CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 47391/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della Corte di assise di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Roma confermava quella dibattimentale di primo grado, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato colpevole dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e, previo riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante della provocazione, prevalenti sulla recidiva, era stato condannato alla pena principale di dodici anni di reclusione. 2. Il fatto era accaduto il 30 aprile 2018 in Monterotondo, all'interno dell'abitazione della vittima, figlio di prime nozze della moglie dell'imputato, da poco tempo deceduta. Da tale abitazione, in cui erano a lungo vissuti, l'imputato e la moglie si erano allontanati già nel 2016, a causa dei comportamenti debosciati di Lacopo, incompatibili con la prosecuzione della convivenza. Da quel momento, secondo pacifiche risultanze testimoniali, la vittima aveva cessato di provvedere ai pagamenti delle utenze di gas e luce e aveva subito il distacco delle forniture. La relativa esposizione debitoria ricadeva sul figlio dell'imputato, Massimiliano. La sera del 30 aprile l'imputato decideva di recarsi a casa di Lacopo, con la verosimile intenzione di riportarlo alla ragione, o avere comunque con lui un chiarimento. Giunto a destinazione, e dopo avere brevemente sostato presso una vicina, l'imputato apriva la porta d'ingresso, di cui aveva conservato le chiavi, munito, a sedicente titolo precauzionale, di un coltello (prelevato dalla propria autovettura e assicurato, con annesso fodero, alla cintura dei pantaloni). Il seguito era riferito direttamente dal testimone oculare [OSCURATO:PERSONA], ospite dell'appartamento. Russo, avuta la presenza del suo interlocutore, gli muoveva le sue rimostranze. Nella discussione, Lacopo sferrava una testata al patrigno. Russo reagiva, impugnando il coltello con cui, da una posizione «faccia a faccia», sferrava numerosi fendenti all'indirizzo della vittima, che, colpita anche al ventre, si accasciava al suolo. Dopo aver tentato di accoltellare anche Milea, presente alla scena e che schivava il colpo, l'imputato usciva dall'immobile, riguadagnava la sua automobile e si allontanava verso casa propria. Qui, durante la notte, veniva rintracciato dai Carabinieri, ai quali forniva indicazioni utili al ritrovamento dell'arma bianca (coltello marca Stainless, di 22,5 CM, con lama di 12,5 CM) di cui l'imputato si era nel frattempo sbarazzato. Lacopo era intanto deceduto sul posto, per anemia acuta metaemorragica, conseguente alle due ferite penetranti inferte in addome. La seconda di esse era particolarmente profonda ed estesa. Il coltello aveva raggiunto lo spazio retroperitoneale, dopo aver trapassato anche lo stomaco, ed era stato più volte infisso e poi estratto nel medesimo punto, senza variazioni di traiettoria. Il medico legale confermava che la posizione reciproca di vittima e assalitore, rivelata dalla direzione dei colpi, era frontale ed ortostatica. 3. Secondo la Corte di assise di appello, Russo aveva agito con dolo omicida d'impeto, diretto o almeno eventuale. L'animus necandi era ricavabile dal mezzo adoperato, dalla direzione e intensità dei colpi, dalla loro reiterazione, dalla ravvicinata distanza rispetto al bersaglio e dall'intero contesto dell'azione cruenta. L'azione costituiva risposta immediata, e non programmata, alla testata subita. La risposta era stata assai rapida, con colpi sferrati in rapida successione e localizzati al tronco, zona vitale del corpo. Così comportandosi, l'imputato non mirava a procurare mere lesioni, ma ad uccidere. Egli aveva direttamente voluto la morte, o, in alternativa, se l'era rappresentata quale conseguenza probabile del suo agire e ne aveva accettato la verificazione. 4. L'imputato, inoltre, aveva ecceduto dai limiti imposti dalla necessità di difendersi. L'eccesso non era meramente colposo, ma doloso, perché i suddetti limiti erano stati superati in conseguenza di una scelta deliberata, e non di semplice errore. Nel reagire alla testata, Russo aveva sferrato un primo ferale colpo e poi lo aveva reiterato, nella stessa zona corporea già attinta, sede di organi vitali. La reiterazione era avvenuta con ancora maggiore intensità e insistenza, nella consapevolezza di padroneggiare un'arma micidiale e con volontà cosciente di impiegarlo quale strumento non più di difesa ma di aggressione. Sotto altro aspetto, l'imputato si era introdotto in casa altrui già armato, prevedendo di doversi difendere da un'aggressione, anche fisica, che si sarebbe certamente verificata. La scriminante della legittima difesa, entro e fuori i limiti stabiliti, non era dunque in radice invocabile, essendosi l'imputato posto volontariamente nella situazione di pericolo da cui era originata l'esigenza di difendersi. 5. Avverso la sentenza, che ne ha ribadito la penale responsabilità, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia. Il ricorso - dopo aver ripercorso la storia dei rapporti tra l'imputato e la vittima, segnati, in tesi, dagli atteggiamenti arroganti e provocatori della seconda - sviluppa tre distinti motivi. 5.1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al rilievo della volontà omicida e al mancato riconoscimento dell'eccesso colposo di legittima difesa.L'imputato sarebbe entrato nell'abitazione di Lacopo in prima serata, intorno alle ore 20,45. Già tale constatazione lasciava ritenere l'assenza di volontà omicida. Diversamente, l'ingresso sarebbe avvenuto di notte e di soppiatto e il delitto sarebbe stato immediatamente commesso. L'imputato voleva invece solo parlare con il «figliastro», per aiutarlo a comprendere i suoi errori, e non voleva certo ucciderlo. L'imputato aveva quindi subito, proditoriamente, una testata. Quest'ultima equivaleva a gratuita aggressione fisica, e non a mera provocazione. E il suo destinatario, ottantenne, non poteva sapere se tale aggressione sarebbe continuata, né (data l'età) era in condizione di sottrarvisi con la fuga. Egli, avendo con sé il coltello, ne aveva fatto uso per difendersi. A tanto sarebbe stato dunque costretto. Lacopo, infatti, era una persona violenta, irruente e pericolosa, come riferito dai testimoni, e le minacce da lui profferite erano sempre state unilaterali. In questo scenario era configurabile una situazione di legittima difesa, da accertare con valutazione ex ante, calata all'interno delle specifiche e peculiari circostanze del caso. Qui ne ricorrevano chiaramente gli estremi, in presenza di un diritto proprio dell'agente esposto a lesione, del pericolo attuale di essa e della conseguente necessità di respingerlo. Il pericolo era involontario, perché Russo non ne avrebbe potuto prevedere l'insorgenza, giacché in precedenza era stato aggredito sempre e solo verbalmente. L'imputato poteva, al più, rispondere di eccesso colposo nell'uso dei mezzi di difesa, dovuto a precipitazione e imperizia nel relativo apprezzamento in rapporto al pericolo suindicato. 5.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale. Quand'anche non fosse ravvisabile l'eccesso colposo, mancherebbe in ogni caso la volontà di uccidere. Quest'ultima sarebbe stata ricavata da elementi male interpretati. La ravvicinata distanza era stata voluta dalla vittima, allorché aveva sferrato la testata. Da quest'ultima era nato un «corpo a corpo» e l'imputato non poteva fare altro, sempre per difendersi, che colpire frontalmente (senza peraltro attingere né il cuore, né il collo o altri distretti ancora più cruciali). I colpi erano stati di numero limitato. L'imputato non avrebbe avuto alcuna ragione per desiderare la morte del «figliastro», di cui era stato semmai un benefattore. Quanto accaduto sarebbe da ricondurre a tragica fatalità, dipendente, in ultima analisi, dagli sconsiderati comportamenti della vittima.5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla mancata diminuzione della pena, per le circostanze attenuanti prevalenti, nella massima possibile misura. L'età e le pregresse condizioni di vita dell'imputato, in ogni caso pentitosi dell'accaduto, avrebbero imposto un tale esito, onde pervenire all'irrogazione di una pena proporzionatamente mite. 6. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. 2. La sentenza impugnata ha escluso che l'imputato fosse entrato in casa della vittima già intenzionato ad ucciderla. Le obiezioni, che il motivo formula a confutazione del dolo preordinato, mai ritenuto a suo carico, sono fuori fuoco e su di esse non è necessario indugiare. La sentenza impugnata ha piuttosto ritenuto che l'imputato - trovatosi, ormai in casa, a respingere l'offesa ingiusta mossagli dalla vittima (che aveva sferrato una testata), e dunque a difendersi da essa - avesse travalicato i limiti di una proporzionata difesa, e l'avesse fatto intenzionalmente, colpendo a morte il suo antagonista, oltre che con comportamento eccedente, con voluta determinazione. E' noto che, in caso di reazione difensiva, l'eccesso colposo si verifica quando la giusta proporzione fra offesa e difesa venga meno per colpa, intesa come errore inescusabile, ovvero per precipitazione, imprudenza o imperizia nel calcolare il pericolo e i mezzi di salvezza, mentre si fuoriesce da esso tutte le volte in cui i limiti della necessità della difesa vengano superati in conseguenza di una scelta cosciente e volontaria, così trasformando la reazione in uno strumento autonomo di aggressione (Sez. 3, n. 30910 del 27/04/2018, L., Rv. 273731-01; Sez. 1, n. 45425 del 25/10/2005, Bollardi, Rv. 233352-01; Sez. 1, n. 8999 del 24/09/1997, Merola, Rv. 208474-01). La Corte distrettuale, in fedele applicazione di tali principi, ha dapprima accertato l'inadeguatezza per eccesso della reazione difensiva e di seguito, con ineccepibili argomentazioni, ha ricondotto tale eccesso a scelta deliberata, ravvisando in tale consapevole determinazione un fattore psicologico idoneo a radicare la volontarietà di produzione dell'evento, divenuto semplicemente punitivo, avendo trovato nella precedente azione altrui un mero pretesto o una mera occasione. Russo era realmente esasperato dagli ingiusti comportamenti pregressi di Lacopo e, dinanzi ad una loro nuova e più acuta manifestazione, si accese in lui, d'impeto, una volontà di vendetta e di offesa scientemente oltrepassante ogni reale esigenza di difesa. Il ricorrente contrasta tale valutazione con argomentazioni di puro merito, senza cogliere reali profili di illogicità o incongruenza del ragionamento giudiziale, saldamente ancorato alle risultanze probatorie, di fonte testimoniale e medico- legale. Argomentazioni siffatte non possono trovare cittadinanza in questa sede. 3. Sotto concorrente profilo, la sentenza impugnata ha ritenuto che, in ogni caso, non sarebbe stata invocabile la scriminante della legittima difesa, avendo l'imputato reagito ad una situazione di pericolo che lui stesso, entrando in casa di una persona che sapeva pericolosa (tant'è che si era premunito di coltello per ogni evenienza), aveva concorso a determinare. Anche questa parte del ragionamento giudiziale si sottrae palesemente a censura, essendo la giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Sez. 1, n. 37289 del 21/06/2018, Fantini, Rv. 273861-01; Sez. 1, n. 56330 del 13/09/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272036-01; Sez. 1, n. 18926 del 10/04/2013, Paoletti, Rv. 256016-01) costante nell'affermare che la determinazione volontaria dello stato di pericolo iniziale esclude la configurabilità della legittima difesa, e ciò non per la mancanza del requisito dell'ingiustizia dell'offesa, ma per difetto del requisito della necessità della difesa, sicché l'esimente non è applicabile a chi agisca nella ragionevole previsione di determinare una reazione aggressiva, accettando volontariamente la situazione di pericolo da lui innescata. Situazione in tutta evidenza verificatasi nella specie. 4. E' manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso. Il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede, come noto, nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi, ossia dal dolo omicida nelle sue gradazioni di dolo intenzionale, diretto o eventuale; il suo accertamento è rimesso alla valutazione di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (Sez. 5, n. 11946 del 09/01/2020, Caciula, Rv. 278932-01; Sez. 1, n. 4425 del 05/12/2013, Cutrufello, Rv. 259014-01; Sez. 5, n. 36135 del 26/05/2011, S., Rv. 250935-01), quali i mezzi usati, la direzione e l'intensità dei colpi, la distanza del bersaglio, la parte del corpo attinta, le situazioni di tempo e di luogo che abbiano favorito l'agire cruento (Sez. 1, n. 28175 del 08/06/2007, Marin, Rv. 237177-01). L'elemento psicologico del dolo omicida è stato, nella specie, ricavato esattamente dalle modalità esecutive dell'azione. Russo, sia pure provocato dalla testata subita, perse il controllo e colpì in modo efferato la vittima, adoperando un'arma altamente offensiva, imprimendo forza ai colpi tale da indurre le penetranti ferite refertate, replicatamente dirigendoli verso una zona vitale dell'altrui corpo. Da tali elementi, ragionevolmente valutati, la sentenza impugnata ha logicamente ricavato il convincimento che l'imputato avesse, quanto meno, la volontà di sopraffare la vittima anche a costo di cagionare la morte; evento che lo svolgimento dell'azione rendeva altamente probabile e poteva dirsi dall'agente concretamente previsto e accettato. 5. E' manifestamente infondato, infine, il terzo motivo di ricorso. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e (come in questo caso) alle diminuzioni previsti per le circostanze del reato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, può limitarsi a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., allorché la pena inflitta si collochi nella parte inferiore della cornice edittale (tra le molte, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). E' allora agevolmente verificabile come il giudice di merito, nella specie, abbia determinato il trattamento sanzionatorio a partire da una pena base già quantificata al minimo edittale (ventuno anni di reclusione), abbia apportato consistenti riduzioni per le ravvisate e prevalenti attenuanti (per complessivi nove anni) e sia giunto alla misura finale di dodici anni, assai prossima al minimo stabilito dalla legge per il reato come circostanziato (pari a nove anni e quattro mesi) e comunque ampiamente inferiore alla soglia media (pari a quindici anni e due mesi); misura finale che rappresenta una risposta sanzionatoria palesemente mite per il delitto di omicidio volontario consumato, come dalla sentenza impugnata conclusivamente rappresentato. 6. Il ricorso, manifestamente infondato in ogni suo motivo, deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. / L A P