CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11376/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 35075/22 Corazza OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen. ed altro); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto, quanto al primo motivo di ricorso, che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. -con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza del dolo specifico- sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argonnentativo (v. pag. 6); Ritenuto, con riguardo al secondo motivo di ricorso, relativo alla pretesa improcedibilità per il reato di lesioni che, oltre ad essere stata prodotta la querela dal P.G., la sussistenza dell'aggravante è ben descritta in fatto nel capo di imputazione relativo al reato di cui al capo A); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i