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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 febbraio 2026

Cassazione n. 08261/2026

Testo disponibile della fonte

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CIACCI, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 79/2024 della CORTE D’APPELLO diSALERNO, depositata il 19/03/2024 R.G.N. 82/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16091/2024Numero di raccolta generale 8261/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno hDaat a pubblicazione 02/04/2026accolto il gravame proposto dall’Inps e, in riforma dellapronuncia emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, harigettato il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto lacondanna dell’Istituto previdenziale alla corresponsione in suofavore dell’assegno sociale a decorrere dalla data dipresentazione della domanda amministrativa.1.2.

Il Tribunale, premesso che l’Inps aveva respinto l’istanzapoiché il richiedente risultava proprietario di beni immobili a suadisposizione e non locati, ha affermato che tale circostanza nonrappresentava elemento ostativo all’accoglimento delladomanda di prestazione, poiché lo stato di bisogno necessarioper il conseguimento dell’assegno sociale poteva essere esclusosoltanto in presenza di un patrimonio produttivo di reddito.1.3.

La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che la disponibilitàdi beni immobili non locati giustificasse la reiezione delladomanda perché alla formazione del reddito rilevante ai fini delriconoscimento del diritto all’assegno sociale concorrono i redditidi qualsiasi natura, fra i quali deve farsi rientrare anche il redditofondiario, indipendentemente dalla fruttuosità del benederivante dalla percezione di canoni di locazione.2.

Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a due motivi.L’Inps ha resistito mediante controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.3.

All’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.Numero registro generale 16091/2024RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 8261/20261.

Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primDoat a pubblicazione 02/04/2026comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermatoche Baccaro era pieno proprietario di diverse unità immobiliaritenute a sua disposizione e non locate, da cui ha desuntol’insussistenza in capo al medesimo di uno stato di bisogno nonaltrimenti rimediabile.Il ricorrente evidenzia che, in realtà, dalle visure catastalirichiamate dalla Corte d’appello si evince in modo inconfutabileche egli è proprietario esclusivo solo del terreno identificato nelcatasto del Comune di Castellabate al foglio 26 particella 339,mentre gli altri immobili sono in comproprietà indivisa con ilproprio germano.

Deduce, quindi, che la Corte territoriale haoperato una valutazione imprudente delle visure catastaliallegate e che l’errore dalla stessa commesso è statodeterminante, in quanto il gravame dell’Inps è stato accoltoproprio per l’erronea lettura di tali visure.

Sostiene altresì che laCorte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c.,catastali, di certo avrebbe adottato una sentenza opposta aquella impugnata, in quanto l’Istituto non aveva fornito alcunaprova del paventato reddito ostativo alla concessionedell’assegno sociale.2.

Il motivo è inammissibile giacché, sebbene in apparenzaformulato prospettando l’esistenza di un vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, esso mira in realtà a proporre unaricostruzione dei fatti contrastante con quella della sentenzaimpugnata e, nella sostanza, a chiedere a questa Corte unriesame del merito della controversia.2.1.

In punto di fatto la Corte d’appello ha rilevato che a coNrurmeedroo re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026dell’istanza amministrativa Baccaro non aveva allegato Naulmceuron dai r accolta generale 8261/2026documentazione reddituale, mentre l’istruttoria condottDaat a pubblicazione 02/04/2026dall’Inps aveva consentito di appurare che egli era pienoproprietario di un terreno seminativo arboreo in Castellabate, diun immobile in categoria A/2 avente consistenza di 6,5 vani per122 mq. in Castellabate contrada Annunziata, di tre unitàcategoria C/2 rispettivamente di 15mq., 17mq. e 15 mq., diun’altra unità immobiliare categoria C/6 per 31 mq., e di un altroappartamento di 5 vani in categoria A/2 per 82 mq. (v. pag. 4della sentenza impugnata).La Corte territoriale ha ritenuto, quindi, che tale rilievogiustificasse la reiezione della domanda perché, considerato cheil presupposto della misura in esame consiste nella ricorrenza diuno stato di bisogno altrimenti non rimediabile, era emerso chela parte era titolare di “immobili tenuti a disposizione e nonlocati”.In particolare, ha osservato che, ai sensi dell’art. 3 della l. n.335 del 1995, alla formazione del reddito rilevante ai fini delriconoscimento del diritto all’assegno sociale concorrono i redditidi qualsiasi natura, al netto dell’imposizione fiscale econtributiva, fra i quali deve farsi rientrare anche il redditofondiario, indipendentemente dalla fruttuosità del bene.Ha sottolineato, inoltre, che alla fattispecie in esame nonpossono essere applicati i principi interpretativi affermati dallagiurisprudenza di legittimità a proposito dell’irrilevanza, ai finidell’accertamento dello stato di bisogno, della rinuncia delrichiedente all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile,trattandosi di principi non utilizzabili per sostenere che anche inpresenza di condizioni patrimoniali non produttive di reddito(proprietà di immobili non locati) il richiedente possa versare ineffettivo stato di bisogno ed in condizione di non autosufficNiuemnerzoa re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026economica.

Numero di raccolta generale 8261/20262.2.

Secondo il fermo indirizzo di questa Corte, mediante ricorsDoat a pubblicazione 02/04/2026per cassazione una questione di violazione odi falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsiper una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché sialleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori deilimiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (v.

Cass. n. 27000 del 2016; in senso conforme v.Cass. n. 1229 del 2019 e Cass. n. 6774 del 2022).Con la proposizione del ricorso per cassazione, dunque, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed insé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle proveè sottratto al sindacato di legittimità.

Nell’ambito diquest’ultimo, invero, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sottoil profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame ela valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (v.

Cass. n. 9097 del 2017).2.3.

È evidente che la violazione di legge di cui si duole ilricorrente si traduce, in realtà, in una richiesta di controllo suidocumenti prodotti in giudizio e già vagliati dalla Corte d’apNupmeerlolo re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026(cioè, nella specie, le visure catastali), rispetto ai quali laN upmaerro tdei r accolta generale 8261/2026intende sollecitare un riesame degli accertamenti compiuti daDalt a pubblicazione 02/04/2026giudice di merito che, tuttavia, esula dai poteri del giudice dilegittimità.

La censura in esame, difatti, mira a sconfessarel’accertamento fattuale posto a base alla decisione impugnataadducendo che il patrimonio immobiliare è meno consistente diquanto accertato dalla Corte territoriale, ma è innegabile che,per tale via, il ricorrente pretende di contrapporreall’apprezzamento della Corte d’appello una propria valutazionedi segno discordante, il che non è consentito in questa sede.Al riguardo, è utile aggiungere che il cattivo esercizio del poteredi apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorsoper cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigmadell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (che attribuisce rilievoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti epresenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132,n. 4), c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante (v.

Cass. n. 11892 del 2016; è conforme Cass. n.23153 del 2018).2.4.

Quanto alla prospettata violazione dell’art. 2697 c.c.,questa Corte ha statuito che l’inosservanza del precettocontenuto nella citata disposizione è censurabile per cassazioneai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trNau mfaertot rie gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggeNtutmoe ro ddi ir accolta generale 8261/2026censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle provDeat a pubblicazione 02/04/2026proposte dalle parti (v.

Cass. n. 11395 del 2018).Quanto al caso di specie, nella sentenza impugnata si affermache è a carico dell’odierno ricorrente l’onere, peraltro rimastonel concreto insoddisfatto, di dimostrare la sussistenza dellecondizioni per fruire dell’assegno sociale (v. pag. 4).Tale affermazione è in sé corretta, in quanto è evidente chel’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazioneoggetto di domanda spetta proprio al richiedente che ha agitoin giudizio (v.

Cass. n. 23477 del 2010, secondo cui, in temadi assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n.335 del 1995, spetta all’interessato che ne abbia fatto istanzal’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale,determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla leggespeciale).Va escluso, quindi, che la decisione impugnata sia incorsa nellalamentata violazione di legge, avendo correttamente fattoapplicazione del criterio di riparto dell’onere della prova sancitodall’art. 2697 c.c.3.

Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., la violazione dell’art. 3,comma 6, della l. n. 335 del 1995, nonché dell’art. 26 della l. n.153 del 1969, per avere la Corte d’appello erroneamenteaffermato che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegnosociale, vanno presi in considerazione non solo i redditi effettivi,ma anche quelli potenzialmente percepibili.A giudizio del ricorrente, tale affermazione sarebbe in contrastocon l’indirizzo interpretativo in base al quale l’unico requisito perconseguire la prestazione in esame è lo stato di bisogno effettivodel titolare desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienNuzmae rod rie gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stNaumbeirloi tdoi r accolta generale 8261/2026dalla legge, mentre sono irrilevanti eventuali altri indici dDait a pubblicazione 02/04/2026autosufficienza economica o redditi potenziali.Il ricorrente, inoltre, ribadisce che la Corte territoriale haritenuto produttivo di reddito il proprio patrimonio immobiliare,che tuttavia, in realtà, è pari solo al 50% di quello consideratodai Giudici di merito, posto che gli altri immobili in comproprietàcon il germano sono adibiti a principale abitazione del nucleofamiliare di ognuno dei due comproprietari.

Osserva, peraltro,che l’immobile adibito ad abitazione non può essere valutato aifini del calcolo dei redditi, come confermato anche dall’art. 26della l. n. 153 del 1969.4.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.4.1.

È inammissibile laddove mira nuovamente a mettere indiscussione l’accertamento di fatto compiuto dalla Corted’appello in ordine alle unità immobiliari di cui dispone ilricorrente.

Si tratta, come già rilevato nello scrutinio della primadoglianza, di un profilo della decisione sottratto al sindacato dilegittimità, giacché attiene all’esercizio del potere diapprezzamento delle prove di tipo non legale operato dal giudicedi merito.4.2.

È infondato, invece, laddove sostiene che la Corteterritoriale, al fine di valutare lo stato di bisogno, ha preso inconsiderazione anche i redditi potenzialmente percepibili dalsoggetto che richiede la prestazione.Giova ricordare che l’assegno sociale previsto dall’art. 3, comma6, della l. n. 335 del 1995, è una prestazione in denaro chel’Inps eroga, su domanda, ai soggetti di età superiore asessantacinque anni (dal 1° gennaio 2019, superiore asessantasette anni) che versano in disagiate condizionieconomiche, in quanto sono sprovvisti di reddito Noum erolo re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026percepiscono in misura inferiore alla soglia stNaumbeirloi tdai r accolta generale 8261/2026annualmente dalla legge nell’ammontare massimo dello stessDoat a pubblicazione 02/04/2026assegno in oggetto.

Tale provvidenza viene riconosciutaindipendentemente dalla circostanza che il beneficiario sia statoun lavoratore e, quindi, ha natura meramente assistenziale (cfr.Corte cost., sent. n. 137 del 2021, punto 8.2.1 del “Consideratoin diritto”).L’art. 3, comma 6, cit., individua con precisione i redditi rilevantiai fini del calcolo del requisito reddituale necessario peraccedere alla prestazione in oggetto.

Per quanto qui rileva, essocosì dispone: «… Alla formazione del reddito concorrono iredditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, diqualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quellisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad impostasostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma delcodice civile.

Non si computano nel reddito i trattamenti di finerapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamentistessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre aformare reddito la pensione liquidata secondo il sistemacontribuivo ai sensi dell’art. 1, comma 6, a carico di gestioni edenti previdenziali pubblici e privati che gestiscono formepensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzodella pensione medesima e comunque non oltre un terzodell’assegno sociale».In sostanza, la norma detta una regola generale di carattereampio e tendenzialmente omnicomprensivo, secondo la qualeper la formazione del reddito rilevante devono considerarsi iredditi “di qualsiasi natura”, inclusi quelli esenti da imposte efinanche gli assegni alimentari.

A questa regola generNaulmee ros rie gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026affianca la previsione di alcune specifiche eccezioni, quali Niul mte.rfo. dri. r accolta generale 8261/2026e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette Daat a pubblicazione 02/04/2026tassazione separata, il proprio assegno e il reddito della casa diabitazione.

Neppure concorre a formare reddito la pensioneliquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1,comma 6, della stessa l. n. 335 del 1995, a carico di gestioni edenti previdenziali pubblici e privati che gestiscono formepensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzodella pensione medesima e comunque non oltre un terzodell’assegno sociale.La descritta struttura della norma porta a ritenere che le ipotesidi esclusione dal computo del reddito rilevante sono eccezionalirispetto alla regola generale e, quindi, sono da considerarsitassative e non estensibili a casi diversi da quelli esplicitamenteindicati.

Ai fini che qui interessano, in particolare, va osservatoche l’art. 3 cit. esclude dal computo il reddito della casa diabitazione, con la conseguenza che, in base al menzionatocriterio interpretativo, deve reputarsi che i redditi derivanti daaltri fabbricati ad uso abitativo ma non adibiti a casa diabitazione vanno inclusi nel computo dei redditi del soggetto cherichiede l’assegno sociale.4.3.

Del resto, va rilevato che il comma 7 dell’art. 3 cit.rimanda, per quanto non diversamente disposto, alle previsioniin materia di pensione sociale di cui alla l. 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni.

Fra tali previsioniè di rilievo, ai fini che qui interessano, l’art. 26 della l. cit., oveè previsto che per la pensione sociale vanno considerati i redditiassoggettabili all’Irpef con esclusione, fra gli altri, del redditodella casa di abitazione.In proposito, questa Corte ha già avuto occasione di chNiuamreirroe re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026che, al fine di determinare il limite di reddito per l’accesNsuom earol ldai r accolta generale 8261/2026pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969Da,t a pubblicazione 02/04/202612 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cuiconteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad usoabitativo non locati, diversi dall’immobile adibito ad abitazioneprincipale, considerato che solo per quest’ultimo opera la derogastabilita dall’art. 26 della l. n. 153 del 1969 e che le sommecorrisposte a titolo di Imu non sono, in via generale, deducibilidall’Irpef, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 (v.Cass. n. 16006 del 2025).In particolare, è stato evidenziato che, in base all’art. 26 cit.,per valutare il requisito reddituale si devono considerare i«redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito dellepersone fisiche» escludendo dal computo il reddito della casa diabitazione.

A tale scopo rilevano, quindi, i redditi assoggettabiliad Irpef, cioè quelli che valgono a costituire la base imponibileIrpef.

Il fatto che, per evitare la doppia imposizione sui redditida fabbricati, sia stato previsto che i redditi medesimi sianotassati in ragione della sola imposizione dell’Imu e nondell’aliquota Irpef non vale ad escludere che i redditi dafabbricato concorrano a determinare la base imponibile Irpef,tanto più quando sia la base imponibile a rilevare ai fini delrequisito reddituale per il riconoscimento delle prestazioniprevidenziali (cfr. punti 2.6, 2.7 e 2.8 della motivazione).4.4.

Non ha pregio, infine, la tesi di parte ricorrente secondo cuil’opzione interpretativa seguita dalla Corte territoriale siporrebbe in contrasto con l’orientamento di questa Corte dilegittimità che, ai fini dell’accertamento del diritto allacorresponsione dell’assegno sociale, esclude dal computo iredditi solo potenziali (cfr. in particolare Cass. n. 1451N3um edroe rle gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/20262020, relativa ad una fattispecie in cui si discutevaN umdeerol ldai r accolta generale 8261/2026mancata richiesta, da parte dell’assistito, dell’assegno dDait a pubblicazione 02/04/2026mantenimento al coniuge separato, e Cass. n. 24954 del 2021,concernente la mancata richiesta, da parte dell’assistito,dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile).L’argomento non considera che, in realtà, il reddito dei fabbricatirilevante ai fini Irpef, di norma rappresentato dal reddito medioordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana (art.36, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986), non è soltantopotenziale e non coincide di per sé con il reddito costituito daicanoni eventualmente percepiti per la locazione dell’unitàmedesima.

Anzi, la Corte costituzionale ha precisato che lenorme che riferiscono il reddito dei fabbricati al canone locativohanno carattere eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria,che invece lo ricollega alla nozione di reddito ordinario medio, asua volta desunto dalle risultanze catastali (cfr.

Corte cost.,sent. 26 luglio 2000, n. 362, al punto 5 del “Considerato indiritto”).Di conseguenza, non è pertinente il richiamo al sopra ricordatoorientamento della giurisprudenza di questa Corte, incentratosul rilievo secondo cui né nella lettera né nella ratio dell’art. 3,comma 6, della l. n. 335 del 1995, si ricava alcuna indicazionecirca il fatto che lo stato di bisogno, affinché sia normativamenterilevante, debba essere anche incolpevole.

È ovvio, difatti, chel’infruttuosità degli immobili non locati, indipendentemente dalmotivo per cui ciò avviene, non esclude affatto che essi debbanoconsiderarsi produttivi di reddito imponibile a fini Irpef.5.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.6.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombNuemnerzoa re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026e vanno poste, quindi, a carico di parte ricorrentNeum. eroL dai r accolta generale 8261/2026liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullDaat a pubblicazione 02/04/2026scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n.147 del 2022), nonché del valore della causa.7.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 percompensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario perspese generali nella misura del 15% ed accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio2026La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CIACCI, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 79/2024 della CORTE D’APPELLO diSALERNO, depositata il 19/03/2024 R.G.N. 82/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16091/2024Numero di raccolta generale 8261/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Salerno hDaat a pubblicazione 02/04/2026accolto il gravame proposto dall’Inps e, in riforma dellapronuncia emessa dal Tribunale di Vallo della Lucania, harigettato il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto lacondanna dell’Istituto previdenziale alla corresponsione in suofavore dell’assegno sociale a decorrere dalla data dipresentazione della domanda amministrativa.1.2. Il Tribunale, premesso che l’Inps aveva respinto l’istanzapoiché il richiedente risultava proprietario di beni immobili a suadisposizione e non locati, ha affermato che tale circostanza nonrappresentava elemento ostativo all’accoglimento delladomanda di prestazione, poiché lo stato di bisogno necessarioper il conseguimento dell’assegno sociale poteva essere esclusosoltanto in presenza di un patrimonio produttivo di reddito.1.3. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che la disponibilitàdi beni immobili non locati giustificasse la reiezione delladomanda perché alla formazione del reddito rilevante ai fini delriconoscimento del diritto all’assegno sociale concorrono i redditidi qualsiasi natura, fra i quali deve farsi rientrare anche il redditofondiario, indipendentemente dalla fruttuosità del benederivante dalla percezione di canoni di locazione.2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso, affidato a due motivi.L’Inps ha resistito mediante controricorso.Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.3. All’esito della camera di consiglio dell’11 febbraio 2026, ilCollegio si è riservato di depositare ordinanza entro il terminedi sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo comma,c.p.c.Numero registro generale 16091/2024RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 697/2026Numero di raccolta generale 8261/20261. Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primDoat a pubblicazione 02/04/2026comma, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art.2697 c.c., per avere la Corte d’appello erroneamente affermatoche Baccaro era pieno proprietario di diverse unità immobiliaritenute a sua disposizione e non locate, da cui ha desuntol’insussistenza in capo al medesimo di uno stato di bisogno nonaltrimenti rimediabile.Il ricorrente evidenzia che, in realtà, dalle visure catastalirichiamate dalla Corte d’appello si evince in modo inconfutabileche egli è proprietario esclusivo solo del terreno identificato nelcatasto del Comune di Castellabate al foglio 26 particella 339,mentre gli altri immobili sono in comproprietà indivisa con ilproprio germano. Deduce, quindi, che la Corte territoriale haoperato una valutazione imprudente delle visure catastaliallegate e che l’errore dalla stessa commesso è statodeterminante, in quanto il gravame dell’Inps è stato accoltoproprio per l’erronea lettura di tali visure. Sostiene altresì che laCorte d’appello è incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c.,catastali, di certo avrebbe adottato una sentenza opposta aquella impugnata, in quanto l’Istituto non aveva fornito alcunaprova del paventato reddito ostativo alla concessionedell’assegno sociale.2. Il motivo è inammissibile giacché, sebbene in apparenzaformulato prospettando l’esistenza di un vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, esso mira in realtà a proporre unaricostruzione dei fatti contrastante con quella della sentenzaimpugnata e, nella sostanza, a chiedere a questa Corte unriesame del merito della controversia.2.1. In punto di fatto la Corte d’appello ha rilevato che a coNrurmeedroo re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026dell’istanza amministrativa Baccaro non aveva allegato Naulmceuron dai r accolta generale 8261/2026documentazione reddituale, mentre l’istruttoria condottDaat a pubblicazione 02/04/2026dall’Inps aveva consentito di appurare che egli era pienoproprietario di un terreno seminativo arboreo in Castellabate, diun immobile in categoria A/2 avente consistenza di 6,5 vani per122 mq. in Castellabate contrada Annunziata, di tre unitàcategoria C/2 rispettivamente di 15mq., 17mq. e 15 mq., diun’altra unità immobiliare categoria C/6 per 31 mq., e di un altroappartamento di 5 vani in categoria A/2 per 82 mq. (v. pag. 4della sentenza impugnata).La Corte territoriale ha ritenuto, quindi, che tale rilievogiustificasse la reiezione della domanda perché, considerato cheil presupposto della misura in esame consiste nella ricorrenza diuno stato di bisogno altrimenti non rimediabile, era emerso chela parte era titolare di “immobili tenuti a disposizione e nonlocati”.In particolare, ha osservato che, ai sensi dell’art. 3 della l. n.335 del 1995, alla formazione del reddito rilevante ai fini delriconoscimento del diritto all’assegno sociale concorrono i redditidi qualsiasi natura, al netto dell’imposizione fiscale econtributiva, fra i quali deve farsi rientrare anche il redditofondiario, indipendentemente dalla fruttuosità del bene.Ha sottolineato, inoltre, che alla fattispecie in esame nonpossono essere applicati i principi interpretativi affermati dallagiurisprudenza di legittimità a proposito dell’irrilevanza, ai finidell’accertamento dello stato di bisogno, della rinuncia delrichiedente all’assegno di mantenimento o all’assegno divorzile,trattandosi di principi non utilizzabili per sostenere che anche inpresenza di condizioni patrimoniali non produttive di reddito(proprietà di immobili non locati) il richiedente possa versare ineffettivo stato di bisogno ed in condizione di non autosufficNiuemnerzoa re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026economica. Numero di raccolta generale 8261/20262.2. Secondo il fermo indirizzo di questa Corte, mediante ricorsDoat a pubblicazione 02/04/2026per cassazione una questione di violazione odi falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsiper una erronea valutazione del materiale istruttorio compiutadal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché sialleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori deilimiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suoprudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbiaconsiderato come facenti piena prova, recependoli senzaapprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece avalutazione (v. Cass. n. 27000 del 2016; in senso conforme v.Cass. n. 1229 del 2019 e Cass. n. 6774 del 2022).Con la proposizione del ricorso per cassazione, dunque, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed insé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle proveè sottratto al sindacato di legittimità. Nell’ambito diquest’ultimo, invero, non è conferito il potere di riesaminare evalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sottoil profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame ela valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee adimostrare i fatti in discussione (v. Cass. n. 9097 del 2017).2.3. È evidente che la violazione di legge di cui si duole ilricorrente si traduce, in realtà, in una richiesta di controllo suidocumenti prodotti in giudizio e già vagliati dalla Corte d’apNupmeerlolo re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026(cioè, nella specie, le visure catastali), rispetto ai quali laN upmaerro tdei r accolta generale 8261/2026intende sollecitare un riesame degli accertamenti compiuti daDalt a pubblicazione 02/04/2026giudice di merito che, tuttavia, esula dai poteri del giudice dilegittimità. La censura in esame, difatti, mira a sconfessarel’accertamento fattuale posto a base alla decisione impugnataadducendo che il patrimonio immobiliare è meno consistente diquanto accertato dalla Corte territoriale, ma è innegabile che,per tale via, il ricorrente pretende di contrapporreall’apprezzamento della Corte d’appello una propria valutazionedi segno discordante, il che non è consentito in questa sede.Al riguardo, è utile aggiungere che il cattivo esercizio del poteredi apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice dimerito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorsoper cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigmadell’art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c. (che attribuisce rilievoall’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, lacui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti epresenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello delprecedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132,n. 4), c.p.c. – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionaleche si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante (v. Cass. n. 11892 del 2016; è conforme Cass. n.23153 del 2018).2.4. Quanto alla prospettata violazione dell’art. 2697 c.c.,questa Corte ha statuito che l’inosservanza del precettocontenuto nella citata disposizione è censurabile per cassazioneai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., soltantonell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova aduna parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regoledi scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza trNau mfaertot rie gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026costitutivi ed eccezioni e non, invece, laddove oggeNtutmoe ro ddi ir accolta generale 8261/2026censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle provDeat a pubblicazione 02/04/2026proposte dalle parti (v. Cass. n. 11395 del 2018).Quanto al caso di specie, nella sentenza impugnata si affermache è a carico dell’odierno ricorrente l’onere, peraltro rimastonel concreto insoddisfatto, di dimostrare la sussistenza dellecondizioni per fruire dell’assegno sociale (v. pag. 4).Tale affermazione è in sé corretta, in quanto è evidente chel’onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazioneoggetto di domanda spetta proprio al richiedente che ha agitoin giudizio (v. Cass. n. 23477 del 2010, secondo cui, in temadi assegno sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge n.335 del 1995, spetta all’interessato che ne abbia fatto istanzal’onere di dimostrare il possesso del requisito reddituale,determinato in base ai rigorosi criteri richiesti dalla leggespeciale).Va escluso, quindi, che la decisione impugnata sia incorsa nellalamentata violazione di legge, avendo correttamente fattoapplicazione del criterio di riparto dell’onere della prova sancitodall’art. 2697 c.c.3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c., la violazione dell’art. 3,comma 6, della l. n. 335 del 1995, nonché dell’art. 26 della l. n.153 del 1969, per avere la Corte d’appello erroneamenteaffermato che, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegnosociale, vanno presi in considerazione non solo i redditi effettivi,ma anche quelli potenzialmente percepibili.A giudizio del ricorrente, tale affermazione sarebbe in contrastocon l’indirizzo interpretativo in base al quale l’unico requisito perconseguire la prestazione in esame è lo stato di bisogno effettivodel titolare desunto dall’assenza di redditi o dall’insufficienNuzmae rod rie gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stNaumbeirloi tdoi r accolta generale 8261/2026dalla legge, mentre sono irrilevanti eventuali altri indici dDait a pubblicazione 02/04/2026autosufficienza economica o redditi potenziali.Il ricorrente, inoltre, ribadisce che la Corte territoriale haritenuto produttivo di reddito il proprio patrimonio immobiliare,che tuttavia, in realtà, è pari solo al 50% di quello consideratodai Giudici di merito, posto che gli altri immobili in comproprietàcon il germano sono adibiti a principale abitazione del nucleofamiliare di ognuno dei due comproprietari. Osserva, peraltro,che l’immobile adibito ad abitazione non può essere valutato aifini del calcolo dei redditi, come confermato anche dall’art. 26della l. n. 153 del 1969.4. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.4.1. È inammissibile laddove mira nuovamente a mettere indiscussione l’accertamento di fatto compiuto dalla Corted’appello in ordine alle unità immobiliari di cui dispone ilricorrente. Si tratta, come già rilevato nello scrutinio della primadoglianza, di un profilo della decisione sottratto al sindacato dilegittimità, giacché attiene all’esercizio del potere diapprezzamento delle prove di tipo non legale operato dal giudicedi merito.4.2. È infondato, invece, laddove sostiene che la Corteterritoriale, al fine di valutare lo stato di bisogno, ha preso inconsiderazione anche i redditi potenzialmente percepibili dalsoggetto che richiede la prestazione.Giova ricordare che l’assegno sociale previsto dall’art. 3, comma6, della l. n. 335 del 1995, è una prestazione in denaro chel’Inps eroga, su domanda, ai soggetti di età superiore asessantacinque anni (dal 1° gennaio 2019, superiore asessantasette anni) che versano in disagiate condizionieconomiche, in quanto sono sprovvisti di reddito Noum erolo re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026percepiscono in misura inferiore alla soglia stNaumbeirloi tdai r accolta generale 8261/2026annualmente dalla legge nell’ammontare massimo dello stessDoat a pubblicazione 02/04/2026assegno in oggetto. Tale provvidenza viene riconosciutaindipendentemente dalla circostanza che il beneficiario sia statoun lavoratore e, quindi, ha natura meramente assistenziale (cfr.Corte cost., sent. n. 137 del 2021, punto 8.2.1 del “Consideratoin diritto”).L’art. 3, comma 6, cit., individua con precisione i redditi rilevantiai fini del calcolo del requisito reddituale necessario peraccedere alla prestazione in oggetto. Per quanto qui rileva, essocosì dispone: «… Alla formazione del reddito concorrono iredditi, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva, diqualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quellisoggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad impostasostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma delcodice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di finerapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamentistessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata,nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione.Agli effetti del conferimento dell’assegno non concorre aformare reddito la pensione liquidata secondo il sistemacontribuivo ai sensi dell’art. 1, comma 6, a carico di gestioni edenti previdenziali pubblici e privati che gestiscono formepensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzodella pensione medesima e comunque non oltre un terzodell’assegno sociale».In sostanza, la norma detta una regola generale di carattereampio e tendenzialmente omnicomprensivo, secondo la qualeper la formazione del reddito rilevante devono considerarsi iredditi “di qualsiasi natura”, inclusi quelli esenti da imposte efinanche gli assegni alimentari. A questa regola generNaulmee ros rie gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026affianca la previsione di alcune specifiche eccezioni, quali Niul mte.rfo. dri. r accolta generale 8261/2026e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette Daat a pubblicazione 02/04/2026tassazione separata, il proprio assegno e il reddito della casa diabitazione. Neppure concorre a formare reddito la pensioneliquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’art. 1,comma 6, della stessa l. n. 335 del 1995, a carico di gestioni edenti previdenziali pubblici e privati che gestiscono formepensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzodella pensione medesima e comunque non oltre un terzodell’assegno sociale.La descritta struttura della norma porta a ritenere che le ipotesidi esclusione dal computo del reddito rilevante sono eccezionalirispetto alla regola generale e, quindi, sono da considerarsitassative e non estensibili a casi diversi da quelli esplicitamenteindicati. Ai fini che qui interessano, in particolare, va osservatoche l’art. 3 cit. esclude dal computo il reddito della casa diabitazione, con la conseguenza che, in base al menzionatocriterio interpretativo, deve reputarsi che i redditi derivanti daaltri fabbricati ad uso abitativo ma non adibiti a casa diabitazione vanno inclusi nel computo dei redditi del soggetto cherichiede l’assegno sociale.4.3. Del resto, va rilevato che il comma 7 dell’art. 3 cit.rimanda, per quanto non diversamente disposto, alle previsioniin materia di pensione sociale di cui alla l. 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni e integrazioni. Fra tali previsioniè di rilievo, ai fini che qui interessano, l’art. 26 della l. cit., oveè previsto che per la pensione sociale vanno considerati i redditiassoggettabili all’Irpef con esclusione, fra gli altri, del redditodella casa di abitazione.In proposito, questa Corte ha già avuto occasione di chNiuamreirroe re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026che, al fine di determinare il limite di reddito per l’accesNsuom earol ldai r accolta generale 8261/2026pensione sociale, ai sensi degli artt. 26 della l. n. 153 del 1969Da,t a pubblicazione 02/04/202612 e 19 della l. n. 118 del 1971 e 3, comma 6, della l. n. 335del 1995, rileva il reddito imponibile ai fini Irpef, nel cuiconteggio rientra anche quello derivante da fabbricati ad usoabitativo non locati, diversi dall’immobile adibito ad abitazioneprincipale, considerato che solo per quest’ultimo opera la derogastabilita dall’art. 26 della l. n. 153 del 1969 e che le sommecorrisposte a titolo di Imu non sono, in via generale, deducibilidall’Irpef, ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 917 del 1986 (v.Cass. n. 16006 del 2025).In particolare, è stato evidenziato che, in base all’art. 26 cit.,per valutare il requisito reddituale si devono considerare i«redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito dellepersone fisiche» escludendo dal computo il reddito della casa diabitazione. A tale scopo rilevano, quindi, i redditi assoggettabiliad Irpef, cioè quelli che valgono a costituire la base imponibileIrpef. Il fatto che, per evitare la doppia imposizione sui redditida fabbricati, sia stato previsto che i redditi medesimi sianotassati in ragione della sola imposizione dell’Imu e nondell’aliquota Irpef non vale ad escludere che i redditi dafabbricato concorrano a determinare la base imponibile Irpef,tanto più quando sia la base imponibile a rilevare ai fini delrequisito reddituale per il riconoscimento delle prestazioniprevidenziali (cfr. punti 2.6, 2.7 e 2.8 della motivazione).4.4. Non ha pregio, infine, la tesi di parte ricorrente secondo cuil’opzione interpretativa seguita dalla Corte territoriale siporrebbe in contrasto con l’orientamento di questa Corte dilegittimità che, ai fini dell’accertamento del diritto allacorresponsione dell’assegno sociale, esclude dal computo iredditi solo potenziali (cfr. in particolare Cass. n. 1451N3um edroe rle gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/20262020, relativa ad una fattispecie in cui si discutevaN umdeerol ldai r accolta generale 8261/2026mancata richiesta, da parte dell’assistito, dell’assegno dDait a pubblicazione 02/04/2026mantenimento al coniuge separato, e Cass. n. 24954 del 2021,concernente la mancata richiesta, da parte dell’assistito,dell’importo dovuto dall’ex coniuge a titolo di assegno divorzile).L’argomento non considera che, in realtà, il reddito dei fabbricatirilevante ai fini Irpef, di norma rappresentato dal reddito medioordinario ritraibile da ciascuna unità immobiliare urbana (art.36, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986), non è soltantopotenziale e non coincide di per sé con il reddito costituito daicanoni eventualmente percepiti per la locazione dell’unitàmedesima. Anzi, la Corte costituzionale ha precisato che lenorme che riferiscono il reddito dei fabbricati al canone locativohanno carattere eccezionale rispetto alla disciplina ordinaria,che invece lo ricollega alla nozione di reddito ordinario medio, asua volta desunto dalle risultanze catastali (cfr. Corte cost.,sent. 26 luglio 2000, n. 362, al punto 5 del “Considerato indiritto”).Di conseguenza, non è pertinente il richiamo al sopra ricordatoorientamento della giurisprudenza di questa Corte, incentratosul rilievo secondo cui né nella lettera né nella ratio dell’art. 3,comma 6, della l. n. 335 del 1995, si ricava alcuna indicazionecirca il fatto che lo stato di bisogno, affinché sia normativamenterilevante, debba essere anche incolpevole. È ovvio, difatti, chel’infruttuosità degli immobili non locati, indipendentemente dalmotivo per cui ciò avviene, non esclude affatto che essi debbanoconsiderarsi produttivi di reddito imponibile a fini Irpef.5. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere rigettato.6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombNuemnerzoa re gistro generale 16091/2024Numero sezionale 697/2026e vanno poste, quindi, a carico di parte ricorrentNeum. eroL dai r accolta generale 8261/2026liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sullDaat a pubblicazione 02/04/2026scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n.147 del 2022), nonché del valore della causa.7. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alpagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.000,00 percompensi ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario perspese generali nella misura del 15% ed accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deiricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 febbraio2026La PresidenteLucia Esposito