CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00547/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27885/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] - ROMAGNA n.605/2021 depositata i l 26/04/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], presentava denuncia di nuova occupazione/iscrizione di superfici ai fini del pagamento della TARSU dichiarando “di avere a propria disposizione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bologna i locali ed aree, [OSCURATO:PERSONA] 56/4” adibiti a bar-ristorante con superficie di 200 mq., ubicati all’interno dell’immobile identificato catastalmente al foglio 269, particella 1657, subalterno 1. Successivamente presentava denuncia di cessazione 18351/2015 della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della relativa utenza del [OSCURATO:PERSONA] sui Rifiuti (TARI) per subentro a far data dal 31.12.2015 della società [OSCURATO:PERSONA], nella quale il legale rappresentante pro tempore della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] presentava denuncia 18352/2015 di nuova occupazione/iscrizione da parte della società “[OSCURATO:PERSONA]”, sempre a far data dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], ai fini del pagamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI). In data 19.6.2018 il Comune di Bologna effettuava un sopralluogo nei suddetti locali a seguito del quale veniva accertato a carico della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, ed in contraddittorio con la medesima, quale soggetto intestatario dell’utenza ai fini TARI in conseguenza delle predette denunce di iscrizione, una maggiore superficie a disposizione dell’attività di ristorazione. La società impugnava l’avviso di accertamento TARSU per l’annualità di imposta 2012, eccependo, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva che affermava in capo alla cedente del ramo d’azienda “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, asserendo l’accessorietà dell’attività di ristorazione rispetto a quella sportiva gestita dal circolo sportivo privato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 807/01/2019 del 16.10.2019, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], respingeva il ricorso del contribuente ritenendo che la società stessa si era dichiarata soggetto passivo del tributo e l’attività di somministrazione era stata oggetto di cessione per affitto d’azienda alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. quest’ultima risultando, per ciò, unica detentrice dei locali. Interposto appello, la [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 605/1/2021 del 12.4.2021, depositata il 26.4.2021, accoglieva l’impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e, nello specifico, riteneva fondata la prima delle doglianze originariamente riproposte in primo grado e reiterate in appello, ritenendo che l’appellante sanzionata fosse priva di legittimazione passiva al pagamento del tributo e che il soggetto passivo fosse, in sua vece, il “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, in quanto quest’ultimo avrebbe mantenuto il controllo dell’attività principale di gestione dell’impianto sportivo, mentre i singoli rami d’azienda - tra cui la somministrazione di alimenti e bevande, oggetto di affitto – avrebbero mantenuto la caratteristica di servizi offerti unitariamente dal centro sportivo. In particolare, la Corte distrettuale affermava l’accessorietà dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci all’interno dell’area adibita al campo pratica per il golf rispetto all’attività sportiva il che induceva a ritenere che l’organizzazione e la gestione di tutto il complesso immobiliare in cui si sostanzia il [OSCURATO:PERSONA] fosse unitaria ed appartenesse a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che manteneva il controllo, la responsabilità e gli oneri verso l’esterno dell’attività di somministrazione di cibi e bevande. La Corte regionale riteneva che il contratto di affitto d’azienda prevedesse diverse condizioni – come la pattuizione del corrispettivo dell’affitto in parte in misura percentuale sul fatturato della [OSCURATO:PERSONA] e l’intestazione della tassa rifiuti al [OSCURATO:PERSONA] - dalle quali era inferibile il “ controllo esercitato dal [OSCURATO:PERSONA] sull’attività della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. all’interno del circolo sportivo”. Ricorre per la cassazione di detta decisione l’amministrazione comunale, svolgendo sei motivi. Replica con controricorso la contribuente. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 1 e 63, comma 1, d. lgs. n. 507/1993, dell’art. 4, comma 1 del regolamento comunale Tarsu (approvato con delibera odg 213-p.g. 65431/1994 del 11.7.1994), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.; contraddittorietà . Si afferma che la sentenza gravata è viziata per violazione delle norme rubricate e del regolamento comunale TARI in quanto la normativa citata stabilisce che la tariffa in questione è dovuta per l’occupazione o detenzione di locali o aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, sul territorio comunale. L’art. 63, comma 1, nell’individuare i soggetti passivi del tributo precisa che “La tassa e' dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 62”. Ciò comporta che la soggettività passiva al tributo in questione vada intesa come diretta a privilegiare il dato dell’effettiva utilizzazione delle aree e dei locali, prescindendo anche dalla mera titolarità giuridica delle stesse, per cui il soggetto passivo del tributo deve identificarsi in colui che in concreto produce i rifiuti da destinare alla raccolta ed allo smaltimento (cfr. Cassazione, sez. V, 17251/2019). [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente ritenuto che il soggetto passivo del tributo per la gestione del servizio rifiuti fosse la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., anziché la società [OSCURATO:PERSONA], effettivo detentore ed utilizzatore dei locali, valorizzando gli strumenti urbanistici ovvero l’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande, nonché le clausole contrattuale e l’accessorietà di un’attività economica rispetto ad un’altra, tutti elementi irrilevanti ai fini dell’applicazione della disciplina regolativa rubricata, in quanto si deve considerare solo chi produce i rifiuti. Per la norma impositiva è, difatti, irrilevante che l’attività di somministrazione svolta dalla “[OSCURATO:PERSONA]”, a monte, possa o meno configurarsi nella percezione dell’utenza come “un servizio” offerto all’interno del centro sportivo e se sia svolto sotto il “controllo” o “supervisione” della società concedente l’affitto di azienda, ove tali circostanze non assurgano ad elementi legali di una precisa fattispecie. Si obietta, altresì, che il servizio ristorativo, teoricamente potrebbe anche essere stato predisposto e voluto dal [OSCURATO:PERSONA], ma ciò che rileva è che, comunque, esso sia reso da soggetto giuridico differente, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha la piena disponibilità dei locali in base ad un regolare contratto di affitto d’azienda, secondo un’organizzazione autonoma dei mezzi imprenditoriali e delle sue proprie scelte economiche, introitando i relativi ricavi sul proprio bilancio. 2. Il secondo motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 63, comma 3, d. lgs. n. 507/1993, dell’art. 4, comma 1 del regolamento comunale Tarsu (approvato con delibera odg 213-p.g. 65431/1994 del 11.7.1994) Si assume che la [OSCURATO:PERSONA] ha valorizzato il rapporto di interdipendenza e presupposizione tra le attività del circolo sportivo “[OSCURATO:PERSONA]” rispetto a quelle di somministrazione di alimenti e bevande della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” (nei modi e termini già illustrati nel precedente motivo di ricorso), applicando falsamente ed erroneamente il comma 3 dell’art. 63, anche se il collegio non ha richiamato esplicitamente detta disposizione, reputando opportuno indagare sull’esistenza di un legame di “accessorietà” tra le attività delle due società e/o distinguere tra uso esclusivo e uso comune dei locali tra le due società coinvolte. Si deduce che, anche sotto il profilo probatorio, l’art. 63, comma 3, d.lgs. 507/1993, non trova applicazione in quanto la sentenza non ha dato rilevanza, né sono stati assunti, i necessari elementi istruttori da cui desumere quello che è il requisito imprescindibile della qualificazione della società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” quale “gestore di servizi comuni” ovvero la prova dell’assunzione degli oneri di gestione e manutenzione delle superfici “comuni” e dello svolgimento delle attività necessarie e funzionali all’operatività del complesso immobiliare “integrato”. Ed, inoltre, nessuna clausola in tal senso è desumibile da contratto di affitto d’azienda tra i due enti. La norma citata si riferirebbe ad un caso affatto diverso dalla locazione d’azienda, essendo riferito esclusivamente a immobili e/o spazi in multiproprietà o comuni all’interno di centri commerciali integrati stabilendo che: “Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo”. Si assume che nel caso di affitto di azienda non ricorre alcun tipo di “multiproprietà” degli spazi, né si crea implicitamente un “centro commerciale integrato”. Affittando un ramo d’azienda gli immobili eventualmente ricompresi nel ramo sono ceduti integramente al conduttore in quale ne assume la gestione esclusiva sia sotto il profilo giuridico che economico, con il connesso rischio imprenditoriale, di cui il locatore si spoglia in cambio di un canone. I locali nei quali si svolge l’attività di ristorazione, oggetto dell’accertamento di cui al verbale, (cfr. allegato III sopralluogo e IV accertamento), non sono né in multiproprietà, né in comunione, né all’interno di “centri commerciali integrati”, ma sono condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in affitto all’interno del ramo d’azienda della “somministrazione”. 3. Il terzo mezzo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2555, 2561, 2562 c.c. e 1571 c. c. nonche’ degli artt. 1362 – 1371 c.c . ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. . Il Comune denuncia la violazione degli artt. 2555, 2561, 2562, e 1571 c.c. anche – ma non esclusivamente – con riferimento alle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 - 1371 c.c., per avere la sentenza impugnata errato nell’applicazione delle norme relative al contratto di affitto d’azienda, ritenendo che le clausole concordate dalle parti, al di là del nomen iuris attribuito al contratto, fossero indice di una volontà contrattuale diretta a realizzare un collegamento tra l’attività di circolo sportivo e quella di somministrazione, di modo che al [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fosse attribuito il controllo dei servizi offerti dal circolo sportivo, tra cui quelli di somministrazione di alimenti e bevande, nonostante questi fossero oggetto di un contratto di affitto d’azienda. Nel contratto di affitto di ramo d’azienda, invece, il locatore si spoglia di una parte autonoma all’interno del complesso dei beni aziendali, nella fattispecie solo di quella inerente la somministrazione, in cambio di un corrispettivo, conferendo diversi “assets” dell’impresa al conduttore tra cui, per quanto qui interessa, anche il possesso dei relativi locali ove svolgere l’attività, precisamente individuati in contratto ove si legge “oggetto del contratto è il ramo d’azienda commerciale relativo alla gestione del bar ristorante posto all’interno del [OSCURATO:PERSONA]” e “la porzione di immobile destinata a bar- ristorante sita al piano terreno ed interrato è colorata in rosso” . Sotto il profilo delle norme codicistiche di interpretazione del contratto, inoltre, palese sarebbe la violazione degli artt. 1361 –1370 c.c. in quanto, nonostante il contratto nel caso di specie fosse stato specificamente qualificato tra le parti come contratto di affitto d’azienda e le relative clausole fossero tutte coerenti con la finalità di cedere in locazione il complesso dei beni aziendali (immobili, licenze e beni mobili connessi) funzionali alla somministrazione di alimenti e bevande all’interno del circolo sportivo sito in [OSCURATO:PERSONA] 56/4, la Commissione ha illegittimamente travalicato e disapplicato le disposizioni che impongono di interpretare il contratto seguendo il significato logico, letterale delle parole e clausole, nonché il senso complessivo delle stesse, assegnandovi – invece –un significato contrario a quanto stabilito dalle norme in materia e dalla volontà letterale delle parti. 4. La quarta censura deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c, violazione e falsa applicazione dell’art. 70, commi 1 - 4, e 71 d. lgs. n. 507/1993, e dell’art. 20, commi 1 - 4 del regolamento comunale Tarsu (approvato con delibera odg 213-p.g. 65431/1994 del 11.7.1994) ; per avere la Corte distrettuale erroneamente applicato l’art. 70, d.lgs. cit. il quale dispone che i soggetti di cui all’art. 63 – ovvero che occupano o detengono i locali e le aree scoperte di cui all’art. 62, “a qualsiasi uso adibiti” – “ presentano al comune, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o della detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune”(art. 70 comma 1 D.lgs. 507/1993). Le citate disposizioni assegnano rilevanza alle dichiarazioni rese dal soggetto occupante o detentore di locali e aree scoperte, sia ai fini dell’individuazione del medesimo quale soggetto passivo, sia quale prova dell’uso al quale sono adibite dette aree al fine dell’assoggettamento alla tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani. Si afferma che sia la delimitazione delle aree che la soggettività passiva del tributo, la sussistenza di eventuali condizioni di totale o parziale esclusione o esenzione –per consolidata interpretazione dell’intestata Corte - incombe, quale onere di prova, in capo al contribuente. Si assume che il legale rappresentante pro tempore della suddetta società ha denunciato in data 10.1.2012 di avere a propria disposizione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bologna i locali ed aree di via Siepelunga 56/4, per cui deve ritenersi che, in base al principio di collaborazione e di buona fede, ai sensi dell'art. 10 legge 27 luglio 2000, n. 212, che regola i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, la gestione del rapporto giuridico tributario si avvia sul presupposto che le dichiarazioni del contribuente siano vere, e che solo successivamente l'eventuale riconduzione a verità è operata così dall'ufficio tributario in sede di accertamento sostanziale come dallo stesso contribuente in sede di rettifica della dichiarazione o di richiesta di rimborso. 5. Con il quinto strumento di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. – si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti tale da comportare una motivazione apodittica ed insufficiente ed una manifesta ed irriducibile contraddittorietà . Si ritiene erronea la sentenza per avere la [OSCURATO:PERSONA] reso una motivazione solo apparente, in quanto sorretta da affermazioni inconciliabili, in quanto afferma, da un lato, l’utilizzo promiscuo dei locali e, contemporaneamente, ritiene comunque responsabile per il pagamento del tributo esclusivamente il conduttore dei medesimi. Qualora il decidente avesse voluto far rientrare la fattispecie all’interno di quella prevista dall’art. 63, comma 3, d.lgs. 507/1993 avrebbe dovuto quantomeno indicare gli elementi in fatto e in diritto dai quali desumere l’attività di gestione di servizi comuni da parte del “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, o che essa svolgesse effettivamente attività di coordinamento dei servizi. Inoltre la decisione riporta una motivazione apodittica e insufficiente con riferimento al possesso e disponibilità dei locali da parte della società [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell’accertamento tributario, omettendo l’esame di una pluralità di elementi decisivi, oggetto di contraddittorio tra le parti, quali: - la denuncia del 10.1.2012, così come la successiva del 25.6.2015, della [OSCURATO:PERSONA] con cui affermava “di avere a propria disposizione dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in Bologna i seguenti locali ed aree, via Siepelunga 56/4, seguita da data e sottoscrizione del legale rappresentante pro tempore della società; - la successiva denuncia di cessazione 18351/2015 della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., del [OSCURATO:DATA_NASCITA], della relativa utenza del [OSCURATO:PERSONA] sui Rifiuti (TARI) per subentro a far data dal 31.12.2015 della società [OSCURATO:PERSONA];-la denuncia 18352/2015 di nuova occupazione/iscrizione da parte della società “[OSCURATO:PERSONA]”; - la circostanza che l’agente accertatore, recatosi sul posto per sopralluogo in data 19.6.2018, avesse materialmente e visivamente accertato l’esistenza dell’attività di ristorazione svolta dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la relativa detenzione dei locali, contestando che fosse adibita ad essa un’area maggiore di quella dichiarata; - la produzione della registrazione del contratto di affitto d’azienda presso l’Agenzia delle entrate dal quale risultava “Elenco atti del Registro [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], elenco dei due negozi giuridici per l’anno 2011 presentati presso ufficio territoriale di Bologna data presentazione 1.6.2011, data stipula 18.5.2011 modello telematico, locazione non finanziaria di costruzione commerciale valore euro 30.000, controparti [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]”;- l’avvenuta volturazione dell’attività di somministrazione dalla società “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” nel periodo in questione, come conseguenza del contratto di affitto d’azienda, documentalmente provata; - la circostanza che le difese della [OSCURATO:PERSONA] non avessero mai fatto cenno alla mancata disponibilità dei locali da parte della società appellante o al mancato svolgimento nei medesimi dell’attività di ristorazione in eventuale contrasto con l’esistente contratto di affitto d’azienda. Si assume che la motivazione è omessa o apparente in quanto il giudice di merito ha trascurato di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non ha proceduto ad una loro disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito. 6.L’ultimo motivo di ricorso deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 53 Cost. ; per avere il giudicante erroneamente considerato che le pattuizioni tra privati determinasse una traslazione d’imposta legale in capo alla sola “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, anche nei confronti dell’ente pubblico. A fondamento di detta censura reitera le difese già svolte nei precedenti motivi. 7. Con controricorso, la societàha dedotto e documentato che il Comune di Bologna ha comunicato di aver annullato in autotutela non solo le ingiunzioni di pagamento emesse in seguito all’omesso pagamento dei prodromici avvisi di pagamento oggetto di quella controversia, ma altresì l’avviso n.1719/2018, oggetto della presente controversia comunicando di aver, altresì, proceduto al ricalcolo del “dovuto relativo alle annualità 2016/2021, quantificando la metratura a disposizione della società in 200 mq”,in luogo dei contestati 591 mq.. 8. Non occorre procedere all’esame nel merito dei motivi di ricorso perché l’amministrazione comunale, come da documentazione allegata (allegato IV 1 al controricorso), ha provveduto a rideterminare il dovuto in relazione alle annualità 2016/2021, rettificando per dette annualità di imposta l’entità del tributo dovut o sulle superfici occupate, annullando integralmente, invece, gli avvisi di accertamento relativi alle precedenti annualità, per le quali non ha provveduto a rideterminare la Tari. L’annualità oggetto della presente controversia è il 2012, il cui avviso di accertamento è stato pertanto annullato dal Comune senza emendarlo. 9. Come in più occasioni ribadito dalla Corte, l’annullamento in autotutela dell'atto recante la pretesa fiscale è causa di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 46) e, nel giudizio di cassazione, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l'avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto fra le parti (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6^, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5^, 11 aprile 2019, n. 10178; Cass., Sez. 5^, 6 novembre 2020, n. 24894; Cass., Sez. 5^, 1 dicembre 2020, n. 27405; Cass., Sez. 5^, 12 aprile 2021, nn. 9535, 9536 e 9537; [OSCURATO:PERSONA]. 5^, 15 febbraio 2022, n. 4832; Cass., Sez. Trib., 2 novembre 2023, nn. 30472, 30496 e 30497; Cass., Sez. Trib., 14 giugno 2024, n. 16657). 10.L'estinzione del processo per cessata materia del contendere opera indipendentemente dalla fase processuale in cui si trova il giudizio, sia esso pendente in primo grado, in appello o in cassazione, purché sia accertata la definitiva rimozione dell'atto amministrativo che costituiva l'oggetto della controversia: il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione finanziaria procede all'annullamento in autotutela dell'atto impositivo oggetto di impugnazione, venendo meno l'interesse alla prosecuzione del rapporto processuale. Nel caso in esame, alla luce di quanto rappresentato dalle parti nonché dalla documentazione prodotta, è inequivocabile il venir meno della pretesa azionata con il ricorso originario, in quanto l’ente locale ha provveduto all’annullamento dell’atto impositivo per l’annualità 2012; il che ha comportato al tempo stesso il venir meno dell’oggetto del giudizio, non potendo quest’ultimo – in quanto di natura impugnatoria - trovare coltivazione al diverso fine ed in funzione del mero accertamento della legittimazione passiva al pagamento del tributo. 11.Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, virtuale, a favore del contribuente, atteso che la determinazione di auto - annullamento dell’imposizione è intervenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione da parte del Comune. Il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 11, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, non è applicabile ove il procedimento per cassazione si concluda, come nel caso di specie, con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte, visti gli artt.375 e 380 bis c.p.c., dichiara estinto il giudizio. Condann