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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45200/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sentenze emesse da: 1) Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, in data 13 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016, in relazione al reato di calunnia di cui agli artt. 110, 368 cod. pen.; 2) Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, in data 17 giugno 2013, confermata dalla Corte d'appello di Lecce il 27 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 24 dicembre 2018, in relazione ai reati di truffa (capo A), simulazione di reato (capo B) e contraffazione di pubblici sigilli (capo C).

1.1. Osserva il Tribunale che la motivazione della Corte d'appello di Lecce, in relazione al provvedimento sub 2), ha escluso la continuazione interna tra i reati di cui ai capi B) e C), reputando, pertanto, preclusa al giudice dell'esecuzione una rivisitazione di tale giudizio, espresso in sede di cognizione, nonché indicando ragioni per escludere la continuazione anche in relazione al delitto di truffa contestato al capo A) della rubrica.

Inoltre, il Tribunale sottolinea, quanto al reato di calunnia giudicato con la sentenza sub 1), che questo si colloca in data 14 settembre 2008, quindi oltre un anno prima rispetto al reato di truffa di cui alla seconda sentenza (del 15 dicembre 2009) considerando, peraltro, privo di prova ogni collegamento tra i fatti giudicati con le due sentenze irrevocabili, indicati come espressione di una mera scelta di commettere, abitualmente, reati contro il patrimonio e di un modo spregiudicato di "fare impresa", comunque, tali da escludere la sussistenza di un unitario, preventivo disegno volitivo. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

F. Federico, che ha denunciato due vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, sostanziale e processuale, avendo il Giudice dell'esecuzione reputato, erroneamente, precluso il riconoscimento del vincolo della continuazione per essere stata esclusa, in sede di merito, la continuazione interna, limitatamente ai reati giudicati con la sentenza indicata sub 2).

Si sostiene che l'esclusione della continuazione interna tra i reati di cui al giudicato sub 2), in sede di cognizione, non osta al riconoscimento della continuazione con riferimento ad altra condanna, a fronte di una necessaria valutazione complessiva, che tenga conto di tutti i fatti giudicati con i diversi provvedimenti, richiamando precedente indicato come conforme (Sez. 1, n. 18471 del 17 giugno 2020).

Infine, si evidenzia che la continuazione interna era stata negata limitatamente ai delitti di cui ai capi B) e C), mentre il giudice dell'esecuzione reputa estesa, di fatto, detta valutazione anche al capo A), reato non preso in considerazione a detti fini.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, nelle forme della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il Tribunale si limita ad esaminare il tempus commissi delicti come indicato nel provvedimento di cumulo, senza esaminare le sentenze di condanna irrevocabili, approfondendo l'esame della data di commissione di tutti i fatti, mentre nella specie il provvedimento si limita ad esaminare il fatto di calunnia e quello di truffa di cui al secondo provvedimento irrevocabile.

Si sottolinea, invece, che la distanza temporale tra i due reati contro l'amministrazione della giustizia è di poco meno di sei mesi, invitando, per la truffa .a guardare al momento in cui si realizza il primo atto di inganno idoneo a trarre in errore, quale momento iniziale, nonché prendendo in considerazione l'assenza di fatti delittuosi a carico dell'istante, sia prima che dopo la sequenza oggetto delle due sentenze irrevocabili.

Tanto a dimostrazione dell'esistenza di un unico momento deliberativo.

In ogni caso, si evidenzia la carenza assoluta di motivazione, posto che non sono stati presi in considerazione dal Tribunale tutti gli altri indici che, al di là del tempo di commissione dei delitti, dovevano considerarsi ricorrenti e dedotti con l'istanza, quali l'identità dei beni giuridici lesi, dei luoghi e dei complici ([OSCURATO:PERSONA] in entrambi i casi), la tipologia delle persone offese (dipendente e fornitore della società facente capo al Maci).

Infine, si deduce che i reati di calunnia e quello di truffa oggetto dei due diversi procedimenti sono stati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa, con collegamento logico tra gli stessi, negato dal Tribunale con motivazione manifestamente illogica.

3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

3.1. La difesa ha fatto pervenire motivi aggiunti, con i quali si deduce quanto al primo motivo, che l'estensione, automatica, tratta dal Tribunale della esclusione della continuazione interna anche in relazione al capo A), sarebbe viziata, posto che di tale capo A) non si era dibattuto in sede di cognizione.

Inoltre, si sottolinea che la decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che la mancata richiesta del Maci (in sede di cognizione) di unificare sotto il vincolo della continuazione anche il capo A) attestasse la "piena consapevolezza della estraneità di detto episodio" rispetto agli altri, quando, invece, la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo.

Infine, sul primo motivo, si evidenzia che l'istanza in sede esecutiva non richiedeva la continuazione tra i fatti giudicati con la prima sentenza, dunque, non poneva in discussione la continuazione interna tra i reati oggetto del provvedimento sub 1), bensì, domandava l'applicazione della continuazione esterna tra tutti quei reati e quello di calunnia.

In relazione al secondo motivo, con quello aggiunto si specifica che il Tribunale si è limitato a porre in relazione il reato di calunnia con quello di truffa dell'altro procedimento, senza prendere proprio in considerazione quelli di simulazione di reato e quello di contraffazione di pubblici sigilli.

Ebbene, tali ultimi reati non vengono mai citati dall'ordinanza impugnata che difetterebbe, quindi, di una considerazione globale ed unitaria dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Effettivamente, come dedotto, il primo punto della decisione non è conforme agli insegnamenti di questa Corte di legittimità in caso di omesso riconoscimento, da parte del giudice della cognizione, della sussistenza della continuazione interna tra reati giudicati con lo stesso provvedimento poi divenuto irrevocabile.

Invero, il giudice dell'esecuzione — contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato — non avrebbe dovuto considerare ostativa la disposizione di cui all'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., atteso che in fase di cognizione, con riferimento alla sentenza sub 2), era stata svolta una valutazione limitata a due reati dei reati giudicati (simulazione di reato e contraffazione di sigilli) per la tutela di beni giuridici eterogenei che non comprendeva, non essendovi specifica richiesta in tal senso, il reato diverso giudicato con la sentenza sub 1).

Questo, invece, avrebbe dovuto, pertanto, essere oggetto di una valutazione complessiva, al fine di verificare la presenza degli altri elementi sintomatici (epoca, luogo, bene giuridico leso, altre modalità del fatto), che avrebbero permesso una complessiva analisi dei presupposti per l'eventuale applicazione della disciplina del reato continuato rispetto a tutti i fatti oggetto dell'istanza.Sul punto, infatti, si deve ribadire che l'eccezione alla regola stabilita dall'art. 671 cod. prc. pen. rispetto ai poteri riconosciuti al giudice in materia di esecuzione, non può essere oggetto di interpretazione estensiva, come è stato ritenuto nel provvedimento impugnato, atteso che il legislatore, per come si evince dal tenore della prima parte dell'art. 671 comma 1 cod. proc. pen., ha inteso affidare al giudice dell'esecuzione ampio margine di valutazione della sussistenza dell'identità del medesimo disegno criminoso tra tutti i reati oggetto delle intervenute sentenze o decreti penali irrevocabili.

Sicché, se la valutazione, operata in una delle sentenze concluse, di esclusione dell'esistenza dei presupposti di applicazione della disciplina della continuazione non comprende tutti i reati oggetto poi dell'istanza introdotta dal condannato dinanzi al giudice dell'esecuzione, questi è tenuto a svolgere una nuova valutazione omnicomprensiva (Sez. 1, n. 18471 del 13/02/2020, non massimata).

1.1. È noto, peraltro, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale dei fatti per i quali si invoca il riconoscimento del vincolo, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

1.2. Del resto, rileva il Collegio che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità di alcuno dei titoli di reato.

2.1. Comunque, il Tribunale non si è sottratto all'esame complessivo delle vicende e dei reati esaminati con le due sentenze oggetto della richiesta ex art.671 cod. proc. pen., argomentando, con ragionamento non manifestamente illogico e notoriamente rimesso all'esame di merito del giudice dell'esecuzione, sull'assenza di un unico disegno criminoso tra il reato di calunnia di cui alla sentenza sub 1) e i reati sub 2).

Anzi, nella valutazione degli indicatori da cui ricavare il dedotto vincolo, il giudice si è confrontato con l'elemento valorizzato dalla difesa, connesso alla realizzazione degli illeciti in occasione dello svolgimento dell'attività di impresa, escludendolo però sulla base di un ragionamento immune da illogicità manifesta, ravvisando come la commissione di reati della stessa indole sia stata nella specie, espressione dell'inclinazione criminosa del ricorrente, ma non di un'unica determinazione iniziale.

2.2. Il provvedimento censurato ha chiarito, dunque, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di spinte criminogene espressione del carattere spregiudicato del Maci, sintomatiche della abitualità dell'istante alla commissione di reati anche contro il patrimonio. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BRINDISIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di applicazione della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sentenze emesse da: 1) Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, in data 13 dicembre 2012, divenuta irrevocabile il 27 ottobre 2016, in relazione al reato di calunnia di cui agli artt. 110, 368 cod. pen.; 2) Tribunale di Brindisi, sezione distaccata di Mesagne, in data 17 giugno 2013, confermata dalla Corte d'appello di Lecce il 27 novembre 2017, divenuta irrevocabile il 24 dicembre 2018, in relazione ai reati di truffa (capo A), simulazione di reato (capo B) e contraffazione di pubblici sigilli (capo C). 1.1. Osserva il Tribunale che la motivazione della Corte d'appello di Lecce, in relazione al provvedimento sub 2), ha escluso la continuazione interna tra i reati di cui ai capi B) e C), reputando, pertanto, preclusa al giudice dell'esecuzione una rivisitazione di tale giudizio, espresso in sede di cognizione, nonché indicando ragioni per escludere la continuazione anche in relazione al delitto di truffa contestato al capo A) della rubrica. Inoltre, il Tribunale sottolinea, quanto al reato di calunnia giudicato con la sentenza sub 1), che questo si colloca in data 14 settembre 2008, quindi oltre un anno prima rispetto al reato di truffa di cui alla seconda sentenza (del 15 dicembre 2009) considerando, peraltro, privo di prova ogni collegamento tra i fatti giudicati con le due sentenze irrevocabili, indicati come espressione di una mera scelta di commettere, abitualmente, reati contro il patrimonio e di un modo spregiudicato di "fare impresa", comunque, tali da escludere la sussistenza di un unitario, preventivo disegno volitivo. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. F. Federico, che ha denunciato due vizi di seguito riassunti, nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, sostanziale e processuale, avendo il Giudice dell'esecuzione reputato, erroneamente, precluso il riconoscimento del vincolo della continuazione per essere stata esclusa, in sede di merito, la continuazione interna, limitatamente ai reati giudicati con la sentenza indicata sub 2). Si sostiene che l'esclusione della continuazione interna tra i reati di cui al giudicato sub 2), in sede di cognizione, non osta al riconoscimento della continuazione con riferimento ad altra condanna, a fronte di una necessaria valutazione complessiva, che tenga conto di tutti i fatti giudicati con i diversi provvedimenti, richiamando precedente indicato come conforme (Sez. 1, n. 18471 del 17 giugno 2020). Infine, si evidenzia che la continuazione interna era stata negata limitatamente ai delitti di cui ai capi B) e C), mentre il giudice dell'esecuzione reputa estesa, di fatto, detta valutazione anche al capo A), reato non preso in considerazione a detti fini. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione, nelle forme della mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il Tribunale si limita ad esaminare il tempus commissi delicti come indicato nel provvedimento di cumulo, senza esaminare le sentenze di condanna irrevocabili, approfondendo l'esame della data di commissione di tutti i fatti, mentre nella specie il provvedimento si limita ad esaminare il fatto di calunnia e quello di truffa di cui al secondo provvedimento irrevocabile. Si sottolinea, invece, che la distanza temporale tra i due reati contro l'amministrazione della giustizia è di poco meno di sei mesi, invitando, per la truffa .a guardare al momento in cui si realizza il primo atto di inganno idoneo a trarre in errore, quale momento iniziale, nonché prendendo in considerazione l'assenza di fatti delittuosi a carico dell'istante, sia prima che dopo la sequenza oggetto delle due sentenze irrevocabili. Tanto a dimostrazione dell'esistenza di un unico momento deliberativo. In ogni caso, si evidenzia la carenza assoluta di motivazione, posto che non sono stati presi in considerazione dal Tribunale tutti gli altri indici che, al di là del tempo di commissione dei delitti, dovevano considerarsi ricorrenti e dedotti con l'istanza, quali l'identità dei beni giuridici lesi, dei luoghi e dei complici ([OSCURATO:PERSONA] in entrambi i casi), la tipologia delle persone offese (dipendente e fornitore della società facente capo al Maci). Infine, si deduce che i reati di calunnia e quello di truffa oggetto dei due diversi procedimenti sono stati commessi nell'esercizio dell'attività di impresa, con collegamento logico tra gli stessi, negato dal Tribunale con motivazione manifestamente illogica. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte ha fatto pervenire requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3.1. La difesa ha fatto pervenire motivi aggiunti, con i quali si deduce quanto al primo motivo, che l'estensione, automatica, tratta dal Tribunale della esclusione della continuazione interna anche in relazione al capo A), sarebbe viziata, posto che di tale capo A) non si era dibattuto in sede di cognizione. Inoltre, si sottolinea che la decisione impugnata sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto che la mancata richiesta del Maci (in sede di cognizione) di unificare sotto il vincolo della continuazione anche il capo A) attestasse la "piena consapevolezza della estraneità di detto episodio" rispetto agli altri, quando, invece, la giurisprudenza di legittimità ritiene che nel giudizio promosso ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., la mancata proposizione, nel giudizio di cognizione, di analoga richiesta di continuazione non ne costituisce indicatore negativo. Infine, sul primo motivo, si evidenzia che l'istanza in sede esecutiva non richiedeva la continuazione tra i fatti giudicati con la prima sentenza, dunque, non poneva in discussione la continuazione interna tra i reati oggetto del provvedimento sub 1), bensì, domandava l'applicazione della continuazione esterna tra tutti quei reati e quello di calunnia. In relazione al secondo motivo, con quello aggiunto si specifica che il Tribunale si è limitato a porre in relazione il reato di calunnia con quello di truffa dell'altro procedimento, senza prendere proprio in considerazione quelli di simulazione di reato e quello di contraffazione di pubblici sigilli. Ebbene, tali ultimi reati non vengono mai citati dall'ordinanza impugnata che difetterebbe, quindi, di una considerazione globale ed unitaria dei fatti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1.Effettivamente, come dedotto, il primo punto della decisione non è conforme agli insegnamenti di questa Corte di legittimità in caso di omesso riconoscimento, da parte del giudice della cognizione, della sussistenza della continuazione interna tra reati giudicati con lo stesso provvedimento poi divenuto irrevocabile. Invero, il giudice dell'esecuzione — contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugnato — non avrebbe dovuto considerare ostativa la disposizione di cui all'art. 671, comma 1, cod. proc. pen., atteso che in fase di cognizione, con riferimento alla sentenza sub 2), era stata svolta una valutazione limitata a due reati dei reati giudicati (simulazione di reato e contraffazione di sigilli) per la tutela di beni giuridici eterogenei che non comprendeva, non essendovi specifica richiesta in tal senso, il reato diverso giudicato con la sentenza sub 1). Questo, invece, avrebbe dovuto, pertanto, essere oggetto di una valutazione complessiva, al fine di verificare la presenza degli altri elementi sintomatici (epoca, luogo, bene giuridico leso, altre modalità del fatto), che avrebbero permesso una complessiva analisi dei presupposti per l'eventuale applicazione della disciplina del reato continuato rispetto a tutti i fatti oggetto dell'istanza.Sul punto, infatti, si deve ribadire che l'eccezione alla regola stabilita dall'art. 671 cod. prc. pen. rispetto ai poteri riconosciuti al giudice in materia di esecuzione, non può essere oggetto di interpretazione estensiva, come è stato ritenuto nel provvedimento impugnato, atteso che il legislatore, per come si evince dal tenore della prima parte dell'art. 671 comma 1 cod. proc. pen., ha inteso affidare al giudice dell'esecuzione ampio margine di valutazione della sussistenza dell'identità del medesimo disegno criminoso tra tutti i reati oggetto delle intervenute sentenze o decreti penali irrevocabili. Sicché, se la valutazione, operata in una delle sentenze concluse, di esclusione dell'esistenza dei presupposti di applicazione della disciplina della continuazione non comprende tutti i reati oggetto poi dell'istanza introdotta dal condannato dinanzi al giudice dell'esecuzione, questi è tenuto a svolgere una nuova valutazione omnicomprensiva (Sez. 1, n. 18471 del 13/02/2020, non massimata). 1.1. È noto, peraltro, che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità, il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale dei fatti per i quali si invoca il riconoscimento del vincolo, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 1.2. Del resto, rileva il Collegio che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progetto criminoso unitario quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 2. Ciò premesso, si osserva che, nel caso al vaglio, la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, l'omogeneità di alcuno dei titoli di reato. 2.1. Comunque, il Tribunale non si è sottratto all'esame complessivo delle vicende e dei reati esaminati con le due sentenze oggetto della richiesta ex art.671 cod. proc. pen., argomentando, con ragionamento non manifestamente illogico e notoriamente rimesso all'esame di merito del giudice dell'esecuzione, sull'assenza di un unico disegno criminoso tra il reato di calunnia di cui alla sentenza sub 1) e i reati sub 2). Anzi, nella valutazione degli indicatori da cui ricavare il dedotto vincolo, il giudice si è confrontato con l'elemento valorizzato dalla difesa, connesso alla realizzazione degli illeciti in occasione dello svolgimento dell'attività di impresa, escludendolo però sulla base di un ragionamento immune da illogicità manifesta, ravvisando come la commissione di reati della stessa indole sia stata nella specie, espressione dell'inclinazione criminosa del ricorrente, ma non di un'unica determinazione iniziale. 2.2. Il provvedimento censurato ha chiarito, dunque, con valutazione di merito incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, ma facciano propendere per l'estrinsecazione, da parte dell'odierno ricorrente, di spinte criminogene espressione del carattere spregiudicato del Maci, sintomatiche della abitualità dell'istante alla commissione di reati anche contro il patrimonio. 3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell
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