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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 42014/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tissi4to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] kt o9n;k1 C-un cdt.vtli h„„. ryul .€4441.4.3.4~14.140 chiedendo Cà.4.01AvAleirit ke C.,Wn by, h. k. 4 1..( tirr1t-o-414ifenspre [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza 20 settembre 2018 del Tribunale di Pescara di condanna dell'odierno ricorrente per una fattispecie di ricettazione di assegno bancario con concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale.

A fondamento della ritenuta responsabilità, le dichiarazioni del prenditore dell'assegno e della titolare del conto corrente bancario su cui gli assegni erano tratti.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Michele con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità del ricorrente.

Il ricorrente afferma che sarebbero insufficienti a fondare la dichiarazione di colpevolezza le dichiarazioni della titolare del conto corrente bancario su cui gli assegni erano tratti che aveva riferito di non aver mai consegnato alcun assegno all'imputato.

Inoltre, la Corte non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni del medesimo ricorrente che aveva affermato di avere ricevuto l'assegno dalla propria fidanzata.

Sarebbe infine ipotizzabile una ricostruzione secondo cui il ricorrente avrebbe ricevuto tramite la richiamata fidanzata l'assegno in parola a titolo di pagamento di consumazioni del bar che gestiva.

2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato raggiungimento della prova dell'esistenza del delitto presupposto e della consapevolezza della provenienza delittuosa in difetto di effettiva prova del carattere apocrifo della sottoscrizione apposta.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato potendosi ritenere che vi fosse affidamento sulla provenienza e che comunque la menzogna affermata in sede di motivazione della condanna fosse finalizzata esclusivamente a superare contestazioni sulla ricezione senza che la stessa implichi la conoscenza della delittuosa provenienza del bene.

2.4. Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla rinnovazione istruttoria consistente nella escussione della titolare del conto dai cui gli assegni erano tratti perché costei non aveva riferito esattamente a chi avesse consegnato l'assegno in parola.

2.5. Vizio di motivazione in punto mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della tenuità del fatto già riconosciuta dallo stesso giudice ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod pen.3.

Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. I primi quattro motivi di ricorso risultano manifestamente infondati.

2.1. La Corte di appello si è infatti correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914).

2.1.1. Sul punto, deve rilevarsi che l'affermata provenienza da un soggetto terzo in tanto può ritenersi sussistente in quanto vi sia una esatta indicazione della persona che avrebbe consegnato il bene all'imputato.

Nel caso di specie, ciò non è avvenuto.

Infatti, dalla stessa lettera del ricorso risulta che nemmeno il ricorrente è in grado di indicare generalità della non meglio identificata fidanzata che avrebbe dato l'assegno interrogandosi la difesa, peraltro in violazione del sopra richiamato onere di allegazione, su chi fosse tale persona (pag. 3 del ricorso: "chi era costei ?").

2.1.2. Quanto alla ritenuta provenienza delittuosa del bene, questa Corte ha già chiarito che non risulta necessario che il delitto non colposo presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, Sent. n. 10746 del 21/11/2014 - dep. 13/03/2015 - Rv. 263156; Sez. 6, Sent. n. 28715 del 15/02/2013 Rv. 257206; Sez. 5, Sent. n. 36940 del 21/05/2008 Rv. 241581), come avvenuto nel caso di specie all'esito delle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito di avere smarrito gli assegni.

Va al proposito ribadito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, 3 \/ il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2 - , Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 - - dep. 31/01/2020 - Rv. 278225 - 01).

2.1.3. Risulta di conseguenza legittimamente affermata la sussistenza dell'elemento psicologico senza che le considerazioni meramente ipotetiche articolate nel terzo motivo di ricorso assumano alcuna rilevanza ai fini della decisione.

2.1.4. Del tutto priva di fondamento la prospettazione di cui al quarto motivo di ricorso risultando ultronea, a fronte di dichiarazioni certe in ordine alla circolazione dell'assegno al di fuori della propria volontà da parte della titolare del conto su cui lo stesso era tratto, l'ulteriore richiesta di specificazioni riguardanti l'assegno de quo che trovino come presupposto la volontarietà della circolazione e senza che vengano addotti elementi oggettivi che possano smentire tali dichiarazioni.

2.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta fondato su motivazione logica e congrua riguardante la presenza di precedente specifico.

Inammissibile risulta la prospettazione del ricorrente in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche per gli stessi motivi per cui era già stata riconosciuta l'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale potendosi ritenere la concessione di ulteriore circostanza rispetto a quella già applicata nel solo caso in cui la valutazione del relativo presupposto sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673; Sez. 2, Sent. n. 43046 del 16/10/2007 Rv. 238508).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; tissi4to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] kt o9n;k1 C-un cdt.vtli h„„. ryul .€4441.4.3.4~14.140 chiedendo Cà.4.01AvAleirit ke C.,Wn by, h. k. 4 1..( tirr1t-o-414ifenspre [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza 20 settembre 2018 del Tribunale di Pescara di condanna dell'odierno ricorrente per una fattispecie di ricettazione di assegno bancario con concessione dell'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale. A fondamento della ritenuta responsabilità, le dichiarazioni del prenditore dell'assegno e della titolare del conto corrente bancario su cui gli assegni erano tratti. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Michele con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Pescara articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità del ricorrente. Il ricorrente afferma che sarebbero insufficienti a fondare la dichiarazione di colpevolezza le dichiarazioni della titolare del conto corrente bancario su cui gli assegni erano tratti che aveva riferito di non aver mai consegnato alcun assegno all'imputato. Inoltre, la Corte non avrebbe adeguatamente valutato le dichiarazioni del medesimo ricorrente che aveva affermato di avere ricevuto l'assegno dalla propria fidanzata. Sarebbe infine ipotizzabile una ricostruzione secondo cui il ricorrente avrebbe ricevuto tramite la richiamata fidanzata l'assegno in parola a titolo di pagamento di consumazioni del bar che gestiva. 2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato raggiungimento della prova dell'esistenza del delitto presupposto e della consapevolezza della provenienza delittuosa in difetto di effettiva prova del carattere apocrifo della sottoscrizione apposta. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato potendosi ritenere che vi fosse affidamento sulla provenienza e che comunque la menzogna affermata in sede di motivazione della condanna fosse finalizzata esclusivamente a superare contestazioni sulla ricezione senza che la stessa implichi la conoscenza della delittuosa provenienza del bene. 2.4. Mancata assunzione di prova decisiva costituita dalla rinnovazione istruttoria consistente nella escussione della titolare del conto dai cui gli assegni erano tratti perché costei non aveva riferito esattamente a chi avesse consegnato l'assegno in parola. 2.5. Vizio di motivazione in punto mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione della tenuità del fatto già riconosciuta dallo stesso giudice ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv cod pen.3. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA] - ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi quattro motivi di ricorso risultano manifestamente infondati. 2.1. La Corte di appello si è infatti correttamente conformata al consolidato orientamento di questa Corte di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione (per tutte, Sez. 2 n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), la prova dell'elemento materiale e psicologico può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; in tal modo, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez. Un., sent. n. 35535 del 12 luglio - 26 settembre 2007, Rv. n. 236914). 2.1.1. Sul punto, deve rilevarsi che l'affermata provenienza da un soggetto terzo in tanto può ritenersi sussistente in quanto vi sia una esatta indicazione della persona che avrebbe consegnato il bene all'imputato. Nel caso di specie, ciò non è avvenuto. Infatti, dalla stessa lettera del ricorso risulta che nemmeno il ricorrente è in grado di indicare generalità della non meglio identificata fidanzata che avrebbe dato l'assegno interrogandosi la difesa, peraltro in violazione del sopra richiamato onere di allegazione, su chi fosse tale persona (pag. 3 del ricorso: "chi era costei ?"). 2.1.2. Quanto alla ritenuta provenienza delittuosa del bene, questa Corte ha già chiarito che non risulta necessario che il delitto non colposo presupposto risulti accertato con sentenza passata in giudicato, ma è sufficiente che lo stesso non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza (Sez. 2, Sent. n. 10746 del 21/11/2014 - dep. 13/03/2015 - Rv. 263156; Sez. 6, Sent. n. 28715 del 15/02/2013 Rv. 257206; Sez. 5, Sent. n. 36940 del 21/05/2008 Rv. 241581), come avvenuto nel caso di specie all'esito delle dichiarazioni della persona offesa che ha riferito di avere smarrito gli assegni. Va al proposito ribadito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, 3 \/ il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2 - , Sentenza n. 4132 del 18/10/2019 - - dep. 31/01/2020 - Rv. 278225 - 01). 2.1.3. Risulta di conseguenza legittimamente affermata la sussistenza dell'elemento psicologico senza che le considerazioni meramente ipotetiche articolate nel terzo motivo di ricorso assumano alcuna rilevanza ai fini della decisione. 2.1.4. Del tutto priva di fondamento la prospettazione di cui al quarto motivo di ricorso risultando ultronea, a fronte di dichiarazioni certe in ordine alla circolazione dell'assegno al di fuori della propria volontà da parte della titolare del conto su cui lo stesso era tratto, l'ulteriore richiesta di specificazioni riguardanti l'assegno de quo che trovino come presupposto la volontarietà della circolazione e senza che vengano addotti elementi oggettivi che possano smentire tali dichiarazioni. 2.2. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta fondato su motivazione logica e congrua riguardante la presenza di precedente specifico. Inammissibile risulta la prospettazione del ricorrente in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche per gli stessi motivi per cui era già stata riconosciuta l'attenuante di cui al capoverso dell'articolo 648 codice penale potendosi ritenere la concessione di ulteriore circostanza rispetto a quella già applicata nel solo caso in cui la valutazione del relativo presupposto sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (cfr. Sez. 7, Ordinanza n. 19744 del 26/01/2016 Rv. 266673; Sez. 2, Sent. n. 43046 del 16/10/2007 Rv. 238508). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della ca
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