto 16 della motivazione) che spetta agli Stati membri, in assenza di norme comuni o armonizzate, decidere il livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute ed il modo in cui questo livello deve essere raggiunto. Essi non possono tuttavia farlo se non nei limiti indicati dal Trattato e, in particolare, nel rispetto del principio di proporzionalità. 11 Sotto questo profilo, si deve rilevare che una normativa nazionale che riserva ad operatori qualificati, titolari di un diploma professionale in materia, la vendita di prodotti destinati a correggere difetti di una funzione propria dell' organismo umano, persegue un obiettivo di tutela della salute. Infatti, la vendita delle lenti a contatto, anche se la prescrizione è di competenza dell' oculista, non può essere considerata come un' attività commerciale analoga ad altre, poiché il venditore dev' essere in grado di fornire agli utilizzatori informazioni relative all' uso e alla manutenzione delle lenti. 12 Occorre aggiungere che una normativa come quella oggetto della causa principale non contravviene al principio di proporzionalità. Infatti, il fatto di riservare agli ottici la vendita delle lenti a contatto e dei prodotti accessori è idoneo a garantire la tutela della salute. Non risulta da alcun elemento agli atti che tale normativa vada al di là di quanto è necessario per realizzare tale obiettivo. 13 Si deve pertanto risolvere la seconda questione dichiarando che l' art. 36 del Trattato va interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta la vendita di lenti a contatto e di prodotti accessori negli esercizi commerciali che non sono diretti o gestiti da persone in possesso dei requisiti necessari per l' esercizio della professione di ottico è giustificata da motivi di tutela della salute. Decisione relativa alle spese Sulle spese 14 Le spese sostenute dal governo francese, dal governo ellenico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] de cassation, con sentenza del 2 giugno 1992, dichiara: 1) L' art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che riserva la vendita di materiale ottico e di lenti correttive ai soli titolari del diploma di ottico. 2) L' art. 36 del Trattato CEE va interpretato nel senso che una normativa nazionale che vieta la vendita di lenti a contatto e di prodotti accessori negli esercizi commerciali che non sono diretti o gestiti da persone in possesso dei requisiti necessari per l' esercizio della professione di ottico è giustificata da motivi di tutela della salute.
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