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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 09235/2025

Testo disponibile della fonte

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rt. 391 comma 2 c.p.c. , deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge.

Così

rt. 391 comma 2 c.p.c. , deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge. Così
Sentenza Cassazione n. 09235/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris