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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18698/2026

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/2026la sentenza n. 3566/14/2017, pronunciata dalla CommissioneTributaria Regionale della Campania il 10/01/2017, e pubblicata il19/06/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria provinciale di Roma avverso la cartella di pagamento n.09720120154152081000 emessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per IRPEFanno 2005, dolendosi, oltre che del difetto di notifica della cartellastessa, della prescrizione quinquennale del credito non essendo maistato notificato l’avviso di accertamento.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava ilprimo motivo di ricorso, relativo alla dedotta inesistenza della notificadella cartella, potendo il concessionario procedere direttamente amezzo posta, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, medianteraccomandata con avviso di ricevimento, ed accoglieva il secondomotivo di ricorso, in quanto, a fronte dell’eccezione della omessanotifica dell’avviso di accertamento, l’ente impositore non avevaassunto alcuna posizione processuale.

In assenza di dimostrazionedell’esistenza dell’atto prodromico, la cartella impugnata venivadichiarata illegittima, assorbiti gli ulteriori profili relativi alla eccepitaprescrizione.3.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendo laregolarità della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta in data30.06.2010 della quale assumeva di aver dato prova compiuta.

Lacontribuente si costituiva in secondo grado ed eccepiva l’irregolaritàdell’avviso di ricevimento, di cui non era stata provata la ricezione, eNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’illegittimità, ai sensi dell’art 345 c.p.c., della produzione deldocumento in giudizio.4. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorsodell’Agenzia ritenendo sussistente la prova della notifica dell’avviso diaccertamento a mani della destinataria e tempestivo il deposito dellarelata di notifica, ai sensi dell’art. 58, comma 2, D.lgs. n. 546/1992.5.

La contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tremotivi.

L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso.6.

La ricorrente ha depositato memorie illustrative il 12/10/2025.7.

Con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte disponeval’acquisizione dei fascicoli di merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360,primo comma, n.3 c.p.c.., la contribuente censura la violazione o falsaapplicazione dell’art. 32, punto 1, d.lgs. 546/1992, nonché la falsaapplicazione dell’art. 58, punto 2, d.lgs. 546/1992, per omessaproduzione del documento costituito dalla prova della notificadell’avviso di accertamento, tardivamente prodotto/esibito soltanto nelcorso del giudizio di appello all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360,primo comma, n. 3 c.p.c., la contribuente deduce la violazione o lamancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. 546/1992, per aver laCommissione Tributaria Regionale provveduto con immediatezza alladecisione della causa, nonostante la prospettata querela di falsoavverso la ricevuta postale esibita dall’Agenzia delle entrate.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360,primo comma, n. 3 c.p.c., la contribuente deduce la violazione o lamancata applicazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.Numero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c., per la mancata indicazione dettagliata ditutte le parti del giudizio nell’atto di appello.4.

In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dalla controricorrente, per genericità e difetto dispecificità.4.1.

L’eccezione è infondata.4.2.

L’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., va interpretato alla lucedella pronuncia della Corte a Sezioni Unite, 18/3/2022, n. 8950 (cfr.anche Cass. sez. 1, 2/5/2023, n.11325 in relazione ad un criteriointerpretativo elastico); non vi è un obbligo di integrale trascrizionedegli atti, bensì la puntuale indicazione del contenuto e la segnalazionedella loro presenza nel fascicolo di merito.

Tale interpretazione ècoerente con la giurisprudenza della Corte Edu (in particolare, sent.Succi et al.c.

Italia del 28 ottobre 2021, che ha ribadito la necessità dievitare che il rispetto del requisito formale incida negativamente sullasostanza del diritto conteso).Nell’ottica del superamento di un’interpretazione meramenteformalistica, dunque, la lettura complessiva dei motivi di ricorso,separatamente proposti, così come articolati dalla contribuente al finedi sostenere la violazione o la falsa applicazione della legge, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.., consente di individuare lenorme di legge che si assumono violate e le ragioni sottese alledenunciate censure, laddove si ponga particolare attenzione alleargomentazioni esposte ad illustrazione di quanto indicato in rubrica,consentendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato con riferimentoalle violazioni di legge rilevate, e, prima ancora, garantendo il rispettodelle regole processuali.5.

Il primo motivo di ricorso è infondato.5.1.

Secondo la prospettazione della ricorrente, l’Agenzia delleentrate nel costituirsi nel primo grado di giudizio non ha fatto alcunNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026riferimento alla prova della notifica dell’avviso di accertamento, né insede di costituzione in grado di appello ha provveduto a depositare,nemmeno in fotocopia, la relata in questione che, invece, ha prodottotardivamente in grado di appello all’udienza di trattazione.5.2.

Nel caso di specie si applica il disposto dell’art. 58 del d.lgs.546/1992 nella versione antecedente all’entrata in vigore -il 4 gennaio2024- del d.lgs. 220/2023, in quanto il giudizio di primo grado è statointrodotto in data antecedente a tale data poiché si è concluso consentenza (n. 22296/45/2015) resa nell’anno 2015.Con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha, infatti, chiaritoche l’immediata operatività del novellato art. 58 del citato d.lgs. aigiudizi incardinati in secondo grado successivamente all’entrata invigore del d.Lgs. n. 220/2023 (art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 30dicembre 2023 n. 220) lede la posizione processuale della parte che,confidando nella previgente formulazione dell’art. 58, abbia scelto,durante il primo grado di giudizio iniziato prima del 4 gennaio 2024, didifferire il deposito dei documenti al secondo grado di giudizio o di noncostituirsi in primo grado.5.3.

Deve poi precisarsi che, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte (cfr. da ultimo Cass. sez.

V, 11/09/2025, n. 27901), allaluce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n.546/ 1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processualecivile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -,nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione dicui all’art. 345, terzo comma, c.p.c.5.4.

La materia è dunque regolata dall’art. 58, comma 2, del citatod.lgs., che consentiva alle parti di produrre liberamente nuovidocumenti in sede di gravame, anche se preesistenti al giudizio diprimo grado, indipendentemente dal fatto che la mancata produzionenel grado pregresso fosse stata determinata o meno da causa ad esseNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026non imputabile (cfr. Cass., se.z 5, 19/10/2025, n. 27831; Cass.8/05/2024, n. 12498; Cass. 28/06/2022, n. 20613; Cass. 21/10/2021,n. 29470; Cass. 24/06/2021 n. 18103).L’art. 58 del d.lgs. 546/1992, ratione temporis vigente, consentiva,dunque, la produzione di documenti in appello, anche se preesistenti,a prescindere dalla prova della non imputabilità in relazione all’omessodeposito in primo grado, ma nel rispetto dei termini di cui all’art. 32,del d.lgs. 546/1992, in virtù del richiamato di cui all’art. 61 del citatodecreto.Nel caso in esame, la notifica dell’avviso di accertamento (conconsegna a mani proprie in data 30/6/2010 e spedizione dellacomunicazione di avvenuta notifica in pari data) è stata allegata all’attodi appello e, pertanto, risulta depositata nei termini prescritti dall’art.32 del d.lgs. 546/1992 e poi esibita in originale all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale la causa veniva assunta in decisione.In definitiva, non sussiste la violazione prospettata dalla ricorrentein ordine alla tardività del deposito del documento, perchétempestivamente prodotto, né sussiste la violazione dedotta in ordinealla impossibilità di produrre detto documento in appello, perché l’art.58 d.lgs. 546/1992, prima della modifica normativa innanzi citata,consentiva il deposito di atti e documenti indipendentemente dalmomento della loro formazione e dalla imputabilità o meno alla partedel mancato deposito in primo grado.6.

Il secondo motivo è infondato.6.1.

La ricorrente deduce la “la violazione o la mancataapplicazione” dell’art 34 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360comma 1, num. 3 c.p.c., ritenendo in sostanza che la CommissioneTributaria Regionale abbia errato nell’assumere la causa in decisionepiuttosto che rinviare per consentire la proposizione di querela di falsoavverso la relata di notifica dell’avviso di accertamento.Numero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/20266.2.

Secondo il consolidato orientamento della Corte (Cass. sez. 3,26/7/2024, n. 20870), il vizio di violazione e falsa applicazione di leggeex art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., in considerazione deldisposto di cui all’art. 366, comma 1, num. 4), c.p.c., dev'esserededotto, a pena d'inammissibilità, con l'indicazione delle norme che siassumono violate e mediante la specifica indicazione delleargomentazioni giuridiche, contenute nella sentenza impugnata, che siritengono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazionecomparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentitoalla Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione.Nel caso in esame non soltanto non risultano espresse leargomentazioni giuridiche che la parte assume in contrasto con ladisposizione normativa sopra richiamata, ma la prospettazionedifensiva appare non conforme alla norma di legge che si assumeviolata.Ai sensi dell’art.34 d.lgs. 546/1992 il giudice tributario ha la facoltàdi disporre il differimento dell’udienza su istanza della parte interessataquando la sua difesa è resa particolarmente difficile a causa deidocumenti prodotti.

Si tratta dunque di una facoltà -e non di unobbligo- da esercitare su istanza motivata di parte.Come risulta dal verbale di udienza allegato dalla ricorrentel’Agenzia delle entrate in sede di trattazione esibiva l’originale dellanotifica dell’avviso di accertamento che, per quanto innanzi esposto,aveva già allegato al ricorso in appello; dallo stesso verbale non risultauna espressa richiesta di differimento che, come detto, il giudice diappello aveva facoltà di accordare ma non era tenuto a disporre, bensìsoltanto la riserva di formulare querela di falso perché la firma non siNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026riteneva riconducibile alla destinataria; peraltro, la parte non hanemmeno dato conto di aver successivamente presentato la querela difalso e quale sia stato l’esito dell’eventuale giudizio.Non è dunque configurabile alcuna violazione della norma di dirittorichiamata, nel senso della negazione o del fraintendimento delsignificato della norma astratta esistente o nell’affermazionedell’esistenza di una norma astratta in realtà non esistente, né siriscontra la falsa applicazione delle norme di diritto (il c.d. vizio disussunzione), ben potendo il giudice di appello riservare la decisioneall’udienza di trattazione in assenza di richieste di diverso contenutodelle parti presenti.7.

Il terzo motivo è inammissibile.7.1.

La ricorrente si duole della mancata indicazione dettagliatanella sentenza di appello di tutte le parti del giudizio di primo grado edin particolare di Equitalia.La censura è generica poiché la parte espone unicamente laviolazione dell’art. 53 l.gs. 546/1992, rubricato “Forma dell’appello”,senza svolgere puntuali argomentazioni.Se è vero che (cfr. Cass. sez.

Unite, sent. n. 11676/2024) in temadi processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tracause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regoleprocessuali civilistiche in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., partericorrente non indica in modo specifico quale sia la violazione cheritiene rilevante nel caso di specie, se trattasi di mero errore materiale,piuttosto che di omessa notifica dell’appello nei confronti di EquitaliaSud S.p., ora [OSCURATO:PERSONA], e, comunque, non precisaquale sia la posizione processuale di quest’ultima, per cui non consentealla Corte di esaminare il vizio effettivamente denunciato.8.

In definitiva, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/20268.1.

L’infondatezza del ricorso consente di ritenere assorbitieventuali profili di inammissibilità per irregolarità della notifica neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in virtù del principio della ragionevole duratadel processo, derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, che escludono di dover dar corso ad un inutile dispendiodi energie processuali per conseguire l'osservanza di formalitàsuperflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare ilrispetto effettivo del principio del contraddittorio, di assicurare inconcreto garanzie di difesa e la partecipazione, in condizione di parità,dei soggetti nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti delladecisione (Cass., sez.

III, 2/09/2025, n. 24354, che richiama sul puntoCass., Sez.

U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515;10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).9.

Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a caricodella ricorrente.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida nella misura di euro1.500,00 a titolo di compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2026la sentenza n. 3566/14/2017, pronunciata dalla CommissioneTributaria Regionale della Campania il 10/01/2017, e pubblicata il19/06/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. La contribuente proponeva ricorso dinanzi alla CommissioneTributaria provinciale di Roma avverso la cartella di pagamento n.09720120154152081000 emessa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per IRPEFanno 2005, dolendosi, oltre che del difetto di notifica della cartellastessa, della prescrizione quinquennale del credito non essendo maistato notificato l’avviso di accertamento.2. [OSCURATO:PERSONA] di Roma rigettava ilprimo motivo di ricorso, relativo alla dedotta inesistenza della notificadella cartella, potendo il concessionario procedere direttamente amezzo posta, ai sensi dell’art. 26 del DPR 602/1973, medianteraccomandata con avviso di ricevimento, ed accoglieva il secondomotivo di ricorso, in quanto, a fronte dell’eccezione della omessanotifica dell’avviso di accertamento, l’ente impositore non avevaassunto alcuna posizione processuale. In assenza di dimostrazionedell’esistenza dell’atto prodromico, la cartella impugnata venivadichiarata illegittima, assorbiti gli ulteriori profili relativi alla eccepitaprescrizione.3. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello deducendo laregolarità della notifica dell’avviso di accertamento avvenuta in data30.06.2010 della quale assumeva di aver dato prova compiuta. Lacontribuente si costituiva in secondo grado ed eccepiva l’irregolaritàdell’avviso di ricevimento, di cui non era stata provata la ricezione, eNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026l’illegittimità, ai sensi dell’art 345 c.p.c., della produzione deldocumento in giudizio.4. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorsodell’Agenzia ritenendo sussistente la prova della notifica dell’avviso diaccertamento a mani della destinataria e tempestivo il deposito dellarelata di notifica, ai sensi dell’art. 58, comma 2, D.lgs. n. 546/1992.5. La contribuente propone ricorso per cassazione, affidandosi a tremotivi. L’Agenzia delle Entrate deposita controricorso.6. La ricorrente ha depositato memorie illustrative il 12/10/2025.7. Con ordinanza interlocutoria dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte disponeval’acquisizione dei fascicoli di merito.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360,primo comma, n.3 c.p.c.., la contribuente censura la violazione o falsaapplicazione dell’art. 32, punto 1, d.lgs. 546/1992, nonché la falsaapplicazione dell’art. 58, punto 2, d.lgs. 546/1992, per omessaproduzione del documento costituito dalla prova della notificadell’avviso di accertamento, tardivamente prodotto/esibito soltanto nelcorso del giudizio di appello all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360,primo comma, n. 3 c.p.c., la contribuente deduce la violazione o lamancata applicazione dell’art. 34 d.lgs. 546/1992, per aver laCommissione Tributaria Regionale provveduto con immediatezza alladecisione della causa, nonostante la prospettata querela di falsoavverso la ricevuta postale esibita dall’Agenzia delle entrate.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art.360,primo comma, n. 3 c.p.c., la contribuente deduce la violazione o lamancata applicazione dell’art. 53 d.lgs. 546/1992, in relazione all’art.Numero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026360, comma 1, n. 3 c.p.c., per la mancata indicazione dettagliata ditutte le parti del giudizio nell’atto di appello.4. In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità delricorso, sollevata dalla controricorrente, per genericità e difetto dispecificità.4.1. L’eccezione è infondata.4.2. L’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., va interpretato alla lucedella pronuncia della Corte a Sezioni Unite, 18/3/2022, n. 8950 (cfr.anche Cass. sez. 1, 2/5/2023, n.11325 in relazione ad un criteriointerpretativo elastico); non vi è un obbligo di integrale trascrizionedegli atti, bensì la puntuale indicazione del contenuto e la segnalazionedella loro presenza nel fascicolo di merito. Tale interpretazione ècoerente con la giurisprudenza della Corte Edu (in particolare, sent.Succi et al.c. Italia del 28 ottobre 2021, che ha ribadito la necessità dievitare che il rispetto del requisito formale incida negativamente sullasostanza del diritto conteso).Nell’ottica del superamento di un’interpretazione meramenteformalistica, dunque, la lettura complessiva dei motivi di ricorso,separatamente proposti, così come articolati dalla contribuente al finedi sostenere la violazione o la falsa applicazione della legge, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.., consente di individuare lenorme di legge che si assumono violate e le ragioni sottese alledenunciate censure, laddove si ponga particolare attenzione alleargomentazioni esposte ad illustrazione di quanto indicato in rubrica,consentendo alla Corte di esercitare il proprio sindacato con riferimentoalle violazioni di legge rilevate, e, prima ancora, garantendo il rispettodelle regole processuali.5. Il primo motivo di ricorso è infondato.5.1. Secondo la prospettazione della ricorrente, l’Agenzia delleentrate nel costituirsi nel primo grado di giudizio non ha fatto alcunNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026riferimento alla prova della notifica dell’avviso di accertamento, né insede di costituzione in grado di appello ha provveduto a depositare,nemmeno in fotocopia, la relata in questione che, invece, ha prodottotardivamente in grado di appello all’udienza di trattazione.5.2. Nel caso di specie si applica il disposto dell’art. 58 del d.lgs.546/1992 nella versione antecedente all’entrata in vigore -il 4 gennaio2024- del d.lgs. 220/2023, in quanto il giudizio di primo grado è statointrodotto in data antecedente a tale data poiché si è concluso consentenza (n. 22296/45/2015) resa nell’anno 2015.Con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha, infatti, chiaritoche l’immediata operatività del novellato art. 58 del citato d.lgs. aigiudizi incardinati in secondo grado successivamente all’entrata invigore del d.Lgs. n. 220/2023 (art. 1, comma 1, lett. bb) d.lgs. 30dicembre 2023 n. 220) lede la posizione processuale della parte che,confidando nella previgente formulazione dell’art. 58, abbia scelto,durante il primo grado di giudizio iniziato prima del 4 gennaio 2024, didifferire il deposito dei documenti al secondo grado di giudizio o di noncostituirsi in primo grado.5.3. Deve poi precisarsi che, secondo la costante giurisprudenza diquesta Corte (cfr. da ultimo Cass. sez. V, 11/09/2025, n. 27901), allaluce del principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n.546/ 1992 – in forza del quale, nel rapporto fra norma processualecivile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest’ultima -,nel grado di appello del giudizio tributario non opera la preclusione dicui all’art. 345, terzo comma, c.p.c.5.4. La materia è dunque regolata dall’art. 58, comma 2, del citatod.lgs., che consentiva alle parti di produrre liberamente nuovidocumenti in sede di gravame, anche se preesistenti al giudizio diprimo grado, indipendentemente dal fatto che la mancata produzionenel grado pregresso fosse stata determinata o meno da causa ad esseNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026non imputabile (cfr. Cass., se.z 5, 19/10/2025, n. 27831; Cass.8/05/2024, n. 12498; Cass. 28/06/2022, n. 20613; Cass. 21/10/2021,n. 29470; Cass. 24/06/2021 n. 18103).L’art. 58 del d.lgs. 546/1992, ratione temporis vigente, consentiva,dunque, la produzione di documenti in appello, anche se preesistenti,a prescindere dalla prova della non imputabilità in relazione all’omessodeposito in primo grado, ma nel rispetto dei termini di cui all’art. 32,del d.lgs. 546/1992, in virtù del richiamato di cui all’art. 61 del citatodecreto.Nel caso in esame, la notifica dell’avviso di accertamento (conconsegna a mani proprie in data 30/6/2010 e spedizione dellacomunicazione di avvenuta notifica in pari data) è stata allegata all’attodi appello e, pertanto, risulta depositata nei termini prescritti dall’art.32 del d.lgs. 546/1992 e poi esibita in originale all’udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] nel quale la causa veniva assunta in decisione.In definitiva, non sussiste la violazione prospettata dalla ricorrentein ordine alla tardività del deposito del documento, perchétempestivamente prodotto, né sussiste la violazione dedotta in ordinealla impossibilità di produrre detto documento in appello, perché l’art.58 d.lgs. 546/1992, prima della modifica normativa innanzi citata,consentiva il deposito di atti e documenti indipendentemente dalmomento della loro formazione e dalla imputabilità o meno alla partedel mancato deposito in primo grado.6. Il secondo motivo è infondato.6.1. La ricorrente deduce la “la violazione o la mancataapplicazione” dell’art 34 d.lgs. 546/1992 in relazione all’art. 360comma 1, num. 3 c.p.c., ritenendo in sostanza che la CommissioneTributaria Regionale abbia errato nell’assumere la causa in decisionepiuttosto che rinviare per consentire la proposizione di querela di falsoavverso la relata di notifica dell’avviso di accertamento.Numero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/20266.2. Secondo il consolidato orientamento della Corte (Cass. sez. 3,26/7/2024, n. 20870), il vizio di violazione e falsa applicazione di leggeex art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., in considerazione deldisposto di cui all’art. 366, comma 1, num. 4), c.p.c., dev'esserededotto, a pena d'inammissibilità, con l'indicazione delle norme che siassumono violate e mediante la specifica indicazione delleargomentazioni giuridiche, contenute nella sentenza impugnata, che siritengono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dallaprevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazionecomparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentitoalla Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare ilfondamento della denunziata violazione.Nel caso in esame non soltanto non risultano espresse leargomentazioni giuridiche che la parte assume in contrasto con ladisposizione normativa sopra richiamata, ma la prospettazionedifensiva appare non conforme alla norma di legge che si assumeviolata.Ai sensi dell’art.34 d.lgs. 546/1992 il giudice tributario ha la facoltàdi disporre il differimento dell’udienza su istanza della parte interessataquando la sua difesa è resa particolarmente difficile a causa deidocumenti prodotti. Si tratta dunque di una facoltà -e non di unobbligo- da esercitare su istanza motivata di parte.Come risulta dal verbale di udienza allegato dalla ricorrentel’Agenzia delle entrate in sede di trattazione esibiva l’originale dellanotifica dell’avviso di accertamento che, per quanto innanzi esposto,aveva già allegato al ricorso in appello; dallo stesso verbale non risultauna espressa richiesta di differimento che, come detto, il giudice diappello aveva facoltà di accordare ma non era tenuto a disporre, bensìsoltanto la riserva di formulare querela di falso perché la firma non siNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026riteneva riconducibile alla destinataria; peraltro, la parte non hanemmeno dato conto di aver successivamente presentato la querela difalso e quale sia stato l’esito dell’eventuale giudizio.Non è dunque configurabile alcuna violazione della norma di dirittorichiamata, nel senso della negazione o del fraintendimento delsignificato della norma astratta esistente o nell’affermazionedell’esistenza di una norma astratta in realtà non esistente, né siriscontra la falsa applicazione delle norme di diritto (il c.d. vizio disussunzione), ben potendo il giudice di appello riservare la decisioneall’udienza di trattazione in assenza di richieste di diverso contenutodelle parti presenti.7. Il terzo motivo è inammissibile.7.1. La ricorrente si duole della mancata indicazione dettagliatanella sentenza di appello di tutte le parti del giudizio di primo grado edin particolare di Equitalia.La censura è generica poiché la parte espone unicamente laviolazione dell’art. 53 l.gs. 546/1992, rubricato “Forma dell’appello”,senza svolgere puntuali argomentazioni.Se è vero che (cfr. Cass. sez. Unite, sent. n. 11676/2024) in temadi processo tributario con pluralità di parti, il disposto dell'art. 53,comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 non fa venir meno la distinzione tracause inscindibili, scindibili e dipendenti, delineata dalle regoleprocessuali civilistiche in base agli artt. 331 e 332 c.p.c., partericorrente non indica in modo specifico quale sia la violazione cheritiene rilevante nel caso di specie, se trattasi di mero errore materiale,piuttosto che di omessa notifica dell’appello nei confronti di EquitaliaSud S.p., ora [OSCURATO:PERSONA], e, comunque, non precisaquale sia la posizione processuale di quest’ultima, per cui non consentealla Corte di esaminare il vizio effettivamente denunciato.8. In definitiva, il ricorso va rigettato.Numero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/20268.1. L’infondatezza del ricorso consente di ritenere assorbitieventuali profili di inammissibilità per irregolarità della notifica neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in virtù del principio della ragionevole duratadel processo, derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertàfondamentali, che escludono di dover dar corso ad un inutile dispendiodi energie processuali per conseguire l'osservanza di formalitàsuperflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare ilrispetto effettivo del principio del contraddittorio, di assicurare inconcreto garanzie di difesa e la partecipazione, in condizione di parità,dei soggetti nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti delladecisione (Cass., sez. III, 2/09/2025, n. 24354, che richiama sul puntoCass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515;10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106).9. Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno poste a caricodella ricorrente.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.La Corte P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese in favoredell’Agenzia delle entrate, spese che liquida nella misura di euro1.500,00 a titolo di compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributoNumero registro generale 3797/2018Numero sezionale 4249/2026Numero di raccolta generale 18698/2026Data pubblicazione 09/06/2026unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 19 maggio 2026La PresidenteRoberta Crucitti