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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 1965

Cassazione n. 06282/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1965 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché repiic-a profili di censura già adeguatamente vagliatl e disattesi con corretti argomenti giuridici ( punto 4.2.) dal giudice di merito avuto riguardo ai tratti costituivi dell'evasione puntualmente attagliati alla regiudicanda in fatto restituita dalle emergenze istruttorie (punti 4.2.1.); H;ElatO che aHlinammissibilità del ricorso conseguono ie pronunce di cui aWart. 616 cod, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese clea c.c.,mrna ci avore della Cassa delle ammende. oSì deciso il 30 gennaio 2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/04/1965 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto ii ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché repiic-a profili di censura già adeguatamente vagliatl e disattesi con corretti argomenti giuridici ( punto 4.2.) dal giudice di merito avuto riguardo ai tratti costituivi dell'evasione puntualmente attagliati alla regiudicanda in fatto restituita dalle emergenze istruttorie (punti 4.2.1.); H;ElatO che aHlinammissibilità del ricorso conseguono ie pronunce di cui aWart. 616 cod, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese clea c.c.,mrna ci avore della Cassa delle ammende. oSì deciso il 30 gennaio 2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06282/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris