CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30816/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per Cassazione, avverso la sentenza del 30 settembre 2024, con la quale la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza del 13 dicembre 2022, con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, in qualità di legale rappresentante di una società in liquidazione, al fine di evadere VIVA, pur essendovi obbligato, omesso di presentare la dichiarazione annuale relativa all'anno 2017, con un'imposta evasa superiore alla soglia di punibilità; che, con un unico motivo di doglianza, si lamenta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato, per avere il giudice del merito fondato la propria motivazione sulla deposizione della curatrice, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che affermava che l'ammanco debitorio sarebbe stato quantificato in base a delle fatture ritrovate in una non specificata ditta di Napoli, sebbene tale deposizione avesse carattere meramente congetturale. Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, nonché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito; che il giudice d'appello ha fondato la propria opinione correttamente, saldando la propria motivazione a quella del giudice del primo grado, e aggiungendo, da un lato, l'irrilevanza del rilievo difensivo secondo cui l'imputato sarebbe stato un prestanome - che anzi conferma implicitamente la sussistenza del reato contestato - giacché in tale ipotesi avrebbe comunque dovuto rispondere in concorso con l'eventuale amministratore di fatto, e, dall'altro, che la società amministrata dall'imputato risultava destinataria di fatture per operazioni inesistenti emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli - società tutt'altro che innominata - e che l'imputato non aveva dedotto alcunché a fronte del verbale di accertamento in atti a lui diretto Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del 2 Ak procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Ro