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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 26136/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2045/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 14140/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla rideterminazione della pena detentiva in espiazione, previo scomputo della custodia cautelare subita in relazione ad altro reato, per il quale è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in riferimento all’art. 665, comma 3, cod. proc. pen.

La sentenza n. 10648/2018 della Corte di appello di Roma – Sezione Seconda, riguardava numerosi coimputati; tale decisione è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 50119/2019), con riferimento solo ad alcuni degli originari coimputati.

Il giudice dell’esecuzione competente, pertanto, è da individuare in quello del rinvio, ossia nella Sezione Terza della Corte di appello di Roma; ciò è a dirsi anche per quanto inerisce al coimputato la cui posizione - non oggetto di annullamento con rinvio - sia divenuta definitiva.

2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge per ciò che attiene agli artt. 81 cod. pen. e 657 cod. proc. pen.

L’ordine di esecuzione attualmente in vigore nei confronti del condannato, infatti, discende dalla sentenza del 20/09/2018 della Corte di appello di Roma, riguardante sia un fatto associativo, sia altri episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente, sia una cessione di sostanza stupefacente, contestata sub 15) della rubrica e commessa il 18-20/02/2014.

In relazione a tale reato, di natura istantanea, sarebbe stata allora da applicare la fungibilità, avendo il ricorrente subito una custodia senza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26136/2025 Roma, lì, 16/07/2025 titolo, dal 19/02/2024 al 15/03/2024; tale operazione sarebbe stata da compiere previo scomputo parziale di tale periodo, attraverso la scissione del reato continuato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente essere rilevata l’incompetenza – quale giudice dell’esecuzione – della Corte di appello di Roma, per essere invece competente il Tribunale della medesima città Trattasi dell’attribuzione di una competenza di natura funzionale, avente carattere assoluto e inderogabile; la nullità conseguente alla inosservanza di tale competenza, quindi, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775 – 01).

2. Emerge dalla visione del certificato del casellario, infatti, come la competenza in executivis spetti, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al Tribunale e non alla Corte di appello di Roma.

L’ultima sentenza ivi presente, emessa dalla Corte di appello di Roma, è passata in giudicato il 28/05/2021 ed è di conferma della pronuncia del Tribunale di Roma in composizione collegiale del 30/06/2017.

Tale pronuncia, dunque, è passata in giudicato in data antecedente, rispetto alla proposizione dell’incidente di esecuzione ora in esame, che risale al 12/02/2024 e al 04/11/2024.

La conseguenza è costituita dal radicarsi della competenza in capo al Tribunale di Roma.

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti, per l’ulteriore coso, al Tribunale di Roma in veste di giudice dell’esecuzione.

P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso.

Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 2045/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 14140/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE D'APPELLO di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento senza rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma – in funzione di giudice dell’esecuzione – ha disatteso l’istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta alla rideterminazione della pena detentiva in espiazione, previo scomputo della custodia cautelare subita in relazione ad altro reato, per il quale è stata emessa sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene denunciato vizio ex art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in riferimento all’art. 665, comma 3, cod. proc. pen. La sentenza n. 10648/2018 della Corte di appello di Roma – Sezione Seconda, riguardava numerosi coimputati; tale decisione è stata annullata con rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza n. 50119/2019), con riferimento solo ad alcuni degli originari coimputati. Il giudice dell’esecuzione competente, pertanto, è da individuare in quello del rinvio, ossia nella Sezione Terza della Corte di appello di Roma; ciò è a dirsi anche per quanto inerisce al coimputato la cui posizione - non oggetto di annullamento con rinvio - sia divenuta definitiva. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione di legge per ciò che attiene agli artt. 81 cod. pen. e 657 cod. proc. pen. L’ordine di esecuzione attualmente in vigore nei confronti del condannato, infatti, discende dalla sentenza del 20/09/2018 della Corte di appello di Roma, riguardante sia un fatto associativo, sia altri episodi di acquisto e ricezione di sostanza stupefacente, sia una cessione di sostanza stupefacente, contestata sub 15) della rubrica e commessa il 18-20/02/2014. In relazione a tale reato, di natura istantanea, sarebbe stata allora da applicare la fungibilità, avendo il ricorrente subito una custodia senza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 26136/2025 Roma, lì, 16/07/2025 titolo, dal 19/02/2024 al 15/03/2024; tale operazione sarebbe stata da compiere previo scomputo parziale di tale periodo, attraverso la scissione del reato continuato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente essere rilevata l’incompetenza – quale giudice dell’esecuzione – della Corte di appello di Roma, per essere invece competente il Tribunale della medesima città Trattasi dell’attribuzione di una competenza di natura funzionale, avente carattere assoluto e inderogabile; la nullità conseguente alla inosservanza di tale competenza, quindi, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240775 – 01). 2. Emerge dalla visione del certificato del casellario, infatti, come la competenza in executivis spetti, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., al Tribunale e non alla Corte di appello di Roma. L’ultima sentenza ivi presente, emessa dalla Corte di appello di Roma, è passata in giudicato il 28/05/2021 ed è di conferma della pronuncia del Tribunale di Roma in composizione collegiale del 30/06/2017. Tale pronuncia, dunque, è passata in giudicato in data antecedente, rispetto alla proposizione dell’incidente di esecuzione ora in esame, che risale al 12/02/2024 e al 04/11/2024. La conseguenza è costituita dal radicarsi della competenza in capo al Tribunale di Roma. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti, per l’ulteriore coso, al Tribunale di Roma in veste di giudice dell’esecuzione. P.Q.M Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così è deciso, 12/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 26136/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris