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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 12024/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 19725/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 442/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda di Alfonso, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], inibì ai convenuti Rosario e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di aggravare la servitù di passo di cui godeva il fondo di quest’ultimi, mediante il transito di autocarri o autoarticolati, avendo modificato la destinazione del loro fondo da agricola a industriale.

La Corte d’appello di Salerno rigettò l’appello avanzato dai convenuti.

Giovanni, Rosario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria doglianza.

Gli intimati resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1067 e 1100 cod. civ., assumendo che la strada di cui si discute era di comune proprietà di tutti i frontisti e, pertanto, gli esponenti avevano la qualità di comunisti, tosto che godere del solo diritto reale di servitù su cosa aliena.

La censura non merita accoglimento.

La Corte d’appello ha affermato essere incontestabile, alla luce delle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado - in cui veniva chiesto anche l’adozione di misure di protezione-, che gli attori avevano formulato una domanda di aggravamento della servitù ex art. 1062, la cui esistenza era stata, in ragione della difesa svolta, pacificamente ammessa dalla difesa convenuta, che aveva solo negato l’intervenuto aggravamento con le sue argomentazioni di merito .

I ricorrenti, non confrontandosi con la riportata motivazione, la quale ha stabilito essere non controversa la natura del diritto di cui sidiscute, sollecitano oggi un inammissibile vaglio su un punto divenuto intangibile.

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, anche in relazione all’attività difensiva svolta dai controricorrenti al fine di resistere nel subprocedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata (siccome richiesto dai controricorrenti con la memoria).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 19725/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 442/2022 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/04/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento della domanda di Alfonso, Antonio e [OSCURATO:PERSONA], inibì ai convenuti Rosario e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di aggravare la servitù di passo di cui godeva il fondo di quest’ultimi, mediante il transito di autocarri o autoarticolati, avendo modificato la destinazione del loro fondo da agricola a industriale. La Corte d’appello di Salerno rigettò l’appello avanzato dai convenuti. Giovanni, Rosario, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria doglianza. Gli intimati resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. I ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1067 e 1100 cod. civ., assumendo che la strada di cui si discute era di comune proprietà di tutti i frontisti e, pertanto, gli esponenti avevano la qualità di comunisti, tosto che godere del solo diritto reale di servitù su cosa aliena. La censura non merita accoglimento. La Corte d’appello ha affermato essere incontestabile, alla luce delle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado - in cui veniva chiesto anche l’adozione di misure di protezione-, che gli attori avevano formulato una domanda di aggravamento della servitù ex art. 1062, la cui esistenza era stata, in ragione della difesa svolta, pacificamente ammessa dalla difesa convenuta, che aveva solo negato l’intervenuto aggravamento con le sue argomentazioni di merito . I ricorrenti, non confrontandosi con la riportata motivazione, la quale ha stabilito essere non controversa la natura del diritto di cui sidiscute, sollecitano oggi un inammissibile vaglio su un punto divenuto intangibile. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo, anche in relazione all’attività difensiva svolta dai controricorrenti al fine di resistere nel subprocedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata (siccome richiesto dai controricorrenti con la memoria). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.
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