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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21044/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], personalmente e quale legale rappresentante della Fime s.r.I., rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia, parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1941/2018 del 26/05/2020 della Corte di appello di Trieste, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore di parte ricorrente di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente; udita la discussione del difensore di parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ovvero l'annullamento delta stessa con rinvio al giudice civile competente in appello ex art. 622 cod. proc. pen., e condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nella misura ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Udine in data 22/05/2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolveva lo stesso dal reato di truffa aggravata continuata in concorso, perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili a favore della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA].

2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di Fime s.r.I., in persona di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per i sottoindicati motivi.

Primo motivo: contraddittorietà della motivazione, quale emerge dal testo della sentenza (punti 3 e 4 della motivazione), laddove prima si dice che il giudizio è definito con "il rigetto dell'appello" e poco dopo si dice che "l'appello è fondato nel merito".

Secondo motivo: contraddittorietà della motivazione per evidente travisamento della prova.

La Corte territoriale ha inopinatamente ritenuto che nella fattispecie vi fosse evidente assenza di elementi di prova idonei a ritenere che la locazione commerciale conclusa da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] fosse parte di un piano diretto a conseguire la trasformazione commerciale di un immobile, ingannando le imprese appaltatrici sulla effettiva solvibilità del committente e conseguendo il profitto delle migliorie del capannone, con ingiusto danno delle imprese appaltatrici stesse, che avevano eseguito i lavori senza incassare, o incassando solo in parte, il prezzo concordato.

Detta conclusione viene laconicamente motivata affermando che: "... oltre all'assenza di elementi positivi di un pactum sceleris che deve porsi all'origine dell'operazione commerciale per contrassegnare il concorso del Lovato nel reato di truffa, l'istruttoria ha posto anzi in evidenza elementi idonei a negare in radice qualsivoglia accordo truffaldino tra Lovato e Zheng: si fa riferimento non solo alle informazioni assunte dal Lovato presso il comune istituto bancario circa la 'solvibilità' del 'cinese' con cui si apprestava a stipulare una onerosa locazione commerciale; ma anche agli accertamenti della Guardia di Finanza che avevano rilevato movimentazioni bancarie significative per circa 300.000 euro sino all'anno precedente il contratto.

A ciò si aggiunga che l'affidamento riposto dalle imprese appaltatrici sulla bontà dell'operazione era riposto sulla rispettabilità dei protagonisti (la direzione dei lavori di Carlig, geometra di fiducia del Lovato, all'epoca solido imprenditore) non certo sulla esistenza di garanzie reali o personali che nessuno aveva sottoscritto e che sarebbero state altrimenti fatte valere in sede civile.

L'evidenza di tali elementi, emergenti dagli atti, impone di dare prevalenza a una assoluzione di merito dell'imputato, rispetto al quale non può ritenersi provato alcun concorso nel reato di truffa, rispetto al proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto ...". [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo decisivo motivo di gravame.

2. Va evidenziato in premessa che il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (cfr., ex multis, Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, Masturzo, Rv. 282612).

2.1. Al riguardo, si è affermato che il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen.

Invero, questa Suprema Corte ha ormai da tempo chiarito che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti).

Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr., Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr., Sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 del 11/07/2012, Ingrassia, Rv. 254617).

2.2. Nella fattispecie, detta motivazione rafforzata appare del tutto mancante, non avendo i giudici di appello - nella valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto che li ha condotti ad una pronuncia assolutoria, senza approfondire adeguatamente la plausibilità della ricostruzione alternativa dei fatti, prospettata dalla difesa di parte civile - adeguatamente argomentato sui punti della decisione in relazione ai quali il Tribunale aveva espressamente evidenziato: -l'evidente inaffidabilità ed inadeguatezza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto all'operazione commerciale preannunciata, tenuto conto del fatto che la società, costituita solo un mese prima della stipula del contratto di locazione commerciale e dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, non aveva una regolare contabilità, né alcuna credenziale o garanzia che consentisse ragionevolmente di presumerne la solvibilità rispetto agli ingenti impegni economici assunti; -il ruolo decisivo e comunque di primo piano assunto dall'imputato nell'operazione, capace di determinare le società a cui erano stati affidati i lavori di maggior rilievo economico (che lo conoscevano per precedenti esperienze lavorative) ad accettare l'appalto; -la particolare "confusione" ingenerata agli occhi degli appaltatori, tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto alcuni contratti di appalto erano stati sottoscritti dal Lovato o comunque alla sua presenza ed altri lavori sull'immobile erano stati in parte commissionati da [OSCURATO:SOCIETA] e in parte da [OSCURATO:PERSONA]; -le condotte di Zheng e di Lovato nel fornire, anche durante l'esecuzione del contratto, risposte evasive agli interlocutori che chiedevano loro spiegazioni sul ritardo nei pagamenti; -il comportamento del Lovato che, una volta risolto anticipatamente il contratto di locazione commerciale con [OSCURATO:PERSONA], era rientrato nel possesso dell'immobile ristrutturato senza accollarsi le spese dei lavori, con ingente danno per le società appaltatrici.

3. Infondato è invece il primo motivo di ricorso atteso che, l'evocazione in sentenza del rigetto dell'appello costituisce un evidente refuso che non incide sul decisum che chiaramente si conclude con un indiscutibile, sotto il profilo formale, verdetto di accoglimento del gravame della parte civile.

4. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli interessi civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli interessi civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], personalmente e quale legale rappresentante della Fime s.r.I., rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia, parte civile nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UD) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 1941/2018 del 26/05/2020 della Corte di appello di Trieste, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto della richiesta del difensore di parte ricorrente di trattazione orale in presenza ex art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente; udita la discussione del difensore di parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi ai motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ovvero l'annullamento delta stessa con rinvio al giudice civile competente in appello ex art. 622 cod. proc. pen., e condanna dell'imputato alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio nella misura ritenuta di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Trieste, in riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Udine in data 22/05/2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA], assolveva lo stesso dal reato di truffa aggravata continuata in concorso, perché il fatto non sussiste, revocando le statuizioni civili a favore della parte civile, [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Nei confronti di detta sentenza, nell'interesse di Fime s.r.I., in persona di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per i sottoindicati motivi. Primo motivo: contraddittorietà della motivazione, quale emerge dal testo della sentenza (punti 3 e 4 della motivazione), laddove prima si dice che il giudizio è definito con "il rigetto dell'appello" e poco dopo si dice che "l'appello è fondato nel merito". Secondo motivo: contraddittorietà della motivazione per evidente travisamento della prova. La Corte territoriale ha inopinatamente ritenuto che nella fattispecie vi fosse evidente assenza di elementi di prova idonei a ritenere che la locazione commerciale conclusa da [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] fosse parte di un piano diretto a conseguire la trasformazione commerciale di un immobile, ingannando le imprese appaltatrici sulla effettiva solvibilità del committente e conseguendo il profitto delle migliorie del capannone, con ingiusto danno delle imprese appaltatrici stesse, che avevano eseguito i lavori senza incassare, o incassando solo in parte, il prezzo concordato. Detta conclusione viene laconicamente motivata affermando che: "... oltre all'assenza di elementi positivi di un pactum sceleris che deve porsi all'origine dell'operazione commerciale per contrassegnare il concorso del Lovato nel reato di truffa, l'istruttoria ha posto anzi in evidenza elementi idonei a negare in radice qualsivoglia accordo truffaldino tra Lovato e Zheng: si fa riferimento non solo alle informazioni assunte dal Lovato presso il comune istituto bancario circa la 'solvibilità' del 'cinese' con cui si apprestava a stipulare una onerosa locazione commerciale; ma anche agli accertamenti della Guardia di Finanza che avevano rilevato movimentazioni bancarie significative per circa 300.000 euro sino all'anno precedente il contratto. A ciò si aggiunga che l'affidamento riposto dalle imprese appaltatrici sulla bontà dell'operazione era riposto sulla rispettabilità dei protagonisti (la direzione dei lavori di Carlig, geometra di fiducia del Lovato, all'epoca solido imprenditore) non certo sulla esistenza di garanzie reali o personali che nessuno aveva sottoscritto e che sarebbero state altrimenti fatte valere in sede civile. L'evidenza di tali elementi, emergenti dagli atti, impone di dare prevalenza a una assoluzione di merito dell'imputato, rispetto al quale non può ritenersi provato alcun concorso nel reato di truffa, rispetto al proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato a lui ascritto ...". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo decisivo motivo di gravame. 2. Va evidenziato in premessa che il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, non è obbligato alla rinnovazione della istruttoria dibattimentale, ma è tenuto a strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (cfr., ex multis, Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano, Rv. 268948; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, M., Rv. 271110; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 4, n. 2474 del 15/10/2021, Masturzo, Rv. 282612). 2.1. Al riguardo, si è affermato che il ribaltamento in senso assolutorio del giudizio di condanna operato dal giudice di appello pur senza rinnovazione della istruzione dibattimentale è perfettamente in linea con la presunzione di innocenza, presidiata dai criteri di giudizio di cui all'art. 533 cod. proc. pen. Invero, questa Suprema Corte ha ormai da tempo chiarito che, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado - genericamente richiamata - delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni in modo da fornire puntuali ed esaustive risposte alle censure dedotte con i motivi di appello (se specifici e pertinenti). Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr., Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr., Sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Fu, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr., Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 del 11/07/2012, Ingrassia, Rv. 254617). 2.2. Nella fattispecie, detta motivazione rafforzata appare del tutto mancante, non avendo i giudici di appello - nella valutazione complessiva del materiale probatorio raccolto che li ha condotti ad una pronuncia assolutoria, senza approfondire adeguatamente la plausibilità della ricostruzione alternativa dei fatti, prospettata dalla difesa di parte civile - adeguatamente argomentato sui punti della decisione in relazione ai quali il Tribunale aveva espressamente evidenziato: -l'evidente inaffidabilità ed inadeguatezza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto all'operazione commerciale preannunciata, tenuto conto del fatto che la società, costituita solo un mese prima della stipula del contratto di locazione commerciale e dell'inizio dei lavori di ristrutturazione, non aveva una regolare contabilità, né alcuna credenziale o garanzia che consentisse ragionevolmente di presumerne la solvibilità rispetto agli ingenti impegni economici assunti; -il ruolo decisivo e comunque di primo piano assunto dall'imputato nell'operazione, capace di determinare le società a cui erano stati affidati i lavori di maggior rilievo economico (che lo conoscevano per precedenti esperienze lavorative) ad accettare l'appalto; -la particolare "confusione" ingenerata agli occhi degli appaltatori, tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in quanto alcuni contratti di appalto erano stati sottoscritti dal Lovato o comunque alla sua presenza ed altri lavori sull'immobile erano stati in parte commissionati da [OSCURATO:SOCIETA] e in parte da [OSCURATO:PERSONA]; -le condotte di Zheng e di Lovato nel fornire, anche durante l'esecuzione del contratto, risposte evasive agli interlocutori che chiedevano loro spiegazioni sul ritardo nei pagamenti; -il comportamento del Lovato che, una volta risolto anticipatamente il contratto di locazione commerciale con [OSCURATO:PERSONA], era rientrato nel possesso dell'immobile ristrutturato senza accollarsi le spese dei lavori, con ingente danno per le società appaltatrici. 3. Infondato è invece il primo motivo di ricorso atteso che, l'evocazione in sentenza del rigetto dell'appello costituisce un evidente refuso che non incide sul decisum che chiaramente si conclude con un indiscutibile, sotto il profilo formale, verdetto di accoglimento del gravame della parte civile. 4. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli interessi civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli interessi civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità. Così deciso in Roma il
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