CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 29067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 gennaio 2023, il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, annullava l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania ed applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di rapina, la misura degli arresti domiciliari. 1.1 Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il Tribunale non aveva fornito una adeguata motivazione in ordine alla attualità del pericolo di recidivanza , essendosi limitato a prendere in considerazione solo i precedenti penali dell'indagato (l'ultimo dei quali era del 2015) e omesso ogni riferimento al tempo trascorso tra l'episodio contestato (15 giugno 2021) e l'adozione della misura cautelare (26 gennaio 2023). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.1 Si deve premettere che il tempo trascorso dalla commissione del reato, ovvero dal momento nel quale la condotta è stata posta in essere, assume in generale rilievo nella sola fase di applicazione della misura. È questo il momento nel quale il giudice è tenuto a valutare per la prima volta se le esigenze cautelari sono o meno attuali e, quindi, a considerare con particolare attenzione il tempo trascorso dalla commissione del fatto e il comportamento tenuto successivamente dal soggetto. Nella fase di applicazione della misura cautelare, infatti, come più volte affermato da questa Corte, il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., richiede, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale; analisi che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (cfr tra le tante, Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, Avolio, Rv. 277242). Si è evidenziato, in particolare, che la novella legislativa del 2015, attraverso l'espressa indicazione normativa del requisito dell'attualità, ha introdotto la valutazione del rilievo del tempo trascorso dalla commissione dei fatti, avendo rafforzato l'obbligo della motivazione sulle esigenze cautelari, tanto più forte quanto più aumenta la frattura temporale tra i fatti e l'applicazione della 2 • misura (cfr. Sez. 2, n. 18744 del 14/4/2016, Foti, Rv. 266946 e Sez. 5, n. 49038 del 2017). Come è noto, infatti, la legge 16 aprile 2015, n. 47 ha introdotto una serie di novità di non poco momento nella disciplina della fase di valutazione, applicazione e impugnazione delle misure cautelari: in particolare, gli articoli 1 e 2 della legge in parola hanno modificato l'art. 274 del codice di procedura penale con un duplice e "simmetrico" intervento sulle lettere B (pericolo di fuga) e C (pericolo di commissione di gravi delitti o di delitti della stessa specie), certamente ispirato dall'intento di condizionare l'applicazione delle misure cautelari ad una più rigorosa e stringente valutazione delle predette esigenze. La "simmetria" - va ricordato - riguarda, in primo luogo, il fatto che, per effetto della novella, è necessaria la sussistenza di un pericolo non più solo "concreto", ma anche "attuale" sia quanto all'esigenza di cui alla lett. B), sia quanto a quella di cui alla lett. C) dell'art. 274; in secondo luogo, si è escluso che le situazioni di concreto e attuale pericolo, di fuga o di reiterazione, possano "essere desunte dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", con ciò segnalando la necessità di evitare di ritenere in re ipsa le esigenze cautelari, in presenza di condotte riferite a reati di particolare o tradizionale allarme sociale, e di ricercare elementi ulteriori dai quali desumere i presupposti applicativi delle misure stesse. Da subito, è risultato chiaro che la questione interpretativa riferita all'eventuale significato ulteriore e diverso, rispetto al dettato normativo precedente, della nuova qualificazione "attuale" del "pericolo" quale presupposto applicativo della cautela, imponeva una rimeditazione dell'onere motivazionale del giudice chiamato a pronunciarsi sulle esigenze cautelari: se il tempo trascorso dalla commissione del reato non è in grado di escludere automaticamente l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione, nondimeno deve ritenersi che le esigenze cautelari volte ad impedire la reiterazione del reato debbono avere riguardo alla sopravvivenza del pericolo di recidiva al momento della sua adozione, in relazione al tempo trascorso dal fatto contestato ed alle peculiarità della vicenda cautelare in esame (cfr., Sez. 5, n. 43083 del 24/09/2015, Maio, Rv. 264902): e questo perchè il requisito dell'attualità non può assumere significato equivalente a quello di imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma sta invece ad indicare la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. Nel provvedimento impugnato, con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, il Tribunale ha dato atto soltanto della "biografia criminale dell'indagato", ma nulla ha detto sulla attualità del pericolo di recidivanza, non considerando che, alla luce di quanto sopra precisato, si imponeva una motivazione particolarmente rigorosa, vista la distanza temporale tra la data del commesso reato (15 giugno 2021) e la data dell'ordinanza con la quale veniva disposta la misura (26 gennaio 2023). L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata per nuovo giudizio relativamente alla attualità delle esigenze cautelari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cata