CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21319/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u- t Visti gli atti e la sentenza impugnata, con la quale l'imputato è stato condannato per il delitto di tentato omicidio; esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che, con un unico motivo, esso censura, per violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancata derubricazione del delitto contestato in quello di lesioni personali, non essendo stata dimostrata l'esistenza del cd. animus necandi in capo all'imputato; ritenuto, nondimeno, che il ricorso sia manifestamente infondato e, in ogni caso aspecifico, avendo la Corte di appello offerto adeguata motivazione in relazione alle ragioni della decisione, fondata su una scrupolosa rassegna degli elementi probatori raccolti, che con motivazione congrua e logica sono stati ritenuti indicativi dell'esistenza del dolo omicidiario (tra cui: la natura dell'arma utilizzata, i distretti corporei attinti dai colpi, l'interruzione della condotta solo a seguito dell'intervento dei terzi, la verbalizzazione della volontà di uccidere la persona offesa contestualmente ai colpi portati); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così de