CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del GIP TRIBUNALE di GENOVAa o avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., é stata applicata a [OSCURATO:PERSONA], per i delitti di furto pluriaggravato, la pena concordata con la [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, lamentando, con un solo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio e al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; - che, in ragione del motivo di impugnazione proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 (che si riferiscono esclusivamente all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui si deve far luogo senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.. - che alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle am