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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 17343/2023

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 5 marzo 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di estorsione aggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per avere costretto [OSCURATO:PERSONA], con minaccia, a consegnare loro, in due occasioni, la somma complessiva di mille euro, per risolvere una questione che vedeva la vittima esposta con terzi che volevano farle del male.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte, travisando le dichiarazioni della persona offesa, avrebbe assegnato al ricorrente un ruolo nella vicenda diverso da quello effettivamente ricoperto, tenuto conto che la minaccia estorsiva era stata posta in essere dal coimputato separatamente giudicato Aricò ed il ricorrente non vi avrebbe concorso, limitandosi a sopraggiungere ad una conversazione tra i due per pochi minuti e non essendo presente alle richieste di danaro formulate dal coimputato, che avrebbe millantato l'inserimento del ricorrente nel suo disegno illecito ad insaputa di quest'ultimo, come emergerebbe dall'esame dibattimentale della persona offesa in parte trasfuso nel ricorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte utilizzato, a riscontro delle dichiarazioni della vittima, una intercettazione ambientale fuori dai casi consentiti dalla legge, avendo la polizia giudiziaria fornito alla persona offesa una microspia con la quale registrare la conversazione tra costei e l'Aricò, avvenuta sotto il diretto controllo delle forze dell'ordine.

Sulla eccezione dedotta con l'atto di appello, la Corte non avrebbe fornito alcuna risposta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come truffa.

Non vi sarebbe stata coartazione o minaccia nei confronti della vittima ed il correo Aricò sarebbe stato animato soltanto da un intento fraudolento che non avrebbe sortito alcun effetto intimidatorio della persona offesa, avuto riguardo anche alla circostanza che ella non era stata destinataria dell'episodio di danneggiamento occorso ad un terzo estraneo; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante contestata.

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale non risponde adeguatamente alla censura difensiva inerente alla cronologia degli eventi siccome riferita dalla persona offesa ed indicata sia nell'atto di appello che nel ricorso.In primo luogo, in ordine alla presenza del ricorrente rispetto alla richiesta di danaro che si è ritenuta essere di natura estorsiva effettuata alla vittima dal coimputato separatamente giudicato Aricò, con il consequenziale accertamento del livello di consapevolezza dell'illecito in capo al ricorrente, non più intervenuto nella vicenda e che non aveva assistito ai successivi pagamenti effettuati dalla persona offesa sempre e solo all'Aricò.

Non è stata vagliata, alla luce della effimera presenza del ricorrente al fatto, come riferita dalla vittima, la circostanza che l'Aricò potesse aver millantato una compromisgIne consapevole del Giaimo nella richiesta estorsiva, secondo quanto evidenziato kricorso e nell'atto di appello trasfondendo alcuni segmenti dell'esame dibattimentale della persona offesa (fgg.13-17).

Non si è valutata la dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA], citata nell'atto di appello, a proposito della causale dell'incendio della propria autovettura, subito, a dire della teste, dal di lei fratello e, dunque, per circostanze estranee alla vicenda per cui è processo, cosicché a tale occorso l'Aricò non avrebbe potuto fare riferimento se non attraverso una attività truffaldina e non estorsiva (fg. 6 dell'atto di appello).

2. Alla luce di queste incertezze ricostruttive, sarebbe stato necessario accertare la legittima utilizzabilità della intercettazione ambientale alla quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata come confermativa delle dichiarazioni della persona offesa.

La questione formale era stata posta con il secondo motivo di appello ma la Corte territoriale non ha fornito risposta alcuna, lasciando incerta la circostanza che la vittima avesse agito %Ja spontehnell'intercettare il colloquio con Aricò, ovvero su iniziativa della polizia giudiziaria e, quel che più conta, sotto il diretto controllo di essa, così come assume il ricorrente con il secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata per nuovo esame in ordine al profilo della responsabilità, con assorbimento del terzo e quarto motivo di ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] _Sergi Paola

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 09/06/2021 della Corte di appello di Messina, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 5 marzo 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di estorsione aggravata in concorso con [OSCURATO:PERSONA], per avere costretto [OSCURATO:PERSONA], con minaccia, a consegnare loro, in due occasioni, la somma complessiva di mille euro, per risolvere una questione che vedeva la vittima esposta con terzi che volevano farle del male. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte, travisando le dichiarazioni della persona offesa, avrebbe assegnato al ricorrente un ruolo nella vicenda diverso da quello effettivamente ricoperto, tenuto conto che la minaccia estorsiva era stata posta in essere dal coimputato separatamente giudicato Aricò ed il ricorrente non vi avrebbe concorso, limitandosi a sopraggiungere ad una conversazione tra i due per pochi minuti e non essendo presente alle richieste di danaro formulate dal coimputato, che avrebbe millantato l'inserimento del ricorrente nel suo disegno illecito ad insaputa di quest'ultimo, come emergerebbe dall'esame dibattimentale della persona offesa in parte trasfuso nel ricorso; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte utilizzato, a riscontro delle dichiarazioni della vittima, una intercettazione ambientale fuori dai casi consentiti dalla legge, avendo la polizia giudiziaria fornito alla persona offesa una microspia con la quale registrare la conversazione tra costei e l'Aricò, avvenuta sotto il diretto controllo delle forze dell'ordine. Sulla eccezione dedotta con l'atto di appello, la Corte non avrebbe fornito alcuna risposta; 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come estorsione anziché come truffa. Non vi sarebbe stata coartazione o minaccia nei confronti della vittima ed il correo Aricò sarebbe stato animato soltanto da un intento fraudolento che non avrebbe sortito alcun effetto intimidatorio della persona offesa, avuto riguardo anche alla circostanza che ella non era stata destinataria dell'episodio di danneggiamento occorso ad un terzo estraneo; 4) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sull'aggravante contestata. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale non risponde adeguatamente alla censura difensiva inerente alla cronologia degli eventi siccome riferita dalla persona offesa ed indicata sia nell'atto di appello che nel ricorso.In primo luogo, in ordine alla presenza del ricorrente rispetto alla richiesta di danaro che si è ritenuta essere di natura estorsiva effettuata alla vittima dal coimputato separatamente giudicato Aricò, con il consequenziale accertamento del livello di consapevolezza dell'illecito in capo al ricorrente, non più intervenuto nella vicenda e che non aveva assistito ai successivi pagamenti effettuati dalla persona offesa sempre e solo all'Aricò. Non è stata vagliata, alla luce della effimera presenza del ricorrente al fatto, come riferita dalla vittima, la circostanza che l'Aricò potesse aver millantato una compromisgIne consapevole del Giaimo nella richiesta estorsiva, secondo quanto evidenziato kricorso e nell'atto di appello trasfondendo alcuni segmenti dell'esame dibattimentale della persona offesa (fgg.13-17). Non si è valutata la dichiarazione della teste [OSCURATO:PERSONA], citata nell'atto di appello, a proposito della causale dell'incendio della propria autovettura, subito, a dire della teste, dal di lei fratello e, dunque, per circostanze estranee alla vicenda per cui è processo, cosicché a tale occorso l'Aricò non avrebbe potuto fare riferimento se non attraverso una attività truffaldina e non estorsiva (fg. 6 dell'atto di appello). 2. Alla luce di queste incertezze ricostruttive, sarebbe stato necessario accertare la legittima utilizzabilità della intercettazione ambientale alla quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata come confermativa delle dichiarazioni della persona offesa. La questione formale era stata posta con il secondo motivo di appello ma la Corte territoriale non ha fornito risposta alcuna, lasciando incerta la circostanza che la vittima avesse agito %Ja spontehnell'intercettare il colloquio con Aricò, ovvero su iniziativa della polizia giudiziaria e, quel che più conta, sotto il diretto controllo di essa, così come assume il ricorrente con il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata per nuovo esame in ordine al profilo della responsabilità, con assorbimento del terzo e quarto motivo di ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 10.02.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] _Sergi Paola
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