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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022

Cassazione n. 16130/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62- bis cod. pen.- sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 6 sulla attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e pagg. 6 e 7 sulle attenuanti generiche); Considerato che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono privi di specificità, poiché si risolvono nella indicazione di massime giurisprudenziali e nella affermazione di una insufficienza probatoria, senza alcun confronto critico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stefan? 4 0s iTA o CAbICEU_ERIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato; Rilevato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - in merito al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62- bis cod. pen.- sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagina 6 sulla attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità e pagg. 6 e 7 sulle attenuanti generiche); Considerato che i motivi di ricorso proposti da [OSCURATO:PERSONA] sono privi di specificità, poiché si risolvono nella indicazione di massime giurisprudenziali e nella affermazione di una insufficienza probatoria, senza alcun confronto critico con le argomentazioni poste a base della decisione impugnata; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/04/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] orosini Stefan? 4 0s iTA o CAbICEU_ERIA [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16130/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris