CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025
Cassazione n. 37575/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( RG 19322 /2025 - Ud. 22 ottobre 2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui all'art. 216 co.1 n.1) e 2) e 223 co. 1 R.D. 267/1942. Premesso che il termine massimo di prescrizione dei reati è decorso il 26 dicembre 2024, una volta spirato il termine di 12 anni e 6 mesi decorrente dalla data di commissione del fatto (28 novembre 2011), cui vanno aggiunte le sospensioni legate ai rinvii: - dell'udienza del 25 marzo 2020 per rinvio COVID (gg. 64); - dell'udienza del 7 marzo 2021 al 18 ottobre 2021 su istanza del difensore (gg. 117). Considerato che i ricorsi non sono manifestamente infondati quando evidenziano vizi motivazionali della sentenza della Corte territoriale quanto ad entrambi i reati ascritti, ma che non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. perché, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu °culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, le doglianze formulate, lungi dall'evidenziare elementi di per sé stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, deducono in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso, il 22 ottobp 2025 Il consigliere e tensore [OSCURATO:PERSONA] Il rid