CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13299/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al ricorso e successiva integrazione, dagli Avv.tiDomenico Rettura e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, erappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno indicato recapito Pec;- ricorrenti -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore;- resistente -Numero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026avversola sentenza n. 1567, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 9.5.2018, e pubblicata il 17.3.2021;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],il quale ha confermato la propria richiesta di accogliere il quarto ed ilquinto motivo di ricorso, assorbiti il sesto ed il settimo, con rigetto degliulteriori;ascoltate le conclusioni rassegnate, per le ricorrenti, dagli Avv.tiDomenico Rettura e [OSCURATO:PERSONA], che hanno domandatol’accoglimento del ricorso e, per la controricorrente, dall’Avvocato delloStato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dell’impugnativa;la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate, previa verifica fiscale, notificava alla GrandiStazioni [OSCURATO:PERSONA], consolidata, ed alle [OSCURATO:SOCIETA],consolidante, gli avvisi di accertamento n. TJB080800325, n.TJB0E0300109, n. TJB0E0300198 e n. TJB0E0300036, aventi ad oggettomaggiore Ires con riferimento agli anni dal 2007 al 2010.L’Amministrazione finanziaria contestava, per quanto ancora diinteresse, la ripresa a tassazione della remunerazione corrisposta dallaassociante in partecipazione [OSCURATO:PERSONA], alla associata [OSCURATO:PERSONA](cui è succeduta [OSCURATO:PERSONA]), in relazione a contratto di sfruttamentodell’attività pubblicitaria nelle tredici maggiori stazioni ferroviarie italiane;l’omessa dichiarazione degli interessi attivi da ritenersi percepitidall’associante in relazione a mutuo concesso all’associata inpartecipazione; l’indebita deduzione di spese qualificate comepubblicitarie, ma in realtà da considerarsi spese di rappresentanza.2. Le contribuenti impugnavano con separati ricorsi i diversi attiimpositivi innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma,Numero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026replicando ai rilievi proposti dall’Amministrazione finanziaria. La CTPriuniva i ricorsi e li rigettava.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] spiegavanoappello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, che lorespingeva.4. Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia della CTR, affidandosi a sette motivi di ricorso. L’Agenzia delleEntrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, maha depositato nota con la quale ha domandato di partecipare all’eventualeudienza di trattazione pubblica del ricorso. Le ricorrenti hanno anchedepositato memoria.4.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato di accogliere il quarto ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti ilsesto ed il settimo, con rigetto dei primi tre.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., le contribuenti contestano la violazione dell’art. 109,comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), e dell’art. 5 del D.Lgs.n. 446 del 1997, nonché degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere il giudicedel gravame trascurato di applicare correttamente le regoledell’ermeneutica contrattuale, e di cui all’art. 1316 c.c., non avendotenuto conto dell’unitarietà delle prestazioni contrattuali ed avendoerroneamente affermato la natura ‘mista’ degli apporti dovuti, facendoneindebitamente derivare l’indeducibilità dei costi ai fini Ires.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., le ricorrenti censurano ancora laviolazione dell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir)perché, quand’anche fosse possibile ritenere che le prestazioni dedotte nelNumero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026contratto di associazione in partecipazione fossero scindibili in prestazionidi servizi e di capitale, nel programma negoziale voluto dalle parti, chepresenta affinità con la locazione a canone variabile, ed in considerazionedella disciplina dell’Iva, nondimeno “l’oggetto materiale della prestazionecui è tenuto l’associato … coincidente con la prestazione tipica delcontratto di locazione, ai fini tributari, costituisce … indubitabilmente unservizio” (ric., p. 17 s.).3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., le società criticano la nullità della sentenza della CTR,in conseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi ilgiudice dell’appello pronunciato in materia di non qualificabilità deicompensi riconosciuti all’associata come remunerazione di un apporto dicapitale, ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986(Tuir), perché le previsioni contrattuali disponevano che l’associatapartecipasse ai ricavi lordi della società associante (non quindi alleperdite), e non agli utili netti.4. Con i primi tre motivi di ricorso, proposti in relazione ai profili dellaviolazione di legge e della nullità della decisione per omessa pronuncia, lericorrenti contestano alla CTR di aver erroneamente ritenuto che ilcontratto di associazione in partecipazione, in cui la ricorrente è parteassociante, potesse ritenersi avente natura ‘mista’, ritenendo che fosseropreviste tanto prestazioni di servizi quanto di godimento di beni, con laconseguenza che gli oneri sopportati sarebbero risultati indeducibili.I motivi di ricorso presentano elementi di connessione e possonoessere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezzaespositiva.In realtà, sostengono le società, il contratto di associazione inpartecipazione aveva natura unitaria, e nel suo complesso si risolveva inuna prestazione di servizi. La CTR ha esaminato solo parzialmente leprevisioni contrattuali, e non ha tenuto conto del parere rilasciatoNumero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026dall’Assonime e del lodo arbitrale con il quale è stato risolto il contratto edè stata disposta l’assegnazione in via definitiva degli impiantiall’associante, perché strettamente funzionali allo svolgimento dellapromozione pubblicitaria all’interno delle stazioni ferroviarie.Ancora, secondo le ricorrenti, risulta non condivisibile che laconcessione in godimento di beni integri un apporto di capitali.4.1. Occorre allora preliminarmente rilevare che questa Corteregolatrice ha già avuto occasione di chiarire che in tema diinterpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridicaconsta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nellaindividuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipicoaccertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni diermeneutica contrattuale; quando in sede di legittimità venga denunziatala violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione delmodo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviatodalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente unasemplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la meraproposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto aquella adottata dal giudicante (Cass. sez. III, 4.6.2007, n. 12946; Cass.sez. III, 12.1.2006, n. 420).Può quindi rilevarsi che, in relazione alla prima valutazione, connessaal tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il sindacatodel giudice di legittimità – rispetto al tempo di tali arresti - risulti ancor piùristretto dalla limitazione del vizio di motivazione sostanzialmente a quellanon conforme al c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. SU, Sez.U,7.4.2014, n. 8053); mentre, riguardo alla seconda fase, la denuncia diviolazione delle norme di ermeneutica contrattuale comporta la specificadimostrazione che il ragionamento del giudice di merito abbia deviato daesse, non potendo la censura esprimersi nella semplice critica dellaNumero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026decisione sfavorevole formulata attraverso la proposizione della diversa ea sé favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.4.2. Tanto premesso, la CTR, nella sua sintetica pronuncia, ha ritenutodi condividere la decisione dei primi giudici, che avevano ritenuto correttala tesi dell’Ente impositore “secondo cui la concessione dei beni el’espletamento di servizio diano luogo ad autonome e differenzialiobbligazioni. Nel contratto di associazione in partecipazione (in particolareall’articolo 6) [si] prevede che l’attività pubblicitaria possa espletarsi anchea mezzo impianti già di proprietà della stessa [OSCURATO:PERSONA], nel sensoche attività di gestione degli impianti, affidate all’associato, possonoriguardare beni già in possesso dell’associante. Conseguenza di ciò è chedetto contratto dia luogo ad una associazione in partecipazione conapporto misto, per cui gli importi riconosciuti all’associato non possonoritenersi deducibili ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. d), d.p.r. 917/86”(sent. CTR, p. IV). La conclusione cui è pervenuto il giudice dell’appelloappare condivisibile, ma la motivazione esposta, per quanto presente echiara, appare molto concisa, e merita perciò di essere integrata.4.3. Possono pertanto prendersi le mosse dal ricordare che l’art. 109del Dpr n. 917 del 1986, nella versione applicabile ratione temporis,dispone: “9. Non è deducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione eda quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto unapporto diverso da quello di opere e servizi”, ed i redditi provenienti daun’associazione in partecipazione con apporto di capitale sono rimastiassoggettati al regime fiscale dei dividendi provenienti da partecipazionisocietarie.4.3.1. Nel caso di specie il contratto di associazione in partecipazioneprevedeva sia prestazioni di servizi, sia la concessione in godimento dibeni. Nulla, invero, impedisce la stipula di contratti con prestazioni misteNumero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026nel nostro ordinamento. La natura unitaria di un vincolo contrattuale nonesclude che siano previste prestazioni aventi natura diversa, ed il rapportonegoziale riceva perciò una determinata regolamentazione fiscale.Peraltro, in materia di disciplina delle società, i beni concessi ingodimento sono considerati dalla legge conferimenti in natura, e pertantoapporti di capitale (artt. 2342 e 2254 c.c.). La contribuente non spiegaperché una diversa disciplina dovrebbe ritenersi applicabile nel caso di uncontratto di associazione in partecipazione.La CTR ha correttamente ritenuto che, a seguito della riforma delsistema fiscale introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003, è stato previsto chenel caso di associazione in partecipazione con apporto ‘misto’ (i.e. anchedi capitale), ai fini Ires, gli utili corrisposti dall’associante non sono piùdeducibili dal reddito dell’associante.Occorre quindi esaminare la contestazione di nullità della decisione delgiudice dell’appello per non essersi espresso sulla non qualificabilità deicompensi riconosciuti all’associata come remunerazione di un apporto dicapitale, ai sensi dell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986(Tuir), perché le previsioni contrattuali disponevano che l’associatapartecipasse ai ricavi lordi della società associante (non quindi alleperdite), e non agli utili netti. La critica proposta dalle società attiene aquestione di diritto, e questa Corte di legittimità è comunque tenuta apronunziarsi in proposito.Questa Corte regolatrice, del resto, ha avuto occasione di chiarire chenel giudizio di legittimità, alla luce dei principi di economia processuale edella ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., nonché diuna lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., unavolta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte dicassazione può evitare la cassazione con rinvio della sentenza impugnatae decidere la causa nel merito sempre che si tratti di questione di dirittoche non richiede ulteriori accertamenti di fatto, Cass. sez. V, 28.10.2015,Numero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026n. 21968 (conf. già Cass. sez. VI-III, 8.10.2014, n. 21257 e, più direcente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n. 17416).4.4. Può quindi rilevarsi che le remunerazioni di un contratto diassociazione in partecipazione corrisposte dall’associante all’associata,quando le prestazioni cui è obbligata quest’ultima abbiano natura mista,risultano indeducibili in conseguenza dello specifico disposto di cui all’art.109, comma 9, del Tuir. Non rileva in proposito, pertanto, la disciplinacivilistica del contratto di associazione in partecipazione, o del contratto dilocazione (a canone fisso o variabile), o quella propria di un diversotributo (Iva), perché vi è specifica disciplina tributaria, che peraltro nonrisulta incisa dalla previsione che la rimunerazione dell’associata siacalcolata in percentuale sui ricavi (senza partecipazione alle perdite)anziché sugli utili netti conseguiti dall’associante.I primi tre motivi di ricorso risultano perciò infondati e devono esserepertanto respinti.5. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., le ricorrenti denunciano la nullitàdella sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112c.p.c., per non essersi la CTR pronunciata sull’impossibilità di riqualificarel’accordato anticipo sulla partecipazione agli utili, versato dall’associanteall’associata, come un mutuo.6. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c,p.c., le contribuenti lamentano ancora la nullità delladecisione del giudice dell’appello, per non essersi la CTR pronunciatasull’impossibilità di riqualificare le spese di pubblicità come spese dirappresentanza.7. Mediante il quarto ed il quinto motivo di ricorso le societàlamentano la nullità della pronuncia del giudice del gravame su duequestioni.Numero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026La CTR scrive che “Non poteva poi l’odierna appellante dedurre a titolodi spese di rappresentanza quelle effettuate per pubblicità, nonemergendo per tabulas le modalità di riaddebito ai locatari di quantospeso. In particolare non ricorre la violazione dell’art. 45, comma 2, delTuir, in quanto, quand’anche si considerasse che l’impugnato decisum diprimo grado ricorra a presunzioni, non è stato a contrariodocumentalmente provato da [OSCURATO:PERSONA] il contrario. In realtà, sulpunto, non si tratta di presunzioni ma di condivisibile interpretazione dellaCTP delle norme contrattuali, con specifico riferimento agli artt. 7 e 11”(sent. CTR, p. IV).7.1. Sembra opportuno premettere che la CTP aveva chiaramentedistinto la valutazione espressa in materia di spese pubblicitarie, ed avevarilevato non esservi prova documentale dell’addebito ai locatari dellespese, con la conseguenza che tali oneri risultavano piuttosto riconducibilia spese di rappresentanza.Quindi, in materia di interessi attivi contestati dall’Amministrazionefinanziaria come conseguiti a seguito di un contratto di mutuo ritenutoconcesso dall’associante [OSCURATO:PERSONA] all’associata, avevadettagliatamente ricostruito le pattuizioni contrattuali, che prevedevanol’erogazione di somma elevata (6.000.000,00 di Euro), che però nonsarebbe stata recuperata riducendosi la progressiva remunerazione dacorrispondersi all’associata, bensì con rimborsi da parte di quest’ultimamediante dodici rate annuali. Anche in conseguenza di ulteriori previsionicontrattuali che invece effettivamente prevedevano con chiarezza la loronatura di anticipazioni su compensi, la CTP aveva concluso che nel caso dispecie ricorresse un’ipotesi di mutuo.Nulla di questi contenuti, peraltro in questa sede solo sintetizzati, sirinviene nella valutazione espressa dalla CTR, che effettivamente sembraconfondere le due contestazioni, e finisce per esprimersi in forma noncomprensibile.Numero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026Come richiesto anche dal Pubblico Ministero, pertanto, il quarto ed ilquinto motivo di ricorso devono essere accolti.Merita di essere segnalato, peraltro, che in materia di spese invocatecome di pubblicità e riqualificate come di rappresentanza questa Corte si èespressa, in giudizio tra le stesse parti, con pronuncia n. 5509 dep.2.3.2025.8. Rimangono assorbiti il sesto strumento d’impugnazione, con il qualele ricorrenti contestano, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. la violazione dell’art. 45, comma 2, del Tuir, nonchédegli artt. 2727, 2729 e 2687 c.c. per avere il giudice del gravameerroneamente confermato la ripresa a tassazione degli interessi attivi chesarebbero stati conseguiti in conseguenza di un negozio di mutuo maistipulato, nonché il settimo motivo di ricorso, con il quale le contribuenticensurano, sempre in forma subordinata, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., nonchédell’art. 108, comma 2, del Tuir perché, in relazione all’anno 2008, la CTRha erroneamente riqualificato le spese di rappresentanza quali spese dipubblicità.9. In definitiva devono essere accolti il quarto ed il quinto motivo diricorso, assorbiti il sesto ed il settimo e rigettati gli ulteriori, e la sentenzaimpugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché procedaa nuovo esame.La Corte di Cassazione, P.Q.Maccoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso introdotti da GrandiStazioni [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, eda [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, assorbiti il sesto ed il settimo e rigettati gli ulteriori motivi, cassala decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte diNumero registro generale 27415/2021Numero sezionale 213/2026Numero di raccolta generale 13299/2026Data pubblicazione 08/05/2026giustizia tributaria di secondo grado del Lazio perché, in diversacomposizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio,provvedendo anche a regolare tra le parti le spese di lite del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]