CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022
Cassazione n. 14124/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 11/03/2021, riformava parzialmente (mitigando il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto) la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Bari, in data 17/12/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Simona in relazione ai reati di rapina pluriaggravata in danno di SANTANGELO Francesco, porto abusivo di arma da sparo e sequestro di persona a lei ascritti in concorso; nonché al risarcimento dei danni subiti dalla costituita parte civile. Propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione nella valutazione della prova indiziaria. Con memoria ritualmente trasmessa, la difesa sviluppa le doglianze prospettate con l'impugnazione. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. D'altra parte, la Corte territoriale ha tutt'altro che illogicamente valorizzato, a sostegno della decisione di conferma dell'affermazione di penale responsabilità, una serie di convergenti risultanze (presenza della [OSCURATO:PERSONA] in casa della persona offesa, dove lavorava come collaboratrice domestica; anomala reazione della ricorrente al racconto della rapina; manifestazione di una conoscenza delle modalità di immobilizzazione della persona offesa eccedenti quanto riferitole da quest'ultima; asportazione della somma di 20.000 Euro nascosti nell'unica scatola di scarpe aperta dai rapinatori tra le circa quaranta presenti nell'armadio, individuazione nota al solo SANTANGELO e alla ricorrente; disattivazione del sistema di allarme; assenza di segni di effrazione sulle porte; ecc.). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] e stensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'AGO