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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1963

ECLI:EU:C:1963:10
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61963C0012 Conclusioni dell'avvocato generale

[OSCURATO:PERSONA]

29 maggio 1963 Traduzione dal tedesco [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , L'odierna discussione orale è dedicata alla questione se il ricorso proposto contro l'[OSCURATO:PERSONA] dalla signora [OSCURATO:PERSONA] sia ricevibile.

Anche le mie conclusioni toccheranno quindi solo questo aspetto della controversia.

Gli antefatti sono molto semplici.

La ricorrente è socia di minoranza di due imprese appartenenti al cosiddetto gruppo [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (che oggi si chiama di nuovo Otto R. Krause, Eisengrosshaus GmbH) e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la quale a sua volta è socia accomandante della [OSCURATO:PERSONA] H. [OSCURATO:PERSONA] & Co., società che produce lamierini elettromagnetici.

Prima e dopo la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] personalmente e della [OSCURATO:PERSONA] H. [OSCURATO:PERSONA] KG di Amburgo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] stipulò accordi con varie imprese, accordi ai quali parteciparono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (contratto per la fornitura di larghi piatti; contratto di laminazione per conto terzi; contratto per la cessione dell'azienda; modifica dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] GmbH).

La signora [OSCURATO:PERSONA] assume che questi accordi sono in contrasto con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A.

Il 7 e il 9 novembre 1962, i suoi rappresentanti chiedevano perciò all'[OSCURATO:PERSONA] di dichiarare nulli i menzionati contratti o, in via subordinata, di ordinare che fosse ripristinata la situazione esistente anteriormente alla stipulazione dei contratti stessi.

Il 21 dicembre 1962 la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] rispondeva : «L'[OSCURATO:PERSONA] già segue d'ufficio le trattative concernenti il fallimento di cui trattasi.

Essa non ha avuto finora occasione d'intervenire, ma si propone di seguire ulteriormente gli sviluppi della pratica».

Il 12 febbraio 1963 veniva di conseguenza presentato contro l'[OSCURATO:PERSONA] un ricorso per carenza, nel quale si chiedeva alla Corte di ordinare all'[OSCURATO:PERSONA] di annullare i contratti menzionati nella richiesta del 7 novembre 1962 o, in via subordinata, di ordinare all'[OSCURATO:PERSONA] di disporre il ripristino della situazione esistente anteriormente alla stipulazione dei contratti stessi.

Con domanda del 22 febbraio 1963, l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di statuire in via preliminare, a norma dell'articolo 91, paragrafo 1; del Regolamento di procedura, sulla ricevibilità del ricorso; essa sostiene che il ricorso — qualora lo si possa considerare ritualmente proposto — è irricevibile per inammissibilità delle domande, difetto logico delle stesse, mancata legittimazione ad agire della ricorrente ed assenza dell'interesse ad agire.

L'esame giuridico delle domande delle parti non presenta a mio avviso alcuna particolare difficoltà.

Il ricorso è stato presentato come ricorso per carenza.

Anche nella memoria depositata dalla ricorrente il 21 marzo 1963 è stato indicato quale fondamento dell'azione l'articolo 35, terzo comma; del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C:A., e ciò ad onta del fattó che con essa si chiede pure l'annullamento della decisione di rifiuto contenuta nella lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 1962.

È palese che il ricorso, in quanto ricorso d'annullamento diretto contro detta lettera, non può avere alcun effetto.

La lettera è pervenuta ai rappresentanti della ricorrente il 24 dicembre 1962.

Il termine d'impugnazione di un mese di cui; all'articolo 33, anche tenendo conto della proroga di sei giorni relativa alla distanza applicabile ai ricorrenti tedeschi, era quindi decorso al momento in cui il ricorso è stato depositato (12 febbraio 1963).

Si può inoltre ritenere per certo che la lettera 21 dicembre 1962 non costituisce affatto una decisione impugnabile dell'[OSCURATO:PERSONA], bensì soltanto la comunicazione di un ufficio dipendente.

A norma dell'articolo 35 del [OSCURATO:PERSONA], è ammesso il ricorso contro l'[OSCURATO:PERSONA] qualora essa ometta di adottare una decisione o una raccomandazione.

Anche se l'articolo 35, terzo comma, non indica espressamente chi abbia diritto di ricorrere, l'articolo nel suo complessò dovrebbe far escludere qualsiasi difficoltà d'interpretazione.

Il diritto d'impugnazione spetta soltanto a chi ha pure il diritto di mettere formalmente in m'ora l'[OSCURATO:PERSONA], giacché una valida diffida è il presupposto di un valido ricorso.

Per l'articolo 35 sono quindi legittimati ad agire solfanti gli Stati membri, il Consiglio, le imprese e le associazioni d'imprese.

Ciò corrisponde a quanto è stato ripetutamente affermato, cioè che nel sistema del [OSCURATO:PERSONA] l'azione a norma dell'articolo 35 va cosiderata come un caso particolare di ricorso d'annullamento.

Che cosa si debba intendere per impresa ai sensi del. [OSCURATO:PERSONA] è stabilito dall'articolo

80. In via generale, le imprese sono quelle che esercitano un'attività di produzione nel campo del carbone e dell'acciaio.

Agli effetti degli articoli 65 e 66, sono inoltre considerate come imprese le persone e gli organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione.

È quindi evidente che la ricorrente non può essere considerata un'impresa ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., giacché non produce né distribuisce carbone o acciaio.

Ella non ha che delle partecipazioni, relativamente modeste, in due imprese e, in una di esse, persino per interposta persona.

L'attività imprenditoriale, che è la sola rilevante per il [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., è quindi esercitata da una persona giuridica del tutto distinta e solo da essa.

Rimane con ciò dimostrato che la ricorrente non è affatto legittimata ad agire.

La tesi della ricorrente secondo la quale ella sarebbe direttamente colpita dal rifiuto d'agire dell'[OSCURATO:PERSONA] e lo spirito informatore del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A. imporrebbe di concederle un'adeguata tutela giurisdizionale, non può essere accolta, in quanto in contrasto con la lettera e col palese intento del [OSCURATO:PERSONA].

Il sistema del [OSCURATO:PERSONA] differisce da un ordinamento nazionale appunto in quanto non accorda la tutela giurisdizionale in ogni caso, e senza eccezioni.

Nemmeno il richiamo all'articolo 19, quarto comma, della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania (Costituzione) può condurre a diversa conclusione, posto che la Corte di Giustizia deve stabilire i limiti della tutela giurisdizionale sovrannazionale unicamente con riguardo alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], non già in base agli ordinamenti nazionali.

Possiamo comunque chiederci se la ricorrente non sia per caso legittimata ad agire in forza di qualche altra disposizione particolare del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A.

La risposta, secondo me, non può essere che negativa.

Non è pertinente il richiamo fatto dalla ricorrente all'articolo 65, n. 4, secondo comma, dove è detto : «L'[OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva, salve restando le impugnazioni davanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o convenzioni alle disposizioni del presente articolo».

Questa disposizione sancisce la competenza esclusiva dell'[OSCURATO:PERSONA] in materia d'intese ed assoggetta al controllo della Corte l'operato dell'[OSCURATO:PERSONA] in questo campo, nei limiti della legittimazione ad agire quali sono stabiliti dagli articoli 33 e 35 per quanto riguarda le persone e le materie, senza peraltro estendere in alcun modo la legittimazione stessa.

Ciò diviene particolarmente chiaro qualora si tenga presente che l'articolo 80, benché evidentemente in altra forma, estende già il diritto d'impugnazione alle imprese di distribuzione, nelle ipotesi contemplate negli articoli 65 e

66. Ciò appare ancora più evidente dal raffronto con l'articolo 63, n. 4, il quale attribuisce il diritto d'impugnazione agli acquirenti di prodotti carbosiderurgici, palesemente quale eccezione alle norme generali; un'ulteriore conferma si può trarre dal confronto con l'articolo 66, n. 5, secondo comma, il quale contiene del pari un'espressa estensione del diritto d'impugnazione.

Che quest'ultima disposizione non sia però applicabile al caso nostro appare manifesto, e ciò anche in vista della circostanza che la stessa ricorrente ha partecipato agli accordi di cui ella ha chiesto l'annullamento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] (ciò riguarda unicamente l'accordo per la modifica dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, giacché ai restanti accordi hanno partecipato le società delle quali la ricorrente è semplicemente socia).

Nell'articolo 66, n. 5, secondo comma, è detto infatti : «Qualsiasi persona direttamente interessata può impugnare queste decisioni alle condizioni stabilite dall'articolo 33».

Il testo francese, che è il solo facente fede, è ancora più chiaro : «Toute personne directement intéressée peut former contre ces décisions un recours dans les conditions prévues à l'article 33».

Ne consegue che, oltre i limiti del diritto d'impugnazione generale, le persone direttamente interessate sono legittimate ad agire soltanto qualora l'[OSCURATO:PERSONA] incida nella sfera dei loro diritti o interessi con determinati provvedimenti (dichiarazione d'illiceità di una concentrazione, ingiunzione di separare le imprese o i patrimoni, ingiunzione di abolire il controllo comune, ecc.).

Giacché anche imprese estranee al settore carbosiderurgico possono essere coinvolte in situazioni del genere ed essere direttamente colpite dai provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA], è perfettamente logico che per esse sia prevista la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti stessi.

L'articolo 66, n. 5, non riguarda invece l'ipotesi — totalmente diversa sotto il profilo degli interessi da tutelare — in cui l'[OSCURATO:PERSONA] dev'essere indotta ad adottare decisioni del genere testò menzionate.

Si tratta qui dell'instaurazione di condizioni di concorrenza conformi al [OSCURATO:PERSONA] la quale, da parte dei privati, può essere chiesta giudizialmente solo attraverso imprese ai sensi del [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri interessati, ove vogliano tutelare i loro legittimi interessi, devono seguire altre vie, ad esempio rivolgersi ai giudici nazionali i quali, da parte loro, dovranno sottoporre a questa Corte le eventuali questioni pregiudiziali.

Riassumendo, giungo perciò alla conclusione che, a norma del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., la ricorrente non è legittimata ad agire.

Senza che sia necessario prendere in esame le restanti eccezioni sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] circa la ritualità del ricorso, il difetto di logica delle domande e la mancanza d'interesse ad agire, il ricorso va dichiarato irricevibile, con la conseguenza che le spese del giudizio, com'è stato chiesto dall'[OSCURATO:PERSONA], vanno poste a carico della ricorrente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61963C0012 Conclusioni dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] 29 maggio 1963 Traduzione dal tedesco [OSCURATO:PERSONA] Presidente, signori giudici , L'odierna discussione orale è dedicata alla questione se il ricorso proposto contro l'[OSCURATO:PERSONA] dalla signora [OSCURATO:PERSONA] sia ricevibile. Anche le mie conclusioni toccheranno quindi solo questo aspetto della controversia. Gli antefatti sono molto semplici. La ricorrente è socia di minoranza di due imprese appartenenti al cosiddetto gruppo [OSCURATO:PERSONA]: la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (che oggi si chiama di nuovo Otto R. Krause, Eisengrosshaus GmbH) e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, la quale a sua volta è socia accomandante della [OSCURATO:PERSONA] H. [OSCURATO:PERSONA] & Co., società che produce lamierini elettromagnetici. Prima e dopo la dichiarazione di fallimento di [OSCURATO:PERSONA] personalmente e della [OSCURATO:PERSONA] H. [OSCURATO:PERSONA] KG di Amburgo, il gruppo [OSCURATO:PERSONA] stipulò accordi con varie imprese, accordi ai quali parteciparono la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] (contratto per la fornitura di larghi piatti; contratto di laminazione per conto terzi; contratto per la cessione dell'azienda; modifica dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] GmbH). La signora [OSCURATO:PERSONA] assume che questi accordi sono in contrasto con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A. Il 7 e il 9 novembre 1962, i suoi rappresentanti chiedevano perciò all'[OSCURATO:PERSONA] di dichiarare nulli i menzionati contratti o, in via subordinata, di ordinare che fosse ripristinata la situazione esistente anteriormente alla stipulazione dei contratti stessi. Il 21 dicembre 1962 la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] rispondeva : «L'[OSCURATO:PERSONA] già segue d'ufficio le trattative concernenti il fallimento di cui trattasi. Essa non ha avuto finora occasione d'intervenire, ma si propone di seguire ulteriormente gli sviluppi della pratica». Il 12 febbraio 1963 veniva di conseguenza presentato contro l'[OSCURATO:PERSONA] un ricorso per carenza, nel quale si chiedeva alla Corte di ordinare all'[OSCURATO:PERSONA] di annullare i contratti menzionati nella richiesta del 7 novembre 1962 o, in via subordinata, di ordinare all'[OSCURATO:PERSONA] di disporre il ripristino della situazione esistente anteriormente alla stipulazione dei contratti stessi. Con domanda del 22 febbraio 1963, l'[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto alla Corte di statuire in via preliminare, a norma dell'articolo 91, paragrafo 1; del Regolamento di procedura, sulla ricevibilità del ricorso; essa sostiene che il ricorso — qualora lo si possa considerare ritualmente proposto — è irricevibile per inammissibilità delle domande, difetto logico delle stesse, mancata legittimazione ad agire della ricorrente ed assenza dell'interesse ad agire. L'esame giuridico delle domande delle parti non presenta a mio avviso alcuna particolare difficoltà. Il ricorso è stato presentato come ricorso per carenza. Anche nella memoria depositata dalla ricorrente il 21 marzo 1963 è stato indicato quale fondamento dell'azione l'articolo 35, terzo comma; del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C:A., e ciò ad onta del fattó che con essa si chiede pure l'annullamento della decisione di rifiuto contenuta nella lettera dell'[OSCURATO:PERSONA] del 21 dicembre 1962. È palese che il ricorso, in quanto ricorso d'annullamento diretto contro detta lettera, non può avere alcun effetto. La lettera è pervenuta ai rappresentanti della ricorrente il 24 dicembre 1962. Il termine d'impugnazione di un mese di cui; all'articolo 33, anche tenendo conto della proroga di sei giorni relativa alla distanza applicabile ai ricorrenti tedeschi, era quindi decorso al momento in cui il ricorso è stato depositato (12 febbraio 1963). Si può inoltre ritenere per certo che la lettera 21 dicembre 1962 non costituisce affatto una decisione impugnabile dell'[OSCURATO:PERSONA], bensì soltanto la comunicazione di un ufficio dipendente. A norma dell'articolo 35 del [OSCURATO:PERSONA], è ammesso il ricorso contro l'[OSCURATO:PERSONA] qualora essa ometta di adottare una decisione o una raccomandazione. Anche se l'articolo 35, terzo comma, non indica espressamente chi abbia diritto di ricorrere, l'articolo nel suo complessò dovrebbe far escludere qualsiasi difficoltà d'interpretazione. Il diritto d'impugnazione spetta soltanto a chi ha pure il diritto di mettere formalmente in m'ora l'[OSCURATO:PERSONA], giacché una valida diffida è il presupposto di un valido ricorso. Per l'articolo 35 sono quindi legittimati ad agire solfanti gli Stati membri, il Consiglio, le imprese e le associazioni d'imprese. Ciò corrisponde a quanto è stato ripetutamente affermato, cioè che nel sistema del [OSCURATO:PERSONA] l'azione a norma dell'articolo 35 va cosiderata come un caso particolare di ricorso d'annullamento. Che cosa si debba intendere per impresa ai sensi del. [OSCURATO:PERSONA] è stabilito dall'articolo 80. In via generale, le imprese sono quelle che esercitano un'attività di produzione nel campo del carbone e dell'acciaio. Agli effetti degli articoli 65 e 66, sono inoltre considerate come imprese le persone e gli organismi che esercitano abitualmente un'attività di distribuzione. È quindi evidente che la ricorrente non può essere considerata un'impresa ai sensi del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., giacché non produce né distribuisce carbone o acciaio. Ella non ha che delle partecipazioni, relativamente modeste, in due imprese e, in una di esse, persino per interposta persona. L'attività imprenditoriale, che è la sola rilevante per il [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., è quindi esercitata da una persona giuridica del tutto distinta e solo da essa. Rimane con ciò dimostrato che la ricorrente non è affatto legittimata ad agire. La tesi della ricorrente secondo la quale ella sarebbe direttamente colpita dal rifiuto d'agire dell'[OSCURATO:PERSONA] e lo spirito informatore del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A. imporrebbe di concederle un'adeguata tutela giurisdizionale, non può essere accolta, in quanto in contrasto con la lettera e col palese intento del [OSCURATO:PERSONA]. Il sistema del [OSCURATO:PERSONA] differisce da un ordinamento nazionale appunto in quanto non accorda la tutela giurisdizionale in ogni caso, e senza eccezioni. Nemmeno il richiamo all'articolo 19, quarto comma, della Legge fondamentale della Repubblica federale di Germania (Costituzione) può condurre a diversa conclusione, posto che la Corte di Giustizia deve stabilire i limiti della tutela giurisdizionale sovrannazionale unicamente con riguardo alle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], non già in base agli ordinamenti nazionali. Possiamo comunque chiederci se la ricorrente non sia per caso legittimata ad agire in forza di qualche altra disposizione particolare del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A. La risposta, secondo me, non può essere che negativa. Non è pertinente il richiamo fatto dalla ricorrente all'articolo 65, n. 4, secondo comma, dove è detto : «L'[OSCURATO:PERSONA] ha competenza esclusiva, salve restando le impugnazioni davanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o convenzioni alle disposizioni del presente articolo». Questa disposizione sancisce la competenza esclusiva dell'[OSCURATO:PERSONA] in materia d'intese ed assoggetta al controllo della Corte l'operato dell'[OSCURATO:PERSONA] in questo campo, nei limiti della legittimazione ad agire quali sono stabiliti dagli articoli 33 e 35 per quanto riguarda le persone e le materie, senza peraltro estendere in alcun modo la legittimazione stessa. Ciò diviene particolarmente chiaro qualora si tenga presente che l'articolo 80, benché evidentemente in altra forma, estende già il diritto d'impugnazione alle imprese di distribuzione, nelle ipotesi contemplate negli articoli 65 e 66. Ciò appare ancora più evidente dal raffronto con l'articolo 63, n. 4, il quale attribuisce il diritto d'impugnazione agli acquirenti di prodotti carbosiderurgici, palesemente quale eccezione alle norme generali; un'ulteriore conferma si può trarre dal confronto con l'articolo 66, n. 5, secondo comma, il quale contiene del pari un'espressa estensione del diritto d'impugnazione. Che quest'ultima disposizione non sia però applicabile al caso nostro appare manifesto, e ciò anche in vista della circostanza che la stessa ricorrente ha partecipato agli accordi di cui ella ha chiesto l'annullamento da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] (ciò riguarda unicamente l'accordo per la modifica dello statuto della [OSCURATO:PERSONA] GmbH, giacché ai restanti accordi hanno partecipato le società delle quali la ricorrente è semplicemente socia). Nell'articolo 66, n. 5, secondo comma, è detto infatti : «Qualsiasi persona direttamente interessata può impugnare queste decisioni alle condizioni stabilite dall'articolo 33». Il testo francese, che è il solo facente fede, è ancora più chiaro : «Toute personne directement intéressée peut former contre ces décisions un recours dans les conditions prévues à l'article 33». Ne consegue che, oltre i limiti del diritto d'impugnazione generale, le persone direttamente interessate sono legittimate ad agire soltanto qualora l'[OSCURATO:PERSONA] incida nella sfera dei loro diritti o interessi con determinati provvedimenti (dichiarazione d'illiceità di una concentrazione, ingiunzione di separare le imprese o i patrimoni, ingiunzione di abolire il controllo comune, ecc.). Giacché anche imprese estranee al settore carbosiderurgico possono essere coinvolte in situazioni del genere ed essere direttamente colpite dai provvedimenti dell'[OSCURATO:PERSONA], è perfettamente logico che per esse sia prevista la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti stessi. L'articolo 66, n. 5, non riguarda invece l'ipotesi — totalmente diversa sotto il profilo degli interessi da tutelare — in cui l'[OSCURATO:PERSONA] dev'essere indotta ad adottare decisioni del genere testò menzionate. Si tratta qui dell'instaurazione di condizioni di concorrenza conformi al [OSCURATO:PERSONA] la quale, da parte dei privati, può essere chiesta giudizialmente solo attraverso imprese ai sensi del [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri interessati, ove vogliano tutelare i loro legittimi interessi, devono seguire altre vie, ad esempio rivolgersi ai giudici nazionali i quali, da parte loro, dovranno sottoporre a questa Corte le eventuali questioni pregiudiziali. Riassumendo, giungo perciò alla conclusione che, a norma del [OSCURATO:PERSONA] C.E.C.A., la ricorrente non è legittimata ad agire. Senza che sia necessario prendere in esame le restanti eccezioni sollevate dall'[OSCURATO:PERSONA] circa la ritualità del ricorso, il difetto di logica delle domande e la mancanza d'interesse ad agire, il ricorso va dichiarato irricevibile, con la conseguenza che le spese del giudizio, com'è stato chiesto dall'[OSCURATO:PERSONA], vanno poste a carico della ricorrente.
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