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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 19096/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOtlato avviso alle pare, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017.

L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277695).

Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equi fissare in euro quattromila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p q :11, I 37 DEPOSITATO /N [OSCURATO:PERSONA] cyn, LLER44 oggi 1 3 MA L 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOtlato avviso alle pare, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato, e non da difensore abilitato al patrocinio in Cassazione, come previsto dall'art.613 cod. proc. pen., come modificato dall'arti, comma 55, legge n. 103 del 2017. L'inammissibilità sussiste anche se la firma sia stata autenticata da un avvocato cassazionista (Sez. 4, sentenza n. 44401 del 24/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277695). Alla inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equi fissare in euro quattromila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 9 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p q :11, I 37 DEPOSITATO /N [OSCURATO:PERSONA] cyn, LLER44 oggi 1 3 MA L 2
Sentenza Cassazione n. 19096/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris