CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 28250/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi di cui all'art. 474 cod. pen. (capo a) e ricettazione di cui all'ad 648 cod. pen. (capo b); Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente eccepisce l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato di cui al capo a prima della sentenza impugnata, è fondato in quanto il delitto contestato si è estinto in data 21/01/2023 e, dunque, anteriormente alla sentenza di appello, pronunciata il giorno 13/06/2024. Nello specifico, il termine massimo di prescrizione è pari ad anni 10 (pena base di anni 6 a cui si somma l'aumento di 2/3 per la recidiva reiterata e infraquinquennale), da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, il 27/08/2012. Alla data così ottenuta, ovvero il 27/08/2022, vanno poi aggiunti 147 giorni di sospensione disposti su richiesta delle parti (98 giorni dal 14/06/2018 al 20/09/2018 e 49 giorni dal 20/09/2018 al 08/11/2018); Rilevato che in assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio limitatamente al capo a) della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; Rilevato che occorre conseguentemente eliminare la pena oggetto di aumento per il vincolo della continuazione pari a mesi due di reclusione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art.474 cod. pen. perché il reato è estint per intervenuta prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi 2 di reclusione. Così deciso il 2 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA] F9ste ore I