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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 16939/2026

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della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomentiche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto privi di un effettivo confronto con la complessità delle corretteargomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimentoimpugnato;che, infatti, il Giudice di seconde cure, ha congruamente esposto le ragioni di fatto e di dirittoper cui, facendo esatta applicazione dei richiamati principi consolidati nella giurisprudenza dilegittimità, deve ritenersi pienamente integrato il reato di cui all’art. 648 cod. pen.che, nel caso di specie, plurimi elementi depongono in modo univoco per la provenienzaillecita dei beni culturali — in particolare, monete — rinvenuti nella disponibilità dell’imputato,il quale non ha fornito alcuna prova idonea a giustificarne il possesso legittimo, rilevandoaltresì, a ulteriore conferma di tale conclusione, la presenza, in capo all’odierno ricorrente, diprecedenti specifici per la medesima tipologia di reato, nonché l’assenza di qualsivogliaqualifica o attività professionale idonea a giustificare, anche solo in via astratta, il possessodei predetti beni (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata);considerato, altresì, che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimitàperché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esenteda vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito (per tutte: Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione dilegge e del vizio di motivazione con riferimento all’art. 53 l. 689/81, non è consentito in sededi legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagina dellasentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nelmotivo di ricorso, se incompleto o comunque non corretto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 648 cod. pen., è indeducibile poiché fondato su argomentiche si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmentedisattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto privi di un effettivo confronto con la complessità delle corretteargomentazioni logiche e giuridiche poste a base della decisione del provvedimentoimpugnato;che, infatti, il Giudice di seconde cure, ha congruamente esposto le ragioni di fatto e di dirittoper cui, facendo esatta applicazione dei richiamati principi consolidati nella giurisprudenza dilegittimità, deve ritenersi pienamente integrato il reato di cui all’art. 648 cod. pen.che, nel caso di specie, plurimi elementi depongono in modo univoco per la provenienzaillecita dei beni culturali — in particolare, monete — rinvenuti nella disponibilità dell’imputato,il quale non ha fornito alcuna prova idonea a giustificarne il possesso legittimo, rilevandoaltresì, a ulteriore conferma di tale conclusione, la presenza, in capo all’odierno ricorrente, diprecedenti specifici per la medesima tipologia di reato, nonché l’assenza di qualsivogliaqualifica o attività professionale idonea a giustificare, anche solo in via astratta, il possessodei predetti beni (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata);considerato, altresì, che lo stesso motivo non è consentito dalla legge in sede di legittimitàperché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri divalutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esenteda vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento;che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi difatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce la ricorrenza del vizio di violazione dilegge e del vizio di motivazione con riferimento all’art. 53 l. 689/81, non è consentito in sededi legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo diappello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato a pagina dellasentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nelmotivo di ricorso, se incompleto o comunque non corretto;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]