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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28282/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2084-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 2084/2018 Cron.

Rep.

Ud. 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 545/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/05/2017 R.G.N. 83/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del Testa, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’affidamento delle mansioni e all’inquadramento nella quinta fascia funzionale del c.c.n.l. dei dipendenti dei consorzi di bonifica ed ha condannato il Consorzio al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge.

2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto: che nel 2007 il Consorzio decise di provvedere alla copertura di posti vacanti tramite procedure di promozione del personale già in servizio, ai sensi dell’art. 40 c.c.n.l.; che avviò una serie di procedure selettive, tra cui quella concernente l’affidamento delle mansioni di “capo acquaiolo” di quinta fascia a tre dipendenti (delibera n. 103/2007); che il Testa si collocò in posizione utile nella graduatoria finale; che con delibera n. 118/2007 il Consorzio dispose l’approvazione della graduatoria e il contestuale affidamento al Testa delle mansioni di “capo acquaiolo”, con attribuzione del relativo trattamento economico, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che l’[OSCURATO:PERSONA] e Foreste (con nota n. 50695/2007) espresse contrarietà all’approvazione delle delibere di promozione per contrasto con le disposizioni impartite con precedenti “note assessoriali” (n. 1231/2000 e n. 6128/2004), invitando il Consorzio alla “revoca in autotutela” delle stesse; che il Consorzio, con delibera n. 165/2007, al fine di ottemperare all’invito dell’Assessorato, dispose la revoca delle delibere di promozione, tra cui la n. 118/2007 relativa al Testa.

3. La sentenza impugnata ha premesso come il rapporto di lavoro fosse assoggettato alla disciplina di diritto privato e che non trovasse applicazione il d.lgs. n. 165 del 2001 per i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato; ha ritenuto che l’atto di approvazione della graduatoria a conclusione della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 40 c.c.n.l. avesse determinato l’acquisizione nel patrimonio del lavoratore del diritto al superiore inquadramento; ha escluso che ricorressero vizi di nullità o annullabilità propri degli atti di autonomia privata; ha rilevato che il disconoscimento dell’attribuzione della quinta fascia da parte del Consorzio, motivato in ragione di un preteso contrasto con le note assessoriali prive di forza cogente, fosse in realtà dettato da ragioni di mera opportunità (come scritto nella nota n. 50695/2007); ha escluso il contrasto della promozione del lavoratore con l’art. 40 c.c.n.l.

4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

Considerato che:

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 48 dello statuto consortile, nonché violazione dell’art. 41 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1427 cod. civ.

6. Si sostiene la legittimità del provvedimento di revoca delle mansioni, di cui alla delibera consortile n. 118/2007, in quanto giustificato dalla necessità del Consorzio di adeguarsi al disposto dell'Assessorato regionale, di cui alla nota n. 50695/2007, che richiama le precedenti note assessoriali n. 1231/2000 e n. 6128/2004.

7. Con il secondo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 40 e 67 del c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

8. Si critica la sentenza d’appello per avere riconosciuto come consolidato nel patrimonio del lavoratore il diritto alla qualifica superiore, in contrasto con l’art. 67 del c.c.n.l. che subordina tale diritto al requisito temporale dell’assegnazione alle mansioni superiori per oltre tre mesi; nel caso di specie, il Testa era stato assegnato alle mansioni superiori per un periodo limitato ai mesi di maggio e giugno 2007, essendo intervenuta la revoca in data 26.6.2007.

9. I motivi di ricorso sono entrambi infondati.

10. È pacifica la natura giuridica del Consorzio ricorrente come ente pubblico economico (v.

Cass.n. 9372, n. 9371, n. 9730 del 2022).

11. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della procedura selettiva e in base alla graduatoria ritualmente approvata, ha inquadrato il lavoratore nella quinta fascia funzionale e ha assegnato allo stesso le corrispondenti superiori mansioni.

12. La revoca della promozione, intervenuta dopo il completamento della relativa procedura e dopo l’attribuzione della qualifica superiore, in assenza di cause di forza maggiore, costituisce un chiaro inadempimento di parte datoriale alle obbligazioni nascenti dall’art. 2103 cod. civ. oltre che ai principi di correttezza e buona fede.

13. Né la sollecitazione da parte dell’Assessorato può integrare una causa di forza maggiore atta ad elidere l’illegittimità della condotta datoriale, così come deve escludersi che le note assessoriali citate e l’invito rivolto dall’Assessorato potessero avere la valenza di un divieto legale idoneo a determinare la nullità dell’atto di promozione, con conseguente mancata produzione di effetti.

14. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato in quanto fa riferimento alla ipotesi di assegnazione temporanea a mansioni superiori che, se supera il periodo di tempo indicato dall’art.2103 cod. civ., è idonea a determinare la promozione automatica del lavoratore.

Nel caso in esame si è di fronte ad una fattispecie diversa, non di assegnazione temporanea di mansioni superiori, bensì di inquadramento del lavoratore in una categoria o fascia professionale superiore, all’esito di una specifica procedura selettiva.

15. Il ricorso quindi deve essere respinto.

16. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza.

17. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 2084-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 7 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 50, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - r icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] Oggetto R.G.N. 2084/2018 Cron. Rep. Ud. 15/06/2022 [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 545/2017 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 29/05/2017 R.G.N. 83/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d’Appello di Catania ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato il diritto del Testa, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’affidamento delle mansioni e all’inquadramento nella quinta fascia funzionale del c.c.n.l. dei dipendenti dei consorzi di bonifica ed ha condannato il Consorzio al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge. 2. La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha dato atto: che nel 2007 il Consorzio decise di provvedere alla copertura di posti vacanti tramite procedure di promozione del personale già in servizio, ai sensi dell’art. 40 c.c.n.l.; che avviò una serie di procedure selettive, tra cui quella concernente l’affidamento delle mansioni di “capo acquaiolo” di quinta fascia a tre dipendenti (delibera n. 103/2007); che il Testa si collocò in posizione utile nella graduatoria finale; che con delibera n. 118/2007 il Consorzio dispose l’approvazione della graduatoria e il contestuale affidamento al Testa delle mansioni di “capo acquaiolo”, con attribuzione del relativo trattamento economico, a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; che l’[OSCURATO:PERSONA] e Foreste (con nota n. 50695/2007) espresse contrarietà all’approvazione delle delibere di promozione per contrasto con le disposizioni impartite con precedenti “note assessoriali” (n. 1231/2000 e n. 6128/2004), invitando il Consorzio alla “revoca in autotutela” delle stesse; che il Consorzio, con delibera n. 165/2007, al fine di ottemperare all’invito dell’Assessorato, dispose la revoca delle delibere di promozione, tra cui la n. 118/2007 relativa al Testa. 3. La sentenza impugnata ha premesso come il rapporto di lavoro fosse assoggettato alla disciplina di diritto privato e che non trovasse applicazione il d.lgs. n. 165 del 2001 per i rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato; ha ritenuto che l’atto di approvazione della graduatoria a conclusione della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 40 c.c.n.l. avesse determinato l’acquisizione nel patrimonio del lavoratore del diritto al superiore inquadramento; ha escluso che ricorressero vizi di nullità o annullabilità propri degli atti di autonomia privata; ha rilevato che il disconoscimento dell’attribuzione della quinta fascia da parte del Consorzio, motivato in ragione di un preteso contrasto con le note assessoriali prive di forza cogente, fosse in realtà dettato da ragioni di mera opportunità (come scritto nella nota n. 50695/2007); ha escluso il contrasto della promozione del lavoratore con l’art. 40 c.c.n.l. 4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 40 del c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e dell’art. 48 dello statuto consortile, nonché violazione dell’art. 41 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1427 cod. civ. 6. Si sostiene la legittimità del provvedimento di revoca delle mansioni, di cui alla delibera consortile n. 118/2007, in quanto giustificato dalla necessità del Consorzio di adeguarsi al disposto dell'Assessorato regionale, di cui alla nota n. 50695/2007, che richiama le precedenti note assessoriali n. 1231/2000 e n. 6128/2004. 7. Con il secondo motivo è denunciata, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e degli artt. 40 e 67 del c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 8. Si critica la sentenza d’appello per avere riconosciuto come consolidato nel patrimonio del lavoratore il diritto alla qualifica superiore, in contrasto con l’art. 67 del c.c.n.l. che subordina tale diritto al requisito temporale dell’assegnazione alle mansioni superiori per oltre tre mesi; nel caso di specie, il Testa era stato assegnato alle mansioni superiori per un periodo limitato ai mesi di maggio e giugno 2007, essendo intervenuta la revoca in data 26.6.2007. 9. I motivi di ricorso sono entrambi infondati. 10. È pacifica la natura giuridica del Consorzio ricorrente come ente pubblico economico (v. Cass.n. 9372, n. 9371, n. 9730 del 2022). 11. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della procedura selettiva e in base alla graduatoria ritualmente approvata, ha inquadrato il lavoratore nella quinta fascia funzionale e ha assegnato allo stesso le corrispondenti superiori mansioni. 12. La revoca della promozione, intervenuta dopo il completamento della relativa procedura e dopo l’attribuzione della qualifica superiore, in assenza di cause di forza maggiore, costituisce un chiaro inadempimento di parte datoriale alle obbligazioni nascenti dall’art. 2103 cod. civ. oltre che ai principi di correttezza e buona fede. 13. Né la sollecitazione da parte dell’Assessorato può integrare una causa di forza maggiore atta ad elidere l’illegittimità della condotta datoriale, così come deve escludersi che le note assessoriali citate e l’invito rivolto dall’Assessorato potessero avere la valenza di un divieto legale idoneo a determinare la nullità dell’atto di promozione, con conseguente mancata produzione di effetti. 14. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato in quanto fa riferimento alla ipotesi di assegnazione temporanea a mansioni superiori che, se supera il periodo di tempo indicato dall’art.2103 cod. civ., è idonea a determinare la promozione automatica del lavoratore. Nel caso in esame si è di fronte ad una fattispecie diversa, non di assegnazione temporanea di mansioni superiori, bensì di inquadramento del lavoratore in una categoria o fascia professionale superiore, all’esito di una specifica procedura selettiva. 15. Il ricorso quindi deve essere respinto. 16. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 17. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore impo
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