CassazionedecretoSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 20654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18997-2018 proposto da: F.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto R.G.N. 18997/2018 Cron. Rep. Ud. 07/06/2023 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 409/2017 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 16/01/2018 R.G.N. 305/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 16 gennaio 2018, la Corte d’appello di Ancona, in parziale accoglimento dell’appello di [OSCURATO:SOCIETA]., ha compensato per un terzo tra le parti e spese del giudizio di primo grado, ponendole per i due terzi a carico di [OSCURATO:PERSONA], nel resto rigettando il gravame avverso la sentenza di primo grado, che aveva accolto l’opposizione della società al decreto con il quale il suo ex agente l’aveva ingiunta al pagamento della somma di € 38.408,08, revocandolo e condannandola al pagamento della minor somma di € 17.595,00; 2. essa ha infatti ritenuto, nonostante la ribadita reiezione della domanda riconvenzionale della società preponente di restituzione, in particolare, della somma corrisposta all’ex agente a titolo di compenso per la stipulazione in patto di non concorrenza, per difetto di prova di un tale patto, comunque integrare grave ed eccezionale ragione di compensazione, quanto meno parziale, l’intervenuto pagamento da parte della società opponente di una cospicua parte del credito del predetto prima della notificazione del decreto ingiuntivo; 4. con atto notificato il 15 giugno 2018, la società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui l’agente ha resistito con controricorso; 5. prima dell’odierna adunanza la società ha depositato atto di rinuncia personalmente sottoscritto ed accettato dalla lavoratrice, con la compensazione integrale delle spese tra le parti; 6. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. sussistono i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, in applicazione dell'art. 391, ultimo comma c.p.c.;2. non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002; P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara l’estinzione del processo. Così deciso in Roma il 7 giugn