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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10207/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; visti i motivi aggiunti; Ritenuto che il ricorso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le violazioni in materia di disciplina penale degli stupefacenti, nonché delle modalità non omogenee delle relative condotte, e quindi di caratteristiche tali da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti di puro merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che tale declaratoria preclude l'esame dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] VETEREdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminato il ricorso; visti i motivi aggiunti; Ritenuto che il ricorso investe il tema della unicità di disegno criminoso, esclusa dal giudice dell'esecuzione alla stregua di valutazione logica e aderente al dato normativo; che tale valutazione è infatti saldamente ancorata al rilievo della notevole distanza temporale tra le violazioni in materia di disciplina penale degli stupefacenti, nonché delle modalità non omogenee delle relative condotte, e quindi di caratteristiche tali da rendere implausibile l'esistenza di un'anticipata e unitaria deliberazione; che, a confutazione, il ricorrente sviluppa argomenti di puro merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che tale declaratoria preclude l'esame dei motivi aggiunti (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.), da ciò derivando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10207/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris