CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 23553/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La corte di appello di Milano con sentenza in data 21 settembre 2021 confermava la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale di Milano in data 4 luglio 2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: -Nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione in relazione alla responsabilità dell'imputato (primo motivo); -Nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione in relazione alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. (secondo motivo); -Nullità della sentenza, ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p., per mancanza di motivazione in relazione alla pericolosità attuale, posta a fondamento della misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato (terzo motivo). Il ricorso è inammissibile. Infatti, esso risulta interamente fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E, nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti di cui in motivazione ha già esposto come potesse affermarsi la responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina, sulla base delle dichiarazioni delta persona offesa, motivatamente ritenute attendibili, anche perché confortate dall'ammissione resa dallo stesso prevenuto. Ancora, non sussiste alcuno dei vizi dedotti con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., in quanto il secondo giudice ha logicamente respinto la richiesta della difesa, per un verso considerando la somma corrisposta alla vittima inidonea a rappresentare riparazione integrale dei danno, e per altro evidenziando come essa fosse stata già valutata ai fini della concessione delle generiche. Sicché, le argomentazioni apportate paiono evidentemente lineari, e dunque immuni dalle censure avanzate. La sentenza impugnata ha ampiamente motivato anche sulla questione dedotta con il terzo motivo di ricorso. Si è infatti giunti ad applicare la misura di sicurezza di cui all'art. 235 c.p., sulla base della spiccata capacità delinquenziale dell'imputato, desunta dalle plurime condanne subite: tale contesto è stato considerato chiaro indice di pericolosità sociale, idoneo a giustificare l'espulsione dal territorio dello Stato. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEP33rfATO [OSCURATO:PERSONA] ; rnIA [OSCURATO:PERSONA] A OSTINACCHI