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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42497/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine al ritenuto concorso di persone nel delitto di cessione di sostanza stupefacente è riproduttivo di analoga questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le discrasie esistenti tra la versione resa dal ricorrente e quanto emergente dalle verbalizzazione degli investigatori che avevano dato conto di un'attività concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Maikol nell'attività di cessione della sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente tenta di accreditare una differente ricostruzione degli eventi nel dettaglio descritti dagli investigatori e valorizzati in sentenza con completezza e logicità, operazione non consentita in sede di legittimità specie allorché viene fatto diretto riferimento agli atti processuali a cui si vorrebbe assegnare un differente significato; osservato che, in ordine alla parte del motivo attraverso cui si censura la decisione per aver omesso di valutare il marginale ruolo del ricorrente ex art. 114 cod. pen., nessun riferimento al riguardo viene effettuato nei motivi di gravame, così risultando il motivo, in parte qua, indeducibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine al ritenuto concorso di persone nel delitto di cessione di sostanza stupefacente è riproduttivo di analoga questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in risalto le discrasie esistenti tra la versione resa dal ricorrente e quanto emergente dalle verbalizzazione degli investigatori che avevano dato conto di un'attività concorsuale del [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Maikol nell'attività di cessione della sostanza stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente tenta di accreditare una differente ricostruzione degli eventi nel dettaglio descritti dagli investigatori e valorizzati in sentenza con completezza e logicità, operazione non consentita in sede di legittimità specie allorché viene fatto diretto riferimento agli atti processuali a cui si vorrebbe assegnare un differente significato; osservato che, in ordine alla parte del motivo attraverso cui si censura la decisione per aver omesso di valutare il marginale ruolo del ricorrente ex art. 114 cod. pen., nessun riferimento al riguardo viene effettuato nei motivi di gravame, così risultando il motivo, in parte qua, indeducibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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