CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 giugno 2026
Cassazione n. 24429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
stero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore-intimato-avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Caltanissetta n. 218/2026depositata il 25/06/2026.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.In data 24.6.2026 il Questore di Caltanissetta ha chiesto la convalida deldecreto dallo stesso emesso il 22.6.2026 e notificato in pari data, a mezzodel quale è stato disposto il trattenimento di [OSCURATO:PERSONA], cittadinodella Costa d’Avorio, in attesa di eseguire l’espulsione, occorrendo disporreNumero registro generale 15316/2026Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24429/2026Data pubblicazione 04/08/2026accertamenti supplementari sull’identità e nazionalità, acquisire undocumento valido per l’espatrio e acquisire documenti di viaggio e/oAll’esito dell’udienza del 25.6.2026, il giudice di pace di Caltanissetta haconvalidato il provvedimento di trattenimento, osservando che: daldecreto del Questore era emerso che non ricorrevano i presupposti per ilriconoscimento di un permesso di soggiorno, né per la concessione di untermine per la partenza volontaria; che, era da ritenersi sussistente ilrischio di fuga; che il pericolo che il ricorrente potesse sottrarsiall’esecuzione volontaria del provvedimento di espulsione era da ritenersisussistente in ragione del mancato possesso del passaporto o di altrodocumento equipollente.2. Avverso questo decreto ha proposto ricorso per cassazione il cittadinostraniero, affidato ad un unico motivo.3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.Ragioni della decisione1. Il ricorso, avendo ad oggetto un provvedimento del giudice di paceemesso il 25 giugno 2026 in udienza, è assoggettato alla disciplinanormativa novellata, sia in relazione all’individuazione del giudicecompetente, nel merito ed in fase di legittimità, sia in relazione al modelloprocedimentale, introdotto dal d.l. n. 100 del 2026.Il decreto, come espressamente precisato nell’art. 19 del d.l. 100, entra invigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, il 12giugno.Trova, pertanto, applicazione il nuovo regime processuale in relazione aiprovvedimenti, relativi a trattenimenti amministrativi, proroghe, riesami,emessi dall’organo giurisdizionale competente dal 12 giugno 2026.Trattandosi di disciplina normativa (art. 14 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998)che attiene al modello impugnatorio dei provvedimenti emessi dal giudiceNumero registro generale 15316/2026Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24429/2026Data pubblicazione 04/08/2026di merito competente, occorre, infatti, avere riguardo alla data delprovvedimento giurisdizionale impugnato.2. L’instaurazione del procedimento, in modo parzialmente divergente dalmodello processuale indicato nell’art. 14 1.1. d.lgs. n. 286 del 1998,perché riproduttivo di quello antevigente, non incide sull’ammissibilità delricorso perché la notifica all’Avvocatura generale dello Stato è tempestiva,così come l’iscrizione a ruolo.2.1. Il d.l. n. 145 del 2024, come conv. con modif. dalla l. n. 187 del 2024aveva, infatti, previsto la ricorribilità in cassazione «solo per i motivi di cuialle lett. a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.», in luogodell’art. 360 cod. proc. civ. e con osservanza, «in quanto compatibili»,delle disposizioni «dell’art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo,della legge 22 aprile 2005, n. 69» (art. 18-bis, comma 1, lett. b della l.187/2024).L’art. 12, comma 2, lett. f) e g) del d.l. 100 ha modificato la disciplina delricorso in Cassazione avverso le decisioni in materia di convalida, proroga,riesame del trattenimento e misure alternative, provvedendo,rispettivamente all’abrogazione delle modifiche introdotte dalla l. n. 187del 2024 nell’art. 14, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e alla disciplinaapplicabile al (nuovo) ricorso in Cassazione.In particolare, la lettera f) del citato art. 12 ha abrogato l’art. 14, comma6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (che, nella versione modificata dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), d.l. n. 145 del 2024, aggiunto dalla legge diconversione n. 187, disponeva che: «Contro i decreti di convalida e diproroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entrocinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b)e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. Ilrelativo ricorso non sospende l’esecuzione della misura. Si osservano, inquanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 22, comma 5-bis,secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69»).Numero registro generale 15316/2026Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24429/2026Data pubblicazione 04/08/2026La lettera g), del medesimo art. 12 ha introdotto il nuovo art. 14.1 deld.lgs. n. 286 del 1998, a norma del quale «1. Contro il decreto che decidesulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o dellemisure alternative, è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia inudienza o dalla comunicazione. 2. Il ricorso è depositato, a pena diimprocedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica ilsecondo comma dell’articolo 369 del codice di procedura civile. 3. La partecontro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoriadifensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoriadifensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale. 4. [OSCURATO:PERSONA] in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso.Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazioneagli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorniprima dell’adunanza. 5. Il pubblico ministero può depositare conclusioniscritte non oltre dieci giorni prima dell’adunanza in camera di consiglio.Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previstidall’articolo 372 del codice di procedura civile. 6. Le parti possonodepositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni primadell’adunanza. 7. L’adunanza può svolgersi anche mediante collegamentiaudiovisivi a distanza. L’ordinanza, sinteticamente motivata, è depositataal termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solodispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindicigiorni. 8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».3. Tanto premesso, l’esposizione del motivo, rubricato «violazione degliartt. 13 e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in relazioneall’art. 606, comma 1, lett. b) e c.) c.p.p.», pur nel richiamo a normeprocessuali penali è del tutto comprensibile ed inquadrabile nei vizi propridel sindacato del giudice di legittimità. Il ricorrente, infatti, dopo averNumero registro generale 15316/2026Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24429/2026Data pubblicazione 04/08/2026richiamato l’art. 606, comma 1, lett. b) e c), c.p.p., censura la «mancatavalutazione delle eccezioni e degli atti difensivi tempestivamente ecorrettamente depositati prima della celebrazione dell’udienza». Inparticolare, precisa che il giudice di pace aveva omesso di esaminare leeccezioni e deduzioni contenute nella memoria difensiva depositata, conparticolare riferimento alle censure svolte in merito al trattenimento,disposto in assenza dei requisiti di necessità e proporzionalità.4. Il motivo è fondato.La Corte di giustizia ha affermato, da un lato, che il trattenimento è unamisura eccezionale e, dall’altro, che è possibile farvi ricorsoesclusivamente in ultima istanza, qualora sia ritenuto necessario,ragionevole e proporzionato ad uno scopo legittimo (sentenza del 15febbraio 2016, J.N., C-601/15 PPU, punto 63).[OSCURATO:PERSONA] ha osservato che la detenzione di un individuo è una misuracosì grave che si giustifica solo in ultima istanza, quando altre misuremeno severe sono state prese in considerazione e ritenute insufficienti asalvaguardare l’interesse individuale o pubblico che esige la detenzionedella persona coinvolta e che detto principio vuole che quando ladetenzione ha lo scopo di assicurare l’adempimento di un obbligo previstodalla legge, è necessario trovare l’equilibrio tra la necessità di garantire, inuna società democratica, l’immediato adempimento dell’obbligo inquestione e l’importanza del diritto alla libertà (sentenza HildaHafsteinsdóttir c. Islanda, n. 40905/98, 8 giugno 2004, § 51; sentenzaEnhorn c. Svezia, n. 56529/00, 25 gennaio 2005, § 44).Con specifico riferimento alle ipotesi di trattenimento ai sensi delladirettiva rimpatri, la Corte di giustizia ha affermato tale trattenimentodeve garantire, da un lato, il rispetto del principio di proporzionalità conriguardo ai mezzi impiegati e agli obiettivi perseguiti e, dall’altro, ilrispetto dei diritti fondamentali dei cittadini di paesi terzi interessati(sentenza del 10 marzo 2022, [OSCURATO:PERSONA], C-519/20, punto 4).Numero registro generale 15316/2026Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24429/2026Data pubblicazione 04/08/2026La giurisprudenza di questa Corte, nel solco dei principi affermati dalleCorti sovranazionali, ha da tempo chiarito che la possibilità di adozione dimisure alternative non detentive deve essere necessariamente scrutinatadall’Autorità procedente. Si è infatti affermato - sia pur con riferimentoalla proroga del trattenimento, ma con principi che ben possono essereapplicati anche nel caso di convalida - che, in tema di proroga deltrattenimento di un cittadino extracomunitario in un CIE, il giudice delmerito, così come ritenuto dalla Corte di giustizia, deve esprimere ungiudizio di proporzionalità della misura adottata, valutando se possaessere applicata una misura meno coercitiva alla luce di tutte lecircostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadinointeressato, tenendo conto a tal fine anche del rischio di fuga e dellamancanza di documenti di identità, la cui sussistenza impedisce l'adozionedelle misure alternative al trattenimento nonché la concessione di untermine per la partenza volontaria (cfr. Cass. n. 18409 del 2023).L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla convalida del trattenimento delcittadino straniero deve, quindi, in primo luogo, accertare se, nel casoconcreto, possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti,ma meno coercitive del trattenimento. A tal fine, l'autorità giudiziaria devepoter prendere in considerazione sia gli elementi di fatto e le prove assuntidall'autorità amministrativa che ha disposto il trattenimento iniziale, siatutte le osservazioni eventualmente formulate dal cittadino stranierotrattenuto. Inoltre, essa deve poter ricercare, laddove lo ritenganecessario, tutti gli altri elementi di prova rilevanti ai fini della propriadecisione.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha convalidato il trattenimento disposto dal Questoresulla base delle seguenti argomentazioni: «dal medesimo decreto (delQuestore) è, inoltre, emerso che non sussistevano le condizioni affinchéallo straniero poteva essere rilasciato un permesso di soggiorno in quantonon ricorrevano i motivi previsti dalla normativa vigente o risultanti daNumero registro generale 15316/2026Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24429/2026Data pubblicazione 04/08/2026obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano e che,l'espulsione dal territorio nazionale veniva adottata ai sensi dell’art. 13,commi IV e V, in quanto non poteva essere concesso il termine di legge,compreso tra i sette e trenta giorni, per lasciare volontariamente ilterritorio nazionale e che, dichiarava di non voler tornare nel suo paese diorigine e non richiedeva la concessione del termine per la partenzavolontaria ed era da ritenersi, da un accertamento effettuato caso percaso, a rischio di fuga o poteva sottrarsi al rimpatrio qualora gli venivaconcesso un termine per la partenza volontaria e che, non presentavaidonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggioove poteva essere facilmente rintracciabile, non forniva garanziefinanziarie provenienti da fonti lecite utili allo scopo ovvero aveva fornitogeneralità false o diverse in occasione di controlli operati dalla Forzedell’Ordine. Invero, l'art. 7 della direttiva comunitaria n. 115/2008,recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri alrimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in materiadi partenza volontaria, prevede che, il termine per la partenza volontarianon può essere concesso qualora sussista un pericolo di fuga e che, conquest’ultima espressione si intende la sussistenza in un caso individuale dimotivi basati su criteri obiettivi definiti per legge per ritenere che uncittadino di un paese terzo, oggetto di una procedura di rimpatrio, possatentare la fuga ossia, possa sottrarsi alla decisione di rimpatrio, lasciandoliberi gli Stati membri nell’individuazione dei criteri obiettivi da cuidesumere il rischio di fuga. A sua volta, l’art. 13, comma IV bis, del T.U.delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sullacondizione dello straniero, configura il rischio di fuga qualora ricorraalmeno una delle circostanze da cui il Prefetto accerti, caso per caso, ilpericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione delprovvedimento di espulsione, annoverando espressamente il mancatopossesso del passaporto ovvero di altro documento equipollente. PerNumero registro generale 15316/2026Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24429/2026Data pubblicazione 04/08/2026l'effetto dei superiori riscontri normativi, pertanto, si presume il rischio difuga qualora si accertati la sussistenza di almeno una delle circostanzestesse che costituiscono un elemento sintomatico del rischio medesimocon la conseguenza che si procede all’esecuzione coattiva dell’espulsione,senza il riconoscimento di un termine per la partenza volontaria, sentitol’interessato, come da separato verbale».Il provvedimento impugnato è privo di qualsiasi motivazione riferibile allecontestazioni difensive (contenute nella memoria depositata dalla difesa il24.6.2026) relative all’assenza dei requisiti di necessità e proporzionalitàper disporre il trattenimento ed alle dichiarazioni rese dal cittadinostraniero nel corso dell’audizione, pur trattandosi di profili strettamenteamministrativa), o più esattamente alla condicio legis che lo sostiene.[OSCURATO:PERSONA] di pace, infatti, si è limitato a ritenere la sussistenza delrequisito del rischio di fuga sulla base del solo mancato possesso delpassaporto o di altro documento equipollente in corso di causa, senzavalutare le allegazioni e le produzioni documentali della difesa, dalle qualiemergeva, al contrario, una condizione che avrebbe portato ad escludere ilpredetto rischio. Nella decisione impugnata non sono stati in alcun modoconsiderati gli elementi (indicati dalla difesa nella memoria depositata il24.6.2026, trascritta nel ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza)in forza dei quali si sarebbe dovuta accertare la necessità e laproporzionalità del trattenimento. In particolare, il giudice di pace avrebbedovuto valutare le ragioni in forza delle quali nonostante gli specificielementi indicati dalla difesa (quali il percorso scolastico intrapreso, laconduzione di un immobile in locazione e lo svolgimento di un’attivitàlavorativa a tempo indeterminato, all. 1-8), il trattenimento si rivelavacomunque l’unica misura adeguata, nel rispetto dei principi di necessità etrattenimento.Numero registro generale 15316/2026Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24429/2026Data pubblicazione 04/08/2026Al contrario, il giudice di pace, senza esaminare le specifiche risultanzeemergenti dai documenti prodotti dalla difesa, si è limitato a richiamare glielementi contenuti nel provvedimento del Questore, senza alcunaintegrazione. Si evidenzia, così, la radicale carenza della motivazione e lagrave illegittimità del provvedimento di trattenimento.5. Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato e la decisionenel merito di annullamento del provvedimento questorile di trattenimento.Ciò perché la cassazione del decreto di convalida priva ex tunc ilprovvedimento amministrativo di efficacia, trattandosi dell’esercizio di unpotere autoritativo di carattere eccezionale, temporale, rigidamentemodulato, anche sul piano dell’efficacia temporale, sulla necessità dellaconvalida da parte dell’organo giurisdizionale. La cassazione delprovvedimento di convalida determina la consequenziale mancanza difondamento legittimante della validità ed efficacia del provvedimentoamministrativo.6. Non vi è luogo alla regolazione delle spese, poiché il ricorrente èammesso al patrocinio a spese dello Stato ed è soccombenteun’Amministrazione statale (Cass., Sez. U, Sentenza n. 8561 del26/03/2021).In questo caso, il compenso e le spese spettanti al difensore vannoliquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanzarivolta al giudice del procedimento, e più precisamente - ai sensi delsuccessivo art. 83, comma 2, d.P.R. cit., per il caso di giudizio dicassazione - al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 23007 del12/11/2010; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 11028 del 13/05/2009).L’art. 133 del medesimo d.P.R. (a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favoredello Stato) non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza diNumero registro generale 15316/2026Numero sezionale 3130/2026Numero di raccolta generale 24429/2026Data pubblicazione 04/08/2026un’Amministrazione statale (v. in motivazione Cass., Sez. U, Sentenza n.24413 del 09/09/2021; v. anche Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 30876 del29/11/2018; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 18583 del 29/10/2012).Le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità,saranno, pertanto, liquidate dal giudice di merito che ha emesso ilprovvedimento qui impugnato. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa il provvedimento del giudice di pace diCaltanissetta emesso il 25 giugno 2026 (R.G. 1114 del 2026) e, decidendonel merito, non convalida il decreto di trattenimento amministrativo delricorrente, emesso dal Questore della provincia di Caltanissetta il giorno22 giugno 2026 e ne dichiara l’inefficacia.Manda alla cancelleria per le comunicazioni alle parti ed al Questore dellaProvincia di Caltanissetta per gli adempimenti consequenziali.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/07/2026.La PresidenteMaria Acierno