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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08837/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'inosservanza di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, poiché l'escussione della persona offesa non sarebbe stata preceduta dagli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. nonostante fosse imputata «in analogo procedimento a parti inverse» - è generico perché: - «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); - la sentenza impugnata ha dato conto della perfetta corrispondenza al narrato della persona offesa di quanto rassegnato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (evidenziando come ella abbia assistito all'intero svolgersi dell'aggressione) ed ha richiamato, altresì, la documentazione medica acquisita (inerente alle lesioni patite dall'offeso); - e sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente poiché nulla ha esposto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2023 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 612 e 582 cod. pen.; ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che denuncia l'inosservanza di norme processuali poste a pena di inutilizzabilità, poiché l'escussione della persona offesa non sarebbe stata preceduta dagli avvisi di cui all'art. 64, comma 3, cod. proc. pen. nonostante fosse imputata «in analogo procedimento a parti inverse» - è generico perché: - «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali [...], pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo» chiarire l'incidenza di essi «sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (cfr. Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01); - la sentenza impugnata ha dato conto della perfetta corrispondenza al narrato della persona offesa di quanto rassegnato dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (evidenziando come ella abbia assistito all'intero svolgersi dell'aggressione) ed ha richiamato, altresì, la documentazione medica acquisita (inerente alle lesioni patite dall'offeso); - e sotto tale profilo il ricorso è del tutto carente poiché nulla ha esposto; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
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