Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42105/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 6 luglio 2021 la Sezione distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del 29 novembre 2019 del Tribunale di Sassari, ha escluso che la sospensione condizionale della pena - concessa a [OSCURATO:PERSONA], condannato nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - fosse subordinata al pagamento del debito tributario.

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo il ricorrente, quanto alla violazione della norma di cui all'art. 168-bis cod. pen., ha osservato che la ridetta norma escludeva che la messa dell'imputato alla prova fosse espressamente subordinata al risarcimento del danno siccome provocato.

In specie l'eventuale rigetto dell'istanza di messa alla prova, tempestivamente presentata, non poteva non essere preceduta dall'acquisizione di informazioni volte ad accertare le condizioni di vita dell'imputato, indagine che doveva necessariamente precedere il giudizio di ammissibilità del programma.

In ogni caso le indagini in specie svolte avevano evidenziato l'impossibilità per l'imputato di pagare il debito tributario, ovvero di prevedere condotte riparative ovvero risarcitorie, ed in proposito la Corte territoriale aveva infatti così escluso la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento del predetto debito.

2.2. Col secondo motivo, quanto alla mancata ammissione delle prove dichiarative e tecniche richieste, esse avrebbero dato conto dell'efficacia esimente della crisi di liquidità dell'impresa, col conseguente venire meno dell'elemento soggettivo del reato.

Né, proprio per la mancata ammissione delle prove, era emerso che l'imputato avesse scelto di pagare i propri dipendenti, come era stato invece affermato dalla sentenza impugnata.

2.3. Col terzo motivo, quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, vi era contraddittorietà della motivazione, dal momento che da un lato si affermava che l'imputato aveva diversamente utilizzato le somme non corrisposte all'erario, e dall'altro era stato dato conto dell'assenza di possibilità di adempiere all'obbligo tributario.

Né, in relazione alle attenuanti generiche, era stato consentito di fare emergere gli elementi in favore dell'imputato, atteso il rigetto della richiesta istruttoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. In relazione al primo motivo di censura, a suo tempo è stato osservato da questa Corte di legittimità che doveva considerarsi legittimo il rigetto della richiesta dì sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato dì voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative (in specie, quanto all'omesso versamento di contributi previdenziali, l'imputato si era limitato a rappresentare all'Inps la sua intenzione, senza che a ciò fosse seguito il versamento né altra condotta indicativa di un'effettiva intenzione di espletare condotte riparatorie)(Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016, Venanzetti, Rv. 266322).

A questo proposito, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art.133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizìoni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070).

E' proprio, dunque, la congruità dello sforzo economico che segna il parametro valutativo cui il giudice deve fare riferimento, e non quello dell'integralità e dell'immediatezza del risarcimento.

Ed è a questo scopo che il legislatore, con l'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., ha conferito al giudice i poteri di acquisire informazioni per stabilire le modalità ed i termini delle obbligazioni risarcítorie, sì da commisurare il massimo sforzo sostenibile alla condizione economica dell'imputato.

Da ciò consegue, nondimeno, che a fronte della manifestazione di disponibilità all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, non è consentito negare l'accesso alla messa alla prova perché l'interessato non ha previamente risarcito il danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizione economica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l'impegno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare la prestazìone imposta dal programma, entro il termine da stabilirsi (così, in motivazione, Sez. 4, n. 37612 del 08/07/2021, Giacone, non mass.).

3.1.1. In specie, per un verso il ricorrente neppure si confronta specificamente col percorso argomentativo della decisione, laddove la sentenza impugnata ha sottolineato come le condotte indicate dall'odierno ricorrente nel programma presentato non contemplavano affatto ipotesi di riparazione, tenuto conto del solo impegno alla cura del verde pubblico a fronte dell'ingente debito fiscale.

Né di detto eventuale sforzo, che sarebbe stato posto in essere per l'elisione del danno arrecato, vi è minima traccia neppure in sede di ricorso.

D'altronde, quanto al venire meno della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del debito tributario, è stato già osservato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407; cfr. Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267352).

Alcuna contraddizione appare sussistere, dal momento che da un lato la Corte territoriale ha inteso verificare l'eventuale esistenza di uno sforzo riparatorio che non è stata invece ravvisata, valutando dall'altro invero l'impossibilità di un integrale pagamento del debito tributario da parte dell'imputato (tra l'altro facendo riferimento ai soli beni della persona giuridica di cui il ricorrente è legale rappresentante, e nulla invece osservando circa eventuali disponibilità personali).

3.2. Per quanto poi concerne il secondo motivo di impugnazione, va ricordato che, in tema di omesso versamento dell'Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo)(Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967).

In specie, al contrario, le stesse prove formulate dal ricorrente danno conto di un'oggettiva risalente crisi di liquidità e di uno stato pregresso d'insolvenza.

In definitiva le istanze non toccano i profili di responsabilità siccome costruiti dalla costante giurisprudenza.

3.3. In relazione all'ultimo profilo di censura, per vero neppure in sede di ricorso è stata evidenziata e specificata la sussistenza di elementi da positivamente valutare al riguardo.

Vero è, in proposito, che nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440).

D'altronde si rivela del tutto generica la doglianza del ricorrente laddove, censurando la mancata ammissione delle prove richieste, ha sostenuto che l'espletamento di detto incombente avrebbe fatto emergere elementi - peraltro imprecisati - tali da consentire il conseguimento del beneficio sanzionatorio.

4. I complessivi richiamati motivi di impugnazione, manifestamente infondati, non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 6 luglio 2021 la Sezione distaccata di Sassari della Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del 29 novembre 2019 del Tribunale di Sassari, ha escluso che la sospensione condizionale della pena - concessa a [OSCURATO:PERSONA], condannato nella qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - fosse subordinata al pagamento del debito tributario. 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo il ricorrente, quanto alla violazione della norma di cui all'art. 168-bis cod. pen., ha osservato che la ridetta norma escludeva che la messa dell'imputato alla prova fosse espressamente subordinata al risarcimento del danno siccome provocato. In specie l'eventuale rigetto dell'istanza di messa alla prova, tempestivamente presentata, non poteva non essere preceduta dall'acquisizione di informazioni volte ad accertare le condizioni di vita dell'imputato, indagine che doveva necessariamente precedere il giudizio di ammissibilità del programma. In ogni caso le indagini in specie svolte avevano evidenziato l'impossibilità per l'imputato di pagare il debito tributario, ovvero di prevedere condotte riparative ovvero risarcitorie, ed in proposito la Corte territoriale aveva infatti così escluso la subordinazione della sospensione condizionale al pagamento del predetto debito. 2.2. Col secondo motivo, quanto alla mancata ammissione delle prove dichiarative e tecniche richieste, esse avrebbero dato conto dell'efficacia esimente della crisi di liquidità dell'impresa, col conseguente venire meno dell'elemento soggettivo del reato. Né, proprio per la mancata ammissione delle prove, era emerso che l'imputato avesse scelto di pagare i propri dipendenti, come era stato invece affermato dalla sentenza impugnata. 2.3. Col terzo motivo, quanto al trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, vi era contraddittorietà della motivazione, dal momento che da un lato si affermava che l'imputato aveva diversamente utilizzato le somme non corrisposte all'erario, e dall'altro era stato dato conto dell'assenza di possibilità di adempiere all'obbligo tributario. Né, in relazione alle attenuanti generiche, era stato consentito di fare emergere gli elementi in favore dell'imputato, atteso il rigetto della richiesta istruttoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al primo motivo di censura, a suo tempo è stato osservato da questa Corte di legittimità che doveva considerarsi legittimo il rigetto della richiesta dì sospensione del procedimento con messa alla prova contenente solo una generica dichiarazione dell'imputato dì voler risarcire il danno, essendo egli tenuto a comprovare, con idonee allegazioni, il suo intento di porre in essere condotte riparative (in specie, quanto all'omesso versamento di contributi previdenziali, l'imputato si era limitato a rappresentare all'Inps la sua intenzione, senza che a ciò fosse seguito il versamento né altra condotta indicativa di un'effettiva intenzione di espletare condotte riparatorie)(Sez. 3, n. 13235 del 02/03/2016, Venanzetti, Rv. 266322). A questo proposito, il giudizio in merito all'adeguatezza del programma presentato dall'imputato va operato sulla base degli elementi evocati dall'art.133 cod. pen., in relazione non soltanto all'idoneità a favorirne il reinserimento sociale, ma anche all'effettiva corrispondenza alle condizìoni di vita dello stesso, avuto riguardo alla previsione di un risarcimento del danno corrispondente, ove possibile, al pregiudizio arrecato alla vittima o che, comunque, sia espressione dello sforzo massimo sostenibile dall'imputato alla luce delle sue condizioni economiche, che possono essere verificate dal giudice ex art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 34878 del 13/06/2019, Nassini, Rv. 277070). E' proprio, dunque, la congruità dello sforzo economico che segna il parametro valutativo cui il giudice deve fare riferimento, e non quello dell'integralità e dell'immediatezza del risarcimento. Ed è a questo scopo che il legislatore, con l'art. 464-bis, comma 5, cod. proc. pen., ha conferito al giudice i poteri di acquisire informazioni per stabilire le modalità ed i termini delle obbligazioni risarcítorie, sì da commisurare il massimo sforzo sostenibile alla condizione economica dell'imputato. Da ciò consegue, nondimeno, che a fronte della manifestazione di disponibilità all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, non è consentito negare l'accesso alla messa alla prova perché l'interessato non ha previamente risarcito il danno, né perché al momento della richiesta egli si trovi in una condizione economica sfavorevole, tanto più allorquando egli assuma l'impegno di procurarsi i mezzi necessari per soddisfare la prestazìone imposta dal programma, entro il termine da stabilirsi (così, in motivazione, Sez. 4, n. 37612 del 08/07/2021, Giacone, non mass.). 3.1.1. In specie, per un verso il ricorrente neppure si confronta specificamente col percorso argomentativo della decisione, laddove la sentenza impugnata ha sottolineato come le condotte indicate dall'odierno ricorrente nel programma presentato non contemplavano affatto ipotesi di riparazione, tenuto conto del solo impegno alla cura del verde pubblico a fronte dell'ingente debito fiscale. Né di detto eventuale sforzo, che sarebbe stato posto in essere per l'elisione del danno arrecato, vi è minima traccia neppure in sede di ricorso. D'altronde, quanto al venire meno della subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del debito tributario, è stato già osservato che, in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione (Sez. 5, n. 3187 del 26/10/2020, dep. 2021, Genna, Rv. 280407; cfr. Sez. 3, n. 29996 del 17/05/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 267352). Alcuna contraddizione appare sussistere, dal momento che da un lato la Corte territoriale ha inteso verificare l'eventuale esistenza di uno sforzo riparatorio che non è stata invece ravvisata, valutando dall'altro invero l'impossibilità di un integrale pagamento del debito tributario da parte dell'imputato (tra l'altro facendo riferimento ai soli beni della persona giuridica di cui il ricorrente è legale rappresentante, e nulla invece osservando circa eventuali disponibilità personali). 3.2. Per quanto poi concerne il secondo motivo di impugnazione, va ricordato che, in tema di omesso versamento dell'Iva, la colpevolezza del contribuente non è esclusa dalla crisi di liquidità del debitore alla scadenza del termine fissato per il pagamento, a meno che non venga dimostrato che siano state adottate tutte le iniziative per provvedere alla corresponsione del tributo (e, nel caso in cui l'omesso versamento dipenda dal mancato incasso dell'Iva per altrui inadempimento, non siano provati i motivi che hanno determinato l'emissione della fattura antecedentemente alla ricezione del corrispettivo)(Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967). In specie, al contrario, le stesse prove formulate dal ricorrente danno conto di un'oggettiva risalente crisi di liquidità e di uno stato pregresso d'insolvenza. In definitiva le istanze non toccano i profili di responsabilità siccome costruiti dalla costante giurisprudenza. 3.3. In relazione all'ultimo profilo di censura, per vero neppure in sede di ricorso è stata evidenziata e specificata la sussistenza di elementi da positivamente valutare al riguardo. Vero è, in proposito, che nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440). D'altronde si rivela del tutto generica la doglianza del ricorrente laddove, censurando la mancata ammissione delle prove richieste, ha sostenuto che l'espletamento di detto incombente avrebbe fatto emergere elementi - peraltro imprecisati - tali da consentire il conseguimento del beneficio sanzionatorio. 4. I complessivi richiamati motivi di impugnazione, manifestamente infondati, non possono che comportare l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav
Sentenza Cassazione n. 42105/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris