CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 25271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23524/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 310 -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore -intimato – avverso la ordinanza del la Corte di cassazione n. 9277 /20 22 , pubblicata in data22 marzo 20 22 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso ex art. 391 - bis cod. proc. civ. , con un unico motivo, avverso l’ordinanza n. 9277/22 emessa da questa Corte, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla ricorrente avverso il decreto del Tribunale di Roma depositato in data 12 agosto 2019, con cui era stato rigettato il reclamo avverso il provvedimento emesso dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all’art. 4 d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25. Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva in questa sede. 2. Con la ordinanza qui impugnata, questa Corte, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15177/2021 e dallasentenza della Corte costituzionale n. 13 del 2022, ha rilevato il difetto di valida procura alle liti, osservando che, nel caso di specie, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione non conteneva alcuna espressione dalla quale risultasse che il difensore avesse inteso certificare che la data di conferimento fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, poiché recava unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo, inidonea ad attestare che la data del conferimento del mandato fosse successiva alla comunicazione del decreto da impugnare. 3. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.Considerato che 1. Con l’unico motivo la ricorrente denunzia c he l’ordinanza impugnata è viziata per errore di fatto nel punto in cui ritiene che la procura resa al difensore non denoti la posteriorità del conferimento rispetto alla data del provvedimento impugnato. Sostiene che la circostanza che tale procura sia stata rilasciata al difensore in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato, come previsto dall’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, emergerebbe, oltre che dalla data di sua sottoscrizione (14 novembre 2019, mentre il decreto oggetto diimpugnazione era stato comunicato il precedente 16 ottobre), anche dal fatto che tale procura conteneva il preciso riferimento al provvedimento impugnato ed alla data della relativa comunicazione al difensore, elementi che mai avrebbero potuto essere indicati nel caso in cui questa fosse stata rilasciata anteriormente alla comunicazione del decreto oggetto di impugnazione per cassazione; assume che il caso di specie ricadrebbe, in realtà, nelle ‹‹eccezioni›› lasciate fuori dall’arresto delle Sezioni Unite e che la Corte di legittimità, per un inesatto esame della procura, sarebbe incorsa in una svista percettiva in ordine alla posteriorità della stessa. 2. In via subordinata, la ricorrente sollecita questa Corte ad un rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia , sul seguente quesito: ‹‹se osti alla normativa unionale applicabile in materia (tra l’altro, la cd. “direttiva procedure”, Dir. 2013/32/UE, letta anche in riferimento all’art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione che ha in tal specie immediata e diretta applicazione trattandosi di normativa di diretta competenza unionale), una normativa nazionale come quella italiana di cui all’art. 35-bisco.13 d.lgs. n. 25/2008 che, nella interpretazione fornitane dalla giurisprudenza del massimo consesso (la Corte di Cassazione a Sezioni Unite) nonché della Corte Costituzionale, prevede che il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto della domanda di protezione – in un sistema di cui è già stato abrogato l’appello avverso tale decreto – possa essere dichiarato inammissibile quantunque in presenza di indiscutibili ed insuperabili elementi - anche per via della cd. marcatura temporale apposta dal difensore a tergo della firma dell’assistito (regolata dalla legge italiana come elemento che determina l’efficacia di “piena prova”, tra l’altro, anche della data di apposizione) e sebbene le modalità adoperate fossero conformi a quelle previste dalla normativa emergenziale italiana, per la ricezione delle procure, vigente al tempo – della posteriorità del conferimento della procura per il ricorso per cassazione rispetto alla data di emissione e comunicazione del provvedimento impugnato; la rilevanza della questione essendo data nella specie dalla circostanza che, giusta la indiscutibile ricorrenza di tutti i predetti elementi, la Corte di Cassazione, nel dichiarare inammissibile il ricorso, li ha considerati invece totalmente negletti ed in motivazione alla lettera inesistenti, con errore di fatto indubbiamente sottoponibile alla impugnazione di cui agli artt. 391-bise 395 n. 4 c.p.c.››. A sostegno della istanza la ricorrente evidenzia che: a) nei precedenti di questa Corte e della Corte costituzionale non è stato considerato che la materia dell’asilo e della protezione internazionale rientra tra le competenze dirette dell’Unione; b) che vi sono valide ragioni per prefigurare una pronuncia della Corte di Giustizia che ritenga il sistema contrario al diritto dell’Unione, poiché deve trovare applicazione l’art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione, al fine di una tutela giurisdizionale effettiva; c) trattandosi di competenza unionale, la Corte di giustizia dovrebbe controllare i limiti della cd. autonomia processuale degli Stati membri, sotto il profilo della equivalenz a ed effettività, verificandone l’adeguatezza in punto di mezzi ed effetti prodotti. 3. Il motivo di ricorso per revocazione è inammissibile , con conseguente inammissibilità del ricorso. L’odierno motivo di revocazione non è idoneo ad integrare l’errore di fatto di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., atteso che ciò che con la sua prospettazione si imputa al Collegio che ha deciso il ricorso ordinario risulta essere un preteso errore di diritto nella valutazione della posteriorità della procura alle liti rispetto al decreto oggetto di impugnazione con il ricorso per cassazione. Sul punto, va anzitutto osservato che la revocazione ex art. 391 - bis c od. proc. civ. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395, primocomma, n. 4, c od. proc. c iv. e, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione,la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che ricorreove la decisione sia fondata sull’affermazione dell’esistenza o inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass., sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass., sez. 3, 28/06/2005, n. 13915; Cass., sez. 2, 15/05/2002, n. 7064 ). L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c od. proc. civ. (Cass., sez. 3, 20/ 0 2/2006, n. 3652 ; Cass., sez. 3, 29/03/2022, n. 10040). Si è, in particolare, precisato che resta escluso dall’area del vizio revocatorio il sindacato di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché l’errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto (Cass., sez. U, 27/12/2017, n. 30994; Cass., sez. L, 11/08/2022, n. 24672; Cass., sez. 3, 26/05/2021, n. 14610). 4. Nella specie, l’odierna ricorrente censura l’impugnata ordinanza dolendosi – come si legge nel ricorso per revocazione – che questa Corte, non avendo correttamente esaminato la procura rilasciata al difensore, non si sarebbe resa conto che, in realtà, sussistevano tutti i presupposti richiesti dal disposto di cui all’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 e che, sulla base della stessa interpretazione che di essa è stata data dalla Corte costituzionale, la norma ‹‹non richiede l’adozione di formule sacramentali che attestino la posteriorità della data di rilascio della procura rispetto a quella di comunicazione del provvedimento impugnato, ma solo che tale procura sia rilasciata posteriormente rispetto alla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione…››; prosegue affermando che, poiché nella procura di cui di discute, era espressamente menzionato il provvedimento impugnato, nonché la data della sua comunicazione e la data di sottoscrizione del difensore, si verte in ipotesi non riconducibile a quella esaminata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15177/21, ricorrendo, al contrario, tutti i requisiti di legge per ritenere la posteriorità della procura rispetto al decreto impugnato.Emerge, invero , evidente che si è in presenza di una doglianza che investe la interpretazione e la corretta applicazione, da parte di questa Corte, del disposto dell’art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, e non già di un vizio rev ocatorio di percezione ex n. 4 dell’art. 395 cod. proc. civ. E ciò tenuto conto che resta esclusa dall ’ area degli errori revocatori la sindacabilità di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali (Cass., 31/08/2017, n. 20635), idonea ad integrare semmai errori di giudizio (Cass., 14/8/2020, n. 17179; Cass., 31/8/2017, n. 20635; Cass., 26/9/2013, n. 22080; Cass., 6/11/2012, n. 19071; Cass., 22/6/2007, n. 14608; Cass., 28/6/2005, n. 13915). 5. Va, peraltro, rilevato che l’interpretazione della disposizione normativa in esame fornita dalla ordinanza qui impugnata è del tutto in linea con l’orientamento univoco di questa Corte, secondo il quale la procura speciale conferita al difensore non soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, nell’interpretazione fornitane dalle Sezioni unite di questa Corte, quandonon contiene la certificazione della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato (Cass. s ez. U , 01/06/2021, n. 15177 ; Cass. , s ez. U , 30/06/ 2021 n. 18487 ; Cass., sez. 1, 07/12/2022, n. 35967; Cass., sez. L, 04/08/2022, n. 24265; Cass., sez. 1, 29/08/2022, n. 25464; Cass., sez. 1, 05/01/2022, n. 247); tale certificazione, sebbene anche con unica sottoscrizione, deve essere fatta dal difensore esplicitamente, assieme a quella dell’autenticità della firma del conferente. Nel caso de quo, come rilevato dall’ordinanza impugnata, la procura speciale rilasciata per il ricorso per cassazione, che è stata trascritta anche nel ricorso per revocazione, difetta di tale certificazione e reca unicamente l’autenticazione della firma del richiedente asilo, di per sé inidonea ad attestare anche che la data del conferimento del mandato fosse successiva alla comunicazione del decreto da impugnare. 6. La norma,così come interpretata dall e Sezioni Unite , non può ritenersi violare: a) la disciplina dell’Unione europea in relazio ne al principio di equivalenza e di effettività, considerato, dal primo punto di vista, che non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno, omogenea a quella della protezione internazionale e dell’asilo, che goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per Cassazione e, con riguardo al secondo, che il principio di effettività deve ritenersi limitato al giudizio di primo grado; b) né l’art. 6 CEDU (nella parte in cui riconosce il diritto all’accesso alla giustizia), anche in combinato disposto con l’art. 14 (divieto di discriminazione), poiché la norma persegue l’interesse ad un corretto e leale esercizio dell’amministrazione della giustizia, anche in relazione alle ripercussioni sul complessivo funzionamento della giurisdizione ordinaria di ultima istanza, interessi che il legislatore può legittimamente valorizzare, senza violare il principio di non discriminazione, poiché la norma riguarda solo coloro che, trovandosi in una posizione di incerto collegamento con il territorio nazionale, costituiscono un gruppo nettamente distinto rispetto a quello che ha invece con il nostro Paese una stabile relazione territoriale. Come è stato, peraltro, sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 13/22), la Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 26 settembre 2018, X e Y contro [OSCURATO:PERSONA] van Veiligheid en Justitie) ha chiarito che, a livello di diritto europeo, la garanzia di un ricorso effettivo riguarda il diritto del richiedente asilo di portare innanzi a un giudice, con le garanzie della giurisdizione, l’esame della sua richiesta, mentre è rimessa alle regolamentazioni processuali degli Stati membri la disciplina dell’impugnazione, in secondo grado o ulteriore, della decisione di quel giudice. Con tale sentenza la Corte di giustizia ha ribadito che l’obbligo di effettività del ricorso si riferisce espressamente, come del resto risulta dall’art. 46, paragrafo 3, della direttiva 2013/32/UE, ai «procedimenti di impugnazione dinanzi al giudice di primo grado»; tale obbligo, richiedendo l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto, riguarda unicamente lo svolgimento del procedimento giurisdizionale di primo grado, ma non il ricorso per cassazione. Ciò in linea con la risalente affermazione della Corte di giustizia secondo cui è l’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro a dover stabilire le modalità procedurali delle azioni giudiziali volte a tutelare i diritti spettanti ai singoli in forza delle norme comunitarie (ora europee) aventi efficacia diretta, modalità che non possono, tuttavia, essere meno favorevoli di quelle relative ad analoghe azioni del sistema processuale nazionale (Corte di giustizia, sentenze 16 dicembre 1976, in causa C-33/76, Rewe, e in causa C- 45/76, Comet). Ne segue che – se, come si è sopra motivato, il ricorso per revocazione non fosse inammissibile e questa Corte fosse attinta dall’esperito rimedio revocatorio correttamente sotto il profilo rescindente –comunque non sarebbero ravvisa bili i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. 7. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., sez. U, n. 24245 del 2015; Cass., sez. U, n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., sez. U, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, «sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto», mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della r