CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 42655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE DI LECCEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]gIA; lette/saAtite le conclusioi del [OSCURATO:PERSONA] (sa4t4Q-) L. ~›du- à‘*n:,A5k." 1 \A ( -5 1J IVA \i ‘04j>1 \t, Ws< t>, QS,M\ ')g\t'• Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha proposto conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Lecce in relazione alla domanda di [OSCURATO:PERSONA] di avvio dell'esecuzione délla sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità applicata in sede di appello previa riduzione a mesi quattro di reclusione della pena di un anno di reclusione inflitta in primo grado per il reato di cui all'art. 4, commi 4 -bis e 4 -ter, I. n. 401 del 1989. 2. Il Tribunale si è dichiarato incompetente rimettendo gli atti alla Corte di appello che, di contro, ha osservato come in sede di appello sia stata pronunciata riforma soltanto quoad poenam con la conseguenza che le attribuzioni di giudice dell'esecuzione spettano al Tribunale quale giudice che ha emesso il provvedimento da eseguire. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto determinarsi la competenza del Tribunale di Lecce. Considerato in diritto 1. Il conflitto affidato alla risoluzione di questa Corte sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente hanno ricusato la cognizione del procedimento nei confronti delle stesse persone, dando così luogo alla situazione prevista dall'art. 28 c.p.p. 2. La competenza a provvedere quale giudice dell'esecuzione spetta al Tribunale di Lecce, perché l'intervento in cognizione della Corte di appello si è limitato ad una riduzione della pena detentiva e conseguente sostituzione della stessa con la sanzione del lavoro di pubblica utilità. La riforma in appello ha riguardato soltanto la pena e deve trovare applicazione la regola di cui all'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che attribuisce in tal caso il ruolo di giudice dell'esecuzione a quello che ha pronunciato la sentenza di primo grado. Per quanto poi attiene al provvedimento di sostituzione della pena con la sanzione del lavoro di pubblica utilità, si osserva ora che la questione è stata già affrontata dalla giurisprudenza di legittimità, con l'affermazione del condiviso principio per il quale "in tema di esecuzione, la competenza a provvedere in ordine alla richiesta di revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità concessa ex art. 189, comma 9 -bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), dal giudice d'appello che, per il resto, abbia confermato la pronunzia di primo grado, appartiene, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen., al Tribunale, in quanto il riconoscimento di tale sanzione costituisce una riforma solo in relazione alla pena della sentenza di primo grado" - Sez. 1, n. 22280 del 25/01/2018-, Rv. 273112 -. 3. Per quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto a favore del Tribunale di Lecce, a cui vanno trasmessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce cui dispone trasmettersi gli atti. Così