CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16172/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21258-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4281/15/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di deduzione spese non inerenti; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che con l'unico motivo si propone censura ex art. 360 n. 3 per falsa applicazione art. 18 e 53 d.lgs. n. 546/1992, per aver la CTR ritenuto inammissibile l'appello in assenza di motivi specifici di critica al decirum; che, in tema di contenzioso tributario, è ammissibile l'appello che riproponga le argomentazioni disattese in primo grado, poiché invero, trattasi di motivi gravame sufficientemente specifici e riferiti alla ratio decidendi della sentenza di primo di grado contenendo quella necessaria "parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, miri ad incrinarne il fondamento logico - giuridico" (Cass. sez. un. n. 23299 del 2011; da ultimo, Cass., sez. un., n.27199 del 2017).; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia — Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese nel presente grado di giudizio. Così de