CassazionedecretoSezione 1Decisione del 6 marzo 2023
Cassazione n. 13510/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7194/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] SPA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 16, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende per procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso PROVVEDIMENTO di TRIBUNALE NAPOLI n. 5373/2014 depositata il06/02/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per due mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., contro il decreto del 6 febbraio 2015 con cui il Tribunale di Napoli, nell’accogliere parzialmente l’opposizione della banca al diniego di ammissione al passivo di un proprio credito del complessivo importo di € 2.948.498,06, oltre interessi convenzionali, ha ammesso la medesima [OSCURATO:SOCIETA]. per la minor somma di258.624,58 €. 2. ― Ha ritenuto il Tribunale che l’entità del credito della banca dovesse essere quantificato in tale misura sulla base di una consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dal debitore in bonis dinanzi al Tribunale di Nola. 3. ― [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. ― Il primo mezzo denuncia ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c. violazione dell’articolo 191 e seguenti e 198 c.p.c. A dire della ricorrente, il giudice di merito avrebbe «omesso di esaminare un fatto determinante della causa», ossia che «la sentenza in quel giudizio non è stata ancora resa» e che «l’elaborato peritale del CTU … è stato interamente impugnato e contraddetto in sede di verbale successivo al deposito», mentre, se fosse stata ammessa consulenza tecnica contabile in sede di opposizione allo stato passivo «si sarebbe pervenuti ad una decisione diversa da quella adottata»: in breve, secondo la ricorrente, «il Tribunale di Napoli avrebbe dovuto disporre la richiesta CTU contabile e non attenersi ad un elaborato peritale che non ha, allo stato, alcuna valenza non essendo stato fatto proprio dal Tribunale di Nola con una sentenza essendo il giudizio ancora in corso». Il secondo mezzo denuncia, sempre ai sensi del combinato disposto dei numeri 3 e 5 dell’articolo 360 c.p.c., violazione della legge numero 108 del 1996 in materia di usura, censurando il decreto impugnato «in quanto non vi è alcuna certezza o legittimo presupposto per dichiarare dimostrato il superamento del tasso soglia», tanto più che la consulenza tecnica espletata nell’altro giudizio aveva rilevato il superamento di detto tasso «unicamente nel secondo trimestre del 2009». [OSCURATO:PERSONA] 5. ― Il ricorso è inammissibil e. 5.1. ― È inammissibile il primo mezzo. È evidente, anzitutto, che la non ancora intervenuta pronuncia della conclusiva decisione da parte del Tribunale di Nola è estraneo alla nozione di fatto storico decisivo e controverso sussumibile entro l’ambito di applicazione del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c. Il motivo, poi, non coglie la ratio decidendi, laddove addebita al Tribunale di aver utilizzato la consulenza tecnica d’ufficio espletata in altro giudizio, quantunque esso non si fosse ancora concluso con la pronuncia della sentenza: ed infatti, è di tutta evidenza che il giudice di merito non ha in alcun modo inteso invocare dinanzi a sé l’autorità di un provvedimento adottato in altra sede, secondo la previsione desumibile dal secondo comma dell’articolo 337 c.p.c., ma ha utilizzato l’elaborato peritale quale prova atipica indubbiamente suscettibile di libero apprezzamento (ex multis Cass. 19 luglio 2019, n. 19521), sottoponendo detta prova al proprio giudizio critico, osservando che «l’elaborato peritale versato agli atti della produzione del fallimento … ha applicato una corretta metodologia operativa, pervenendo alla conclusione che il credito complessivamente vantato dalla banca a fronte dei rapporti intrattenuti con la società fallita è di euro 258.624,58. [OSCURATO:PERSONA] non ha motivi di dubitare dell’esattezza dei riconteggi». D’altro canto, la censura si mostra altresì del tutto inidonea ad aggredire ― nei limiti in cui ciò sarebbe astrattamente possibile ― la valutazione compiuta dal giudice di merito in ordine alla persuasività dell’accertamento tecnico espletato, giacché il ricorso non indica affatto quali ipotetici errori l’ausiliare avrebbe commesso ed in che cosa le valutazioni compiute dal consulente tecnico di parte della banca, del cui contenuto nulla si sa, divergerebbero da quelle del consulente tecnico d’ufficio. Ovvio infine che, in mancanza di specifiche critiche concernenti il contenuto della consulenza tecnica d’ufficio, venga a cadere anche la doglianza concernente la scelta, pienamente riconducibili all’ambito della discrezionalità del giudice di merito, di non disporre una ulteriore consulenza tecnica d’ufficio sulla medesima materia. 5.2. ― Anche il secondo mezzo è inammissibile. Anche qui non è punto menzionato alcun fatto storico in qualche modo riconducibile alla previsione del numero 5 dell’articolo 360 c.p.c.. Quanto alla violazione della legge numero 108 del 1996, il motivo in realtà non spiega affatto il modo in cui detta violazione si sarebbe consumata, limitandosi per un verso a ribadire che la consulenza tecnica d’ufficio espletata dinanzi al Tribunale di Nola era stata contestata, peraltro non si sa come, e per altro verso ad evidenziare che l’ausiliare aveva riconosciuto il superamento del tasso soglia solo in un ristretto arco temporale, il che, ove pure corrispondente al vero, per l’appunto, non fa che confermare che detto superamento vi fosse stato. 6. ― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 20.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di c