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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 marzo 2025

Cassazione n. 09741/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17847-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.17847/2022 Cron.

Rep.

Ud.19/03/2025 CC unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 41/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 1159/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. la Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva, da un lato, rigettato la domanda di accertamento negativo della Regione Puglia in ordine al diritto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad essere assegnato all’avvocatura regionale e, dall’altro, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dello stesso Liberio, quest’ultima volta al ristoro dei danni ed a conseguire l’assegnazione sine die alle stesse mansioni di avvocato;

2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Puglia sulla base di due motivi,cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA];

3. la parte ricorrente ha, quindi , depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettatodalla controparte. [OSCURATO:PERSONA]:

1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass.

SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.;

2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese;

3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccombente , l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi ‒tipici ‒ del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018).

P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17847-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende [OSCURATO:PERSONA] ipotesi pubblico impiego R.G.N.17847/2022 Cron. Rep. Ud.19/03/2025 CC unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 41/2022 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/02/2022 R.G.N. 1159/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. la Corte d’appello di Bari, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva, da un lato, rigettato la domanda di accertamento negativo della Regione Puglia in ordine al diritto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ad essere assegnato all’avvocatura regionale e, dall’altro, dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale dello stesso Liberio, quest’ultima volta al ristoro dei danni ed a conseguire l’assegnazione sine die alle stesse mansioni di avvocato; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Regione Puglia sulla base di due motivi,cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; 3. la parte ricorrente ha, quindi , depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione, che risulta accettatodalla controparte. [OSCURATO:PERSONA]: 1. in ragione dell’atto di rinuncia al ricorso formulato ai sensi dell’art. 390 c.p.c. nei termini (cfr. Cass. SS.UU. n. 24897 del 2020), deve essere pronunciata l’estinzione del giudizio di cassazione a mente dell’art. 391 c.p.c.; 2. in presenza di adesione alla rinuncia della parte controricorrente, ex art. 391, comma 4, c.p.c., non occorre provvedere sulle spese; 3. l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente, rimasto soccombente , l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi ‒tipici ‒ del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensusanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; Cass. n. 19071 del 2018). P.Q.M La Corte: dichiara l’estinzione del processo; nulla per le spese di legittimità.
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