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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22326/2023

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o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 318, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 avverso la sentenza n. 819/22/16 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 4 aprile 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Puglia , sezione staccata di Lecce, accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti e l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale diLecce che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES e IRAP per l’annod’imposta 2007 .

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo.

I contribuenti resistonocon controricorso e propongono ricorso incidentale,sulla base di tre motivi.

Considerato che: Va preliminarmente rilevato chei contribuent i ha nno depositato istanza con la quale, dichiarando di voler valutare la possibilità di avvalersidella definizione agevolata delle liti fiscali, hanno chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo.

L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

Il termine del 10 luglio 20 23 è stato prorogato sino al 10 ottobre 2023 dall’art. 20 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34.

Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di liquidatore e legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia n. 318, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti e ricorrenti incidentali – Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 avverso la sentenza n. 819/22/16 della Commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, depositata il 4 aprile 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile2023 dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Puglia , sezione staccata di Lecce, accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti e l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate contro la decisione della Commissione tributaria provinciale diLecce che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento relativo ad IRES e IRAP per l’annod’imposta 2007 . Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, con un motivo. I contribuenti resistonocon controricorso e propongono ricorso incidentale,sulla base di tre motivi. Considerato che: Va preliminarmente rilevato chei contribuent i ha nno depositato istanza con la quale, dichiarando di voler valutare la possibilità di avvalersidella definizione agevolata delle liti fiscali, hanno chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce che «Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il termine del 10 luglio 20 23 è stato prorogato sino al 10 ottobre 2023 dall’art. 20 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34. Sulla base delle disposizioni sopra richiamate, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre 2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. La Corte sospende il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così d
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