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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 2021

Cassazione n. 45193/2021

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SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per Cesarini e l'annullamento con rinvio per Abate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 2 luglio 2020, la corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del tribunale di Terni del 19 luglio 2019, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 3 di reclusione ed C 840,00 di multa e ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1.400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; Cesarini deduceva inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla valutazione del quadro probatorio che non poteva ritenersi fondare un'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] lamentava violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. e difetto di motivazione stante il contrasto tra il dispositivo letto in udienza che riduceva la pena inflitta ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1400,00 di multa e la motivazione della sentenza che invece conteneva una conferma della sanzione inflitta all'esito del giudizio di primo grado.

Deduceva, quindi, che doveva prevalere il dispositivo letto in udienza e che sulla riduzione della pena la sentenza era da ritenersi nulla per assoluto difetto di motivazione. 1.4 Con parere ritualmente depositato il RG. deduceva che:" Il ricorso per la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] appare assolutamente generico.

Il ricorso per la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in punto di contrasto tra motivazione e dispositivo sulla determinazione della pena.

Ed invero, in caso di difformità' tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà' della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata.

Pertanto, risulta necessario un rinvio degli atti al giudice d'appello per un nuovo giudizio volto alla rideterminazione della pena e destinato a sfociare in un nuovo esito sanzionatorio". [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso Abate è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Ed invero, nel caso in esame, ritiene questa Corte di cassazione dovere fare applicazione del principio secondo cui in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016 Rv. 266717 - 01).

Né può ritenersi nel caso di specie che il contrasto dipenda da un semplice errore materiale suscettibile di superamento mediante il ricorso alla motivazione poiché, mentre quest'ultima contiene ampi e specifici argomenti dedicati alla conferma della pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado all'Abate (anni 6 di reclusione ed C 2.000,00), il dispositivo letto in udienza è obiettivamente incompatibile prevedendo invece espressamente la riduzione della pena anche nei confronti dell'Abate ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1.400,00 di multa e la sostituzione della pena accessoria.

Così che le due statuizioni appaiono del tutto incompatibili.

Ne deriva che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze limitatamente al calcolo della pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 n ricorso Cesarini è del tutto generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Ed invero tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

In conclusione, l'impugnazione nell'interesse del Cesarini deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al calcolo della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Firenze.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA].

D IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità per Cesarini e l'annullamento con rinvio per Abate. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con sentenza in data 2 luglio 2020, la corte di appello di Perugia, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del tribunale di Terni del 19 luglio 2019, riduceva la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] ad anni 3 di reclusione ed C 840,00 di multa e ad [OSCURATO:PERSONA] ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1.400,00 di multa. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; Cesarini deduceva inosservanza od erronea applicazione della legge penale quanto alla valutazione del quadro probatorio che non poteva ritenersi fondare un'affermazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 1.3 [OSCURATO:PERSONA] lamentava violazione degli artt. 125 e 546 cod.proc.pen. e difetto di motivazione stante il contrasto tra il dispositivo letto in udienza che riduceva la pena inflitta ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1400,00 di multa e la motivazione della sentenza che invece conteneva una conferma della sanzione inflitta all'esito del giudizio di primo grado. Deduceva, quindi, che doveva prevalere il dispositivo letto in udienza e che sulla riduzione della pena la sentenza era da ritenersi nulla per assoluto difetto di motivazione. 1.4 Con parere ritualmente depositato il RG. deduceva che:" Il ricorso per la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] appare assolutamente generico. Il ricorso per la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA] è fondato in punto di contrasto tra motivazione e dispositivo sulla determinazione della pena. Ed invero, in caso di difformità' tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà' della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata. Pertanto, risulta necessario un rinvio degli atti al giudice d'appello per un nuovo giudizio volto alla rideterminazione della pena e destinato a sfociare in un nuovo esito sanzionatorio". [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II ricorso Abate è fondato e deve, pertanto, essere accolto. Ed invero, nel caso in esame, ritiene questa Corte di cassazione dovere fare applicazione del principio secondo cui in caso di difformità tra dispositivo e motivazione, il primo prevale sulla seconda, in quanto il dispositivo costituisce l'atto con il quale il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto, mentre la motivazione ha una funzione esplicativa della decisione adottata (Sez. 2, n. 15986 del 07/01/2016 Rv. 266717 - 01). Né può ritenersi nel caso di specie che il contrasto dipenda da un semplice errore materiale suscettibile di superamento mediante il ricorso alla motivazione poiché, mentre quest'ultima contiene ampi e specifici argomenti dedicati alla conferma della pena inflitta all'esito del giudizio di primo grado all'Abate (anni 6 di reclusione ed C 2.000,00), il dispositivo letto in udienza è obiettivamente incompatibile prevedendo invece espressamente la riduzione della pena anche nei confronti dell'Abate ad anni 4, mesi 8 di reclusione ed C 1.400,00 di multa e la sostituzione della pena accessoria. Così che le due statuizioni appaiono del tutto incompatibili. Ne deriva che l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Firenze limitatamente al calcolo della pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA]. 2.2 n ricorso Cesarini è del tutto generico e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. In conclusione, l'impugnazione nell'interesse del Cesarini deve ritenersi manifestamente infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al calcolo della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 5 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. D IL
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