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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 16263/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 marzo 2023, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 27 settembre 2022 del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa all'esito di giudizio abbreviato, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena e ha confermato la condanna dell'imputata alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, 80 comma 1 lettera g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Carinola il 3 giugno 2022).

2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la mancata riqualificazione del fatto a norma dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Con memoria del 26 dicembre 2023 a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha chiesto che venisse emesso un decreto di restituzione degli atti alla Sezione competente, non ravvisandosi le cause di inammissibilità indicate nell'avviso di fissazione dell'udienza, ribadendo le argomentazioni del ricorso.

4. L'impugnazione è inammissibile.

4.1. La Corte territoriale, all'esito di un'adeguata valutazione complessiva delle circostanze fattuali, non ha inteso riqualificare la condotta contestata in quella di cui al comma 5 dell'art. 73, dando rilievo, in maniera non manifestamente illogica, al dato ponderale di gran lunga superiore ai limiti tabellari di consumo giornaliero (quasi 950 grammi di sostanza del tipo hashish suddivisa in quattordici pezzi), essendo stato ritenuto ciò esplicativo del legame dell'imputata con ambienti criminali del territorio, e alle modalità pregne di disvalore dell'azione (scarpe di ginnastica indossate dalla ricorrente con vano apposito di alloggiamento dello stupefacente, nel tentativo di introdurre lo stupefacente stesso in carcere e di consegnarlo a un congiunto colà ristretto).

Tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con l'invocata riqualificazione del fatto nel senso della lieve entità con valutazione scevra da profili di irrazionalità, essendo stata rimarcata, in senso ostativo all'invocata riqualificazione, la condotta complessivamente ascrivibile alla ricorrente che, sebbene incensurata, si è appunto prestata, su istanza di soggetti di cui non è stato fatto il nome, ad introdurre la sostanza stupefacente in carcere, mostrando dispregio per le istituzioni.

Laddove tale condotta denota senza dubbio alcuno una maggiore offensività del fatto (cfr. ad es.

Sez. 6, n. 14592 del 16/02/2021, Rv. 281157).

In tal senso la sentenza impugnata ha fatto corretta, o quantomeno non manifestamente illogica, applicazione del principio in forza del quale, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenu o a C7)-' valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (cfr. in termini SS.UU., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, dep. 2012, Rv. 251942).

5. L'impugnazione non si è confrontata adeguatamente con tali rilievi, riproponendo differenti apprezzamenti di merito che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).

Da ciò consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso.

Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 marzo 2023, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del 27 settembre 2022 del G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] resa all'esito di giudizio abbreviato, ha concesso a [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena e ha confermato la condanna dell'imputata alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, in ordine al reato di cui agli art. 56 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, 80 comma 1 lettera g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Carinola il 3 giugno 2022). 2. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata la mancata riqualificazione del fatto a norma dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Con memoria del 26 dicembre 2023 a firma dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente ha chiesto che venisse emesso un decreto di restituzione degli atti alla Sezione competente, non ravvisandosi le cause di inammissibilità indicate nell'avviso di fissazione dell'udienza, ribadendo le argomentazioni del ricorso. 4. L'impugnazione è inammissibile. 4.1. La Corte territoriale, all'esito di un'adeguata valutazione complessiva delle circostanze fattuali, non ha inteso riqualificare la condotta contestata in quella di cui al comma 5 dell'art. 73, dando rilievo, in maniera non manifestamente illogica, al dato ponderale di gran lunga superiore ai limiti tabellari di consumo giornaliero (quasi 950 grammi di sostanza del tipo hashish suddivisa in quattordici pezzi), essendo stato ritenuto ciò esplicativo del legame dell'imputata con ambienti criminali del territorio, e alle modalità pregne di disvalore dell'azione (scarpe di ginnastica indossate dalla ricorrente con vano apposito di alloggiamento dello stupefacente, nel tentativo di introdurre lo stupefacente stesso in carcere e di consegnarlo a un congiunto colà ristretto). Tali elementi sono stati ritenuti incompatibili con l'invocata riqualificazione del fatto nel senso della lieve entità con valutazione scevra da profili di irrazionalità, essendo stata rimarcata, in senso ostativo all'invocata riqualificazione, la condotta complessivamente ascrivibile alla ricorrente che, sebbene incensurata, si è appunto prestata, su istanza di soggetti di cui non è stato fatto il nome, ad introdurre la sostanza stupefacente in carcere, mostrando dispregio per le istituzioni. Laddove tale condotta denota senza dubbio alcuno una maggiore offensività del fatto (cfr. ad es. Sez. 6, n. 14592 del 16/02/2021, Rv. 281157). In tal senso la sentenza impugnata ha fatto corretta, o quantomeno non manifestamente illogica, applicazione del principio in forza del quale, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenu o a C7)-' valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (cfr. in termini SS.UU., n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nonché Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, dep. 2012, Rv. 251942). 5. L'impugnazione non si è confrontata adeguatamente con tali rilievi, riproponendo differenti apprezzamenti di merito che tuttavia non possono trovare ingresso in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482). Da ciò consegue pertanto l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il
Decreto Cassazione n. 16263/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris