CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 ottobre 2024
Cassazione n. 40952/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MARIGLEN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo, con cui il Tribunale di sorveglianza di Torino ha revocato la misura della detenzione domiciliare originariamente concessagli; rilevato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la violazione del principio d'imparzialità poiché del Collegio giudicante faceva parte il Magistrato di sorveglianza che ne aveva disposto la sospensione cautelare, è manifestamente infondato, poiché prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale «È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70 dell'ordinamento penitenziario, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui la norma suddetta - a differenza di quanto previsto in materia d'impugnazione avverso provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza - consente che del tribunale di sorveglianza chiamato a decidere sulla revoca della semilibertà o dell'affidamento in prova al servizio sociale faccia parte il magistrato dì sorveglianza che, ai sensi dell'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario, abbia già disposto la provvisoria sospensione delle medesime misure alternative alla detenzione, perché in tal caso il provvedimento del magistrato di sorveglianza è soltanto un provvedimento provvisorio, come tale non impugnabile, posto che la decisione in ordine alla revoca spetta al tribunale di sorveglianza, quale giudice di primo grado e non di appello» (Sez. 1, Sentenza n. 43689 del 15/11/2007, Bersi, Rv. 238425 Sez. 1, Sentenza n. 1408 del 13/10/2000, dep. 2001, Castagno, Rv. 218803); ricordato, quanto al secondo motivo, che «La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non deve essere automaticamente revocata in qualsiasi caso di violazione delle prescrizioni dettate, ma solo quando il comportamento del soggetto risulta incompatibile con la prosecuzione della misura» (Sez. 1, n. 13951 del 04/02/2015, Marotta, Rv. 263077) e che ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all'instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell'esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l'esito anzidetto e la valutazione in questione» (Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, Adelizzi, Rv. 256066); ritenuto che il provvedimento impugnato ha fornito una motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, in punto di gravità della condotta, con riferimento alla quale il ricorrente sollecita con il ricorso una non consentita rivalutazione di merito; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]