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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 febbraio 2024

Cassazione n. 33027/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sciara avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, confermava la custodia cautelare disposta dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen.).2.

Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti cinque motivi.

2.1. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione di stampo mafioso.

I Giudici del riesame hanno considerato il quadro indiziario idoneo a ritenere che l'indagato, dal 2015 e fino «alla attualità», abbia fatto parte dell'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", nell'articolazione territoriale di Sciara, con ruolo direttivo.

A tal fine, hanno valorizzato una precedente condanna del Sinagra per il delitto dell'art. 416-bis cod. pen., in relazione ad altro periodo di tempo e con ruolo di mero partecipe, facendo applicazione della tralatizia massima di diritto secondo cui il legame associativo di un sodale può essere interrotto solo per effetto della morte o della collaborazione con l'autorità giudiziaria e senza, dunque, dimostrare la fattiva partecipazione del soggetto al sodalizio criminale nel periodo di tempo individuato nella imputazione.

2.2. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen.

Nonostante l'attività investigativa relativa all'organizzazione mafiosa del territorio Cerda-Sciara - zona nella quale si assume incardinato il ricorrente - abbia avuto inizio a partire dall'ottobre 2015, quando fu scarcerato [OSCURATO:PERSONA], e sia proseguita ininterrottamente fino al 26 febbraio 2024, data in cui è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare, gli elementi ritenuti fruibili in rapporto alla posizione dell'indagato e richiamati nell'ordinanza impugnata risalgono tutti ad alcuni mesi del 2016 all'inizio del 2017, né durante tale lungo lasso di tempo sono emerse condotte espressive del ruolo apicale dell'indagato, come invece avrebbe dovuto essere, tanto più che il Comune di Sciara conta soli 2550 abitanti.

Inoltre, non si comprende la ragione per cui si sia iscritta la notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen. soltanto nel luglio 2023 se, come si sostiene, tutte le condotte da cui si fanno oggi discendere i gravi indizi di colpevolezza si condensarono nel 2016 - inizio 2017.

2.3. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione con riferimento all'efficacia probatoria delle fonti dichiarative.

Il Tribunale del riesame, in assenza di reati-fine commessi dall'indagato, ha valorizzato alcune fonti dichiarative nonché gli esiti delle intercettazioni telefoniche e tra presenti.

Quanto alle prime, i Giudici non hanno fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione della chiamata in correità, riportando 2 ux brevi stralci delle dichiarazioni, senza valutarne il contenuto e senza collocare temporalmente l'oggetto della narrazione.

Con particolare riferimento a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], non si è considerato che le dichiarazioni del chiamante in correità richiedono riscontri c.d. estrinseci e si è trascurato come il riferimento alla "estorsione Cavallotti" si collochi al di fuori del periodo di tempo (2015-2024) oggetto della contestazione provvisoria, l'episodio in oggetto precedendo il 1999, data nella quale l'azienda Cavallotti fu sequestrata dal Tribunale di Palermo (Sezione misure di prevenzione).

Le dichiarazioni del Bisconti non sono credibili sul piano logico, se si considera che l'indagato è ritenuto soggetto apicale e che, pertanto, avrebbe sicuramente esibito la sua qualità ad altro rappresentante dell'associazione.

Rilievi analoghi valgono quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], entrambe vaghe e non contestualizzate dal punto di vista storico (il primo ha riferito ricordi risalenti nel tempo, aggiungendo che l'indagato gestiva la "famiglia di Sciara" tanti anni prima; il secondo nulla ha riferito per diretta conoscenza, limitandosi a richiamare tale Calogero, senza indicarne il cognome, che su disposizione di un altro soggetto — su cui non risulta peraltro svolto alcun accertamento — avrebbe assunto un ruolo nella compagine associativa).

Per di più, l'ordinanza, là dove accredita la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] («a Sciara hanno messo su disposizione di [OSCURATO:PERSONA] un certo Calogero»), contraddice se stessa, avendo in precedenza affermato che il ricorrente è ritenuto, a Sciara, pronnanazione di [OSCURATO:PERSONA].

I Giudici, poi, ritengono elementi di riscontro estrinseco le conversazioni captate.

Tuttavia, i contatti tra gli indagati (13 marzo 2016; 9 giugno 2016; 15 agosto 2016; 2 settembre 2016; 5 giugno 2016) sono privi di contenuti, gli incontri tra soggetti sottoposti ad attività investigativa non assurgendo a gravità indiziaria, ai sensi dell'arte 273 cod. proc. pen., essendo ascrivibili a molteplici ragioni.

Censure analoghe valgono quanto ai contatti con [OSCURATO:PERSONA], con cui risulta soltanto un incontro a Sciara, il 2 ottobre 2016, di cui tuttavia non si riferiscono nell'ordinanza i contenuti, così come non risultano i contenuti delle conversazioni.

Non sono utilizzabili i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ascrivono un ruolo di comando a tale Calogero, senza, anche qui, indicarne il cognome, mentre la conversazione del 21 gennaio 2017 è trasposta in quanto 3 p& ritenuta auto-evidente, ma non appare sostenuta da supporto motivazionale idoneo a spiegarne senso e contesto.

A fronte di una condotta estesasi nell'arco temporale di nove anni e di episodi rilevati soltanto in alcuni mesi del 2016 e a gennaio 2017, sarebbe stata, in conclusione, necessaria una motivazione rafforzata, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla nota di polizia giudiziaria del 2022, da cui nemmeno si estraggono i nominativi delle persone interessate.

2.4. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen.

Gli elementi riportati nell'ordinanza sono tutti aspecifici e sprovvisti di collocazione temporale.

L'ordinanza non motiva il ruolo apicale rivestito dal Sinagra, se non sulla base delle conversazioni tra questi ed Umina, il 2 ottobre 2016, e del richiamo a successivi incontri di cui, tuttavia, non sono riferiti i contenuti.

Per le stesse ragioni, non avrebbe potuto utilizzarsi la conversazione tra Galbo e Montalbano, dal cui testo non emerge il cognome della persona cui i due interlocutori fanno riferimento.

Non potendosi attribuire rilievo al mero status, nessun elemento investigativo indizia, quindi, la partecipazione di Sinagra all'associazione e, tantomeno, il suo ruolo di vertice.

2.5. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen.

Incongrua è la motivazione dell'ordinanza impugnata che ritiene l'operatività della duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, trascurando quanto rilevato sull'estensione temporale delle indagini e sull'inconsistenza degli indizi.

Per contro, avrebbe dovuto positivamente verificarsi l'attualità della pericolosità del ricorrente, nonostante l'assenza di relazioni con personaggi di qualunque caratura della consorteria e di una compenetrazione nel sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il Tribunale del riesame, dopo aver ricordato che il Sinagra era stato condannato in via definitiva quale appartenente all'associazione "cosa nostra" nel 2006, con sentenza divenuta irrevocabile il 2 marzo 2007, e dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione in assenza della notizia dell'intervenuta dissociazione del reo, evidenzia come il procedimento nel cui ambito si inscrive l'ordinanza costituisca l'esito di una completa attività di indagine avente ad oggetto l'articolazione e l'assetto organizzativo delle "famiglie" operanti nella provincia di Palermo a far data dall'ottobre 2015 (in continuità con una precedente indagine).

Quindi, elenca gli indizi della perdurante partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, al cui interno avrebbe assunto un ruolo, ora, apicale.

In particolare, afferma che, a seguito di prolungata attività tecnica di intercettazione ambientale e telefonica, è risultata l'appartenenza strutturale di [OSCURATO:PERSONA] all'articolazione "cosa nostra", radicata e operante sul territorio di Sciara, a partire dal 24 febbraio 2015, data della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], evento che comportò il riassetto della compagine organizzativa, ed aggiunge come l'indagato, una volta scarcerato, abbia continuato ad essere inserito nell'associazione con il ruolo di co-reggente della famiglia mafiosa di Sciara e rappresentante di Piraino, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Cerda, con il quale ebbe numerosi incontri.

Oltre a tali incontri - effettivamente collocati tutti nel 2016 -, l'ordinanza impugnata cita le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, e specificamente: del Bisconti, che nel 2019 definì l'indagato "uomo d'onore" della famiglia di Sciara, precisando di aver saputo da Piraino che lo rappresentava a Sciara ed aggiungendo che «Calogero sapeva sempre dove si trovasse Luigi»; del Cecala e del Restivo che, sempre nel 2019, lo indicarono come personaggio di spicco dell'associazione.

Ancora, cita alcune intercettazioni, tra cui: una ambientale (del 2016) in cui l'indagato si lamentava con altro sodale del pericolo che un soggetto terzo potesse andare dagli sbirri a raccontare «tutte cose»; un'altra (sempre del 2016) tra indagato e la sua compagna, in cui l'indagato manifestava preoccupazioni per l'inizio di collaborazione di un boss pentito; altre, collocate a cavallo tra il 2016 e il 2017, che rivelano i contatti con altri sodali, l'orgoglio per il fatto di appartenere a un gruppo ("scuola") che non si pente, oltre alla conoscenza dei metodi per eludere i controlli della polizia (la macchina pulita deve precedere l'altra); due conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge, rispettivamente, la pianificazione di un atto intimidatorio ai danni di un imprenditore di Sciara, volto ad ottenere un pagamento mensile di 500 euro, ed il palesamento di un altro proposito illecito ai di altro debitore in relazione alla promessa di pagamento di una somma consistente (gennaio 2017).

Inoltre, a riprova della continuità fino ad epoca recente delle condotte illecite, il Tribunale richiama le risultanze di ulteriori atti di indagine, compendiate nella nota di polizia giudiziaria del 16 dicembre 2022, da cui emergono a carico dell'imputato e del Piraino ulteriori elementi di indiziati in relazione ad una richiesta estorsiva ai danni di una azienda agricola che peraltro avrebbe subito, proprio in quei giorni, un incendio.

Da ciò i Giudici del merito desumono l'appartenenza strutturale dell'indagato all'articolazione "cosa nostra" radicata a Sciara, con funzioni apicali, ritenendo che l'indagato abbia dato impulso alla riorganizzazione dell'organigramma della stessa, pianificando anche attività estorsive e di intimidazione, e svolgendo il ruolo di alter ego del Piraino.

3. Alla luce di quanto rilevato, la motivazione del provvedimento impugnato appare completa, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, sottraendosi, dunque, alle censure dedotte con i primi quattro motivi del ricorso.

3.1. In proposito, è opportuno preliminarmente ricordare come il sindacato di questa Corte, in materia cautelare, sia limitato alla sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendo risolversi nel controllo di quelle deduzioni che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Quindi, sul piano del diritto sostanziale, va aggiunto che Sez.

U, n. 36958 del 27 maggio 2021, Modaffari, Rv. 281889, reputa non sufficiente un mero status basato sull'affectio societatis e imprescindibile la dazione da parte dell'associato di un apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile alla vita della associazione.

Le Sezioni Unite richiedono, in altri termini, la sussistenza di elementi ulteriori idonei a comprovare l'effettiva stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la messa a disposizione del soggetto, precisando però che tale apporto va valutato non alla stregua di un paradigma causale, bensì mediante il parametro della rilevanza in concreto: senza che, peraltro, rilevi la mancata contestazione (almeno in questa fase processuale) di reati-fine, non richiesta ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (sul punto, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703).

3.2. Tanto premesso, la valutazione dei Giudici del riesame risulta correttamente compiuta - con riferimento agli standard di accertamento propri della fase cautelare -, sulla base degli elementi sinteticamente appena riferiti, in proposito imponendosi soltanto minime precisazioni.

3.3. Premesso che l'identificazione dell'indagato presuppone un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, non colgono nel segno le deduzioni difensive quando revocano in dubbio il ruolo apicale del Sinagra quale emerge, per contro, dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza, dal cui tenore se ne desume, per contro, la preposizione al mandamento di Sciara, nel contesto di una riorganizzazione dei poteri in un territorio di c.d. mafia storica e a seguito di un evento rilevante, rappresentato dalla scarcerazione del Piraino.

3.4. Quanto alla deduzione secondo cui gli elementi raccolti in sede di indagini risalirebbero tutti al 2016/inizio 2017, tale circostanza: per un verso, corrobora l'ipotesi dell'intraneità dell'indagato al sodalizio mafioso, indiziandone la stabile partecipazione all'associazione con ruolo apicale proprio a partire dal suddetto evento; per altro verso, non corrisponde al vero, dal momento che l'ordinanza ha richiamato, come riferito, anche una nota di polizia giudiziaria del 16 dicembre 2022 - di epoca, quindi, relativamente recente - da cui ha desunto il perdurante coinvolgimento attivo dell'indagato in episodi estorsivi. 3.5 In conclusione sul punto ed incidentalmente, si aggiunga che la coerenza logica della motivazione in punto di gravità indiziaria non è intaccata dalla circostanza che l'iscrizione del Sinagra nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. sia avvenuta soltanto nel 2023.

Il dato si spiega, infatti, per l'imponenza delle investigazioni, quale si evince sin dalla mole dell'ordinanza di custodia cautelare, le quali hanno coinvolto una pluralità di indagati, e soprattutto in ragione del fatto che gli ulteriori elementi raccolti a carico del Sinagra, indicati nella già richiamata nota di polizia giudiziaria, recano una data di poco precedente (dicembre 2022) alla suddetta iscrizione.

3.6. Infine, e a tale proposito, fermo restando il prevalente orientamento di questa Corte che, nel segno di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attribuisce rilievo al c.d. tempo silente (ex multis, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273), l'annotazione di polizia giudiziaria più volte citata denota l'attualità delle esigenze cautelari ed esclude per converso - in fatto - la fondatezza delle eccezioni sviluppate nel quinto motivo di ricorso.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato, e il ricorrente condannato alle spese ex art. 616 cod. proc. pen. 7 ^ P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Sciara avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, confermava la custodia cautelare disposta dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416, commi 1, 2, 3, 4 e 5, cod. pen.).2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA], deducendo i seguenti cinque motivi. 2.1. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di associazione di stampo mafioso. I Giudici del riesame hanno considerato il quadro indiziario idoneo a ritenere che l'indagato, dal 2015 e fino «alla attualità», abbia fatto parte dell'associazione mafiosa "[OSCURATO:PERSONA]", nell'articolazione territoriale di Sciara, con ruolo direttivo. A tal fine, hanno valorizzato una precedente condanna del Sinagra per il delitto dell'art. 416-bis cod. pen., in relazione ad altro periodo di tempo e con ruolo di mero partecipe, facendo applicazione della tralatizia massima di diritto secondo cui il legame associativo di un sodale può essere interrotto solo per effetto della morte o della collaborazione con l'autorità giudiziaria e senza, dunque, dimostrare la fattiva partecipazione del soggetto al sodalizio criminale nel periodo di tempo individuato nella imputazione. 2.2. Violazione della legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis cod. pen. Nonostante l'attività investigativa relativa all'organizzazione mafiosa del territorio Cerda-Sciara - zona nella quale si assume incardinato il ricorrente - abbia avuto inizio a partire dall'ottobre 2015, quando fu scarcerato [OSCURATO:PERSONA], e sia proseguita ininterrottamente fino al 26 febbraio 2024, data in cui è stata eseguita l'ordinanza di custodia cautelare, gli elementi ritenuti fruibili in rapporto alla posizione dell'indagato e richiamati nell'ordinanza impugnata risalgono tutti ad alcuni mesi del 2016 all'inizio del 2017, né durante tale lungo lasso di tempo sono emerse condotte espressive del ruolo apicale dell'indagato, come invece avrebbe dovuto essere, tanto più che il Comune di Sciara conta soli 2550 abitanti. Inoltre, non si comprende la ragione per cui si sia iscritta la notizia di reato ex art. 335 cod. proc. pen. soltanto nel luglio 2023 se, come si sostiene, tutte le condotte da cui si fanno oggi discendere i gravi indizi di colpevolezza si condensarono nel 2016 - inizio 2017. 2.3. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione con riferimento all'efficacia probatoria delle fonti dichiarative. Il Tribunale del riesame, in assenza di reati-fine commessi dall'indagato, ha valorizzato alcune fonti dichiarative nonché gli esiti delle intercettazioni telefoniche e tra presenti. Quanto alle prime, i Giudici non hanno fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di valutazione della chiamata in correità, riportando 2 ux brevi stralci delle dichiarazioni, senza valutarne il contenuto e senza collocare temporalmente l'oggetto della narrazione. Con particolare riferimento a quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], non si è considerato che le dichiarazioni del chiamante in correità richiedono riscontri c.d. estrinseci e si è trascurato come il riferimento alla "estorsione Cavallotti" si collochi al di fuori del periodo di tempo (2015-2024) oggetto della contestazione provvisoria, l'episodio in oggetto precedendo il 1999, data nella quale l'azienda Cavallotti fu sequestrata dal Tribunale di Palermo (Sezione misure di prevenzione). Le dichiarazioni del Bisconti non sono credibili sul piano logico, se si considera che l'indagato è ritenuto soggetto apicale e che, pertanto, avrebbe sicuramente esibito la sua qualità ad altro rappresentante dell'associazione. Rilievi analoghi valgono quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], entrambe vaghe e non contestualizzate dal punto di vista storico (il primo ha riferito ricordi risalenti nel tempo, aggiungendo che l'indagato gestiva la "famiglia di Sciara" tanti anni prima; il secondo nulla ha riferito per diretta conoscenza, limitandosi a richiamare tale Calogero, senza indicarne il cognome, che su disposizione di un altro soggetto — su cui non risulta peraltro svolto alcun accertamento — avrebbe assunto un ruolo nella compagine associativa). Per di più, l'ordinanza, là dove accredita la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] («a Sciara hanno messo su disposizione di [OSCURATO:PERSONA] un certo Calogero»), contraddice se stessa, avendo in precedenza affermato che il ricorrente è ritenuto, a Sciara, pronnanazione di [OSCURATO:PERSONA]. I Giudici, poi, ritengono elementi di riscontro estrinseco le conversazioni captate. Tuttavia, i contatti tra gli indagati (13 marzo 2016; 9 giugno 2016; 15 agosto 2016; 2 settembre 2016; 5 giugno 2016) sono privi di contenuti, gli incontri tra soggetti sottoposti ad attività investigativa non assurgendo a gravità indiziaria, ai sensi dell'arte 273 cod. proc. pen., essendo ascrivibili a molteplici ragioni. Censure analoghe valgono quanto ai contatti con [OSCURATO:PERSONA], con cui risulta soltanto un incontro a Sciara, il 2 ottobre 2016, di cui tuttavia non si riferiscono nell'ordinanza i contenuti, così come non risultano i contenuti delle conversazioni. Non sono utilizzabili i colloqui tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ascrivono un ruolo di comando a tale Calogero, senza, anche qui, indicarne il cognome, mentre la conversazione del 21 gennaio 2017 è trasposta in quanto 3 p& ritenuta auto-evidente, ma non appare sostenuta da supporto motivazionale idoneo a spiegarne senso e contesto. A fronte di una condotta estesasi nell'arco temporale di nove anni e di episodi rilevati soltanto in alcuni mesi del 2016 e a gennaio 2017, sarebbe stata, in conclusione, necessaria una motivazione rafforzata, non essendo sufficiente un richiamo apodittico alla nota di polizia giudiziaria del 2022, da cui nemmeno si estraggono i nominativi delle persone interessate. 2.4. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione all'art. 416-bis, comma 2, cod. pen. Gli elementi riportati nell'ordinanza sono tutti aspecifici e sprovvisti di collocazione temporale. L'ordinanza non motiva il ruolo apicale rivestito dal Sinagra, se non sulla base delle conversazioni tra questi ed Umina, il 2 ottobre 2016, e del richiamo a successivi incontri di cui, tuttavia, non sono riferiti i contenuti. Per le stesse ragioni, non avrebbe potuto utilizzarsi la conversazione tra Galbo e Montalbano, dal cui testo non emerge il cognome della persona cui i due interlocutori fanno riferimento. Non potendosi attribuire rilievo al mero status, nessun elemento investigativo indizia, quindi, la partecipazione di Sinagra all'associazione e, tantomeno, il suo ruolo di vertice. 2.5. Violazione di legge penale sostanziale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. Incongrua è la motivazione dell'ordinanza impugnata che ritiene l'operatività della duplice presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, trascurando quanto rilevato sull'estensione temporale delle indagini e sull'inconsistenza degli indizi. Per contro, avrebbe dovuto positivamente verificarsi l'attualità della pericolosità del ricorrente, nonostante l'assenza di relazioni con personaggi di qualunque caratura della consorteria e di una compenetrazione nel sodalizio mafioso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il Tribunale del riesame, dopo aver ricordato che il Sinagra era stato condannato in via definitiva quale appartenente all'associazione "cosa nostra" nel 2006, con sentenza divenuta irrevocabile il 2 marzo 2007, e dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il sopravvenuto stato detentivo di un soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della partecipazione in assenza della notizia dell'intervenuta dissociazione del reo, evidenzia come il procedimento nel cui ambito si inscrive l'ordinanza costituisca l'esito di una completa attività di indagine avente ad oggetto l'articolazione e l'assetto organizzativo delle "famiglie" operanti nella provincia di Palermo a far data dall'ottobre 2015 (in continuità con una precedente indagine). Quindi, elenca gli indizi della perdurante partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa, al cui interno avrebbe assunto un ruolo, ora, apicale. In particolare, afferma che, a seguito di prolungata attività tecnica di intercettazione ambientale e telefonica, è risultata l'appartenenza strutturale di [OSCURATO:PERSONA] all'articolazione "cosa nostra", radicata e operante sul territorio di Sciara, a partire dal 24 febbraio 2015, data della scarcerazione di [OSCURATO:PERSONA], evento che comportò il riassetto della compagine organizzativa, ed aggiunge come l'indagato, una volta scarcerato, abbia continuato ad essere inserito nell'associazione con il ruolo di co-reggente della famiglia mafiosa di Sciara e rappresentante di Piraino, esponente di vertice della famiglia mafiosa di Cerda, con il quale ebbe numerosi incontri. Oltre a tali incontri - effettivamente collocati tutti nel 2016 -, l'ordinanza impugnata cita le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, e specificamente: del Bisconti, che nel 2019 definì l'indagato "uomo d'onore" della famiglia di Sciara, precisando di aver saputo da Piraino che lo rappresentava a Sciara ed aggiungendo che «Calogero sapeva sempre dove si trovasse Luigi»; del Cecala e del Restivo che, sempre nel 2019, lo indicarono come personaggio di spicco dell'associazione. Ancora, cita alcune intercettazioni, tra cui: una ambientale (del 2016) in cui l'indagato si lamentava con altro sodale del pericolo che un soggetto terzo potesse andare dagli sbirri a raccontare «tutte cose»; un'altra (sempre del 2016) tra indagato e la sua compagna, in cui l'indagato manifestava preoccupazioni per l'inizio di collaborazione di un boss pentito; altre, collocate a cavallo tra il 2016 e il 2017, che rivelano i contatti con altri sodali, l'orgoglio per il fatto di appartenere a un gruppo ("scuola") che non si pente, oltre alla conoscenza dei metodi per eludere i controlli della polizia (la macchina pulita deve precedere l'altra); due conversazioni con [OSCURATO:PERSONA] da cui emerge, rispettivamente, la pianificazione di un atto intimidatorio ai danni di un imprenditore di Sciara, volto ad ottenere un pagamento mensile di 500 euro, ed il palesamento di un altro proposito illecito ai di altro debitore in relazione alla promessa di pagamento di una somma consistente (gennaio 2017). Inoltre, a riprova della continuità fino ad epoca recente delle condotte illecite, il Tribunale richiama le risultanze di ulteriori atti di indagine, compendiate nella nota di polizia giudiziaria del 16 dicembre 2022, da cui emergono a carico dell'imputato e del Piraino ulteriori elementi di indiziati in relazione ad una richiesta estorsiva ai danni di una azienda agricola che peraltro avrebbe subito, proprio in quei giorni, un incendio. Da ciò i Giudici del merito desumono l'appartenenza strutturale dell'indagato all'articolazione "cosa nostra" radicata a Sciara, con funzioni apicali, ritenendo che l'indagato abbia dato impulso alla riorganizzazione dell'organigramma della stessa, pianificando anche attività estorsive e di intimidazione, e svolgendo il ruolo di alter ego del Piraino. 3. Alla luce di quanto rilevato, la motivazione del provvedimento impugnato appare completa, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria, sottraendosi, dunque, alle censure dedotte con i primi quattro motivi del ricorso. 3.1. In proposito, è opportuno preliminarmente ricordare come il sindacato di questa Corte, in materia cautelare, sia limitato alla sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto, non potendo risolversi nel controllo di quelle deduzioni che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Quindi, sul piano del diritto sostanziale, va aggiunto che Sez. U, n. 36958 del 27 maggio 2021, Modaffari, Rv. 281889, reputa non sufficiente un mero status basato sull'affectio societatis e imprescindibile la dazione da parte dell'associato di un apporto concreto, sia pur minimo, ma in ogni caso riconoscibile alla vita della associazione. Le Sezioni Unite richiedono, in altri termini, la sussistenza di elementi ulteriori idonei a comprovare l'effettiva stabile intraneità e rendere certa e potenzialmente duratura la messa a disposizione del soggetto, precisando però che tale apporto va valutato non alla stregua di un paradigma causale, bensì mediante il parametro della rilevanza in concreto: senza che, peraltro, rilevi la mancata contestazione (almeno in questa fase processuale) di reati-fine, non richiesta ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (sul punto, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703). 3.2. Tanto premesso, la valutazione dei Giudici del riesame risulta correttamente compiuta - con riferimento agli standard di accertamento propri della fase cautelare -, sulla base degli elementi sinteticamente appena riferiti, in proposito imponendosi soltanto minime precisazioni. 3.3. Premesso che l'identificazione dell'indagato presuppone un giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, non colgono nel segno le deduzioni difensive quando revocano in dubbio il ruolo apicale del Sinagra quale emerge, per contro, dalle intercettazioni richiamate nell'ordinanza, dal cui tenore se ne desume, per contro, la preposizione al mandamento di Sciara, nel contesto di una riorganizzazione dei poteri in un territorio di c.d. mafia storica e a seguito di un evento rilevante, rappresentato dalla scarcerazione del Piraino. 3.4. Quanto alla deduzione secondo cui gli elementi raccolti in sede di indagini risalirebbero tutti al 2016/inizio 2017, tale circostanza: per un verso, corrobora l'ipotesi dell'intraneità dell'indagato al sodalizio mafioso, indiziandone la stabile partecipazione all'associazione con ruolo apicale proprio a partire dal suddetto evento; per altro verso, non corrisponde al vero, dal momento che l'ordinanza ha richiamato, come riferito, anche una nota di polizia giudiziaria del 16 dicembre 2022 - di epoca, quindi, relativamente recente - da cui ha desunto il perdurante coinvolgimento attivo dell'indagato in episodi estorsivi. 3.5 In conclusione sul punto ed incidentalmente, si aggiunga che la coerenza logica della motivazione in punto di gravità indiziaria non è intaccata dalla circostanza che l'iscrizione del Sinagra nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. sia avvenuta soltanto nel 2023. Il dato si spiega, infatti, per l'imponenza delle investigazioni, quale si evince sin dalla mole dell'ordinanza di custodia cautelare, le quali hanno coinvolto una pluralità di indagati, e soprattutto in ragione del fatto che gli ulteriori elementi raccolti a carico del Sinagra, indicati nella già richiamata nota di polizia giudiziaria, recano una data di poco precedente (dicembre 2022) alla suddetta iscrizione. 3.6. Infine, e a tale proposito, fermo restando il prevalente orientamento di questa Corte che, nel segno di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., attribuisce rilievo al c.d. tempo silente (ex multis, Sez. 6, n. 11735 del 25/01/2024, Tavella, Rv. 286202; Sez. 6, n. 19863 del 04/05/2021, Scozzafava, Rv. 281273), l'annotazione di polizia giudiziaria più volte citata denota l'attualità delle esigenze cautelari ed esclude per converso - in fatto - la fondatezza delle eccezioni sviluppate nel quinto motivo di ricorso. 4. Il ricorso va, dunque, rigettato, e il ricorrente condannato alle spese ex art. 616 cod. proc. pen. 7 ^ P.Q.M.