CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 32219/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del P.G., d.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 febbraio 2021, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] applicò a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di associazione di stampo mafioso e di trasferimento fraudolento di valori aggravato ai sensi dell'art. 416-bis 1 cod. pen., a lui contestati ai capi Q) ed S) dell'imputazione provvisoria. 2. Avverso tale ordinanza propose rituale impugnazione il difensore dell'indagato, contestando la sussistenza della gravità indiziaria a carico del [OSCURATO:PERSONA] sia in relazione al reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, sia in ordine al reato di trasferimento di valori aggravato; ma il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza del 2 aprile 2021, confermò il provvedimento impugnato. 3. Avverso tale provvedimento il difensore dell'indagato propose ricorso per cassazione, articolando tre motivi, e deducendo: con il primo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in merito alla sussistenza dei gravi indizi del reato di intestazione fittizia dell'impresa individuale operante nel settore edile formalmente nella titolarità del cognato [OSCURATO:PERSONA]; con il secondo motivo, analoghi vizi in merito alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa; con il terzo motivo, erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in riferimento alla configurabilità del reato di partecipazione all'associazione mafiosa di riferimento. 4. Con sentenza del 15 novembre 2021, la Quinta sezione penale della Corte di cassazione, in accoglimento del primo motivo di impugnazione proposto dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], annullò l'ordinanza impugnata limitatamente alla imputazione provvisoria di cui al capo S), con rinvio per nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], mentre rigettò nel resto il ricorso. In particolare la Quinta sezione penale di questa Corte csservò che ai fini della configurabilità del reato di intestazione fittizia di beni, in caso di assunzione della qualità di socio occulto o di titolare di fatto di un'attività economica preesistente, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, in quanto occorre verificare la provenienza dal predetto delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto, oltre, ovviamente, alla finalità di eludere l'applicazione di misure di prevenzione; e che alla luce di tale principio doveva rilevarsi che i giudici del merito non avevano chiarito in quali termini il ruolo ricoperto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'impresa intestata al cognato fosse in grado logicamente di comprovare il trasferimento alla medesima di beni dell'indagato e non solo della sua attività lavorativa.Detti giudici della Quinta sezione penale aggiunsero inoltre che, "al fine di ritenere configurabile il reato contestato, è necessario dimostrare, seppure nei limiti delle regole probatorie proprie dell'incidente cautelare, che l'impresa è stata costituita, in tutto o in parte, con risorse riconducibili all'indagato oppure che alla stessa, se preesistente, sono state trasferite risorse economiche del medesimo o, ancora, che l'azienda è stata retrocessa all'indagato, entrando effettivamente a far parte ,del suo patrimonio, pur rimanendo fittiziamente intestata al precedente titolare"; e precisarono che la motivazione del provvedimento impugnato non aveva fornito la dimostrazione di alcuna delle elencate eventualità, limitandosi ad evidenziare il ruolo dirigenziale ricoperto nell'ambito dell'impresa dal [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con ordinanza del 4 febbraio 2022, il giudice del rinvio, Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, confermò ancora una volta il provvedimento cautelare impugnato. 6. Avverso tale ordinanza ricorre nuovamente per cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deducendo due motivi di impugnazione. 6.1 Con il primo di essi deduce "violazione dell'art. 606, comrna 1, lettere b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 627 stesso codice e in relazione ancora all'art. 273 cod. proc. pen; ciò con riferimento all'art. 512-bis cod. pen." Sostiene, infatti, il difensore dell'indagato che i giudici del riesame non si sarebbero uniformati al principio di diritto sancito dalla sentenza di annulla -nento emessa dai giudici della Quinta sezione penale della Corte di cassazione. Secondo la tesi difensiva, infatti, la sentenza di annullamento non avrebbe censurato un vizio di motivazione, ma avrebbe "stigmatizzato la sussistenza di un vero e proprio deficit di un presupposto fondante per la integrazione della fattispecie di reato oggetto della contestazione"; presupposto che - ad avviso del difensore sarebbe stato individuato "nell'attività di sovvenzionamento che il socio occulto deve porre in essere al fine di potere derivare da ciò la dimostrazione tangibile della circostanza secondo cui vi sia una situazione interpositiva". Ciò posto, il ricorrente sostiene che "non vertendosi in ipotesi di vizio della motivazione, il principio di diritto sancito dalla pronuncia rescindente risulti essere vincolante per il giudice del rinvio", il quale tuttavia ben potrebbe "individuare ulteriori elementi, ma solo ed esclusivamente nella prospettiva di orientare gli stessi al fine di dimostrare la sussistenza di quell'elemento costitutivo assolutamente imprescindibile e già individuato nella sentenza di annullamento". Ma ancora - sempre secondo la tesi difensiva - l'ordinanza impugnata , nel tentativo di operare una rilettura dei dati già oggetto di valutazione a opera dei giudici della legittimità, avrebbe commesso due errori di diritto: anzitutto "la pretesa di una mera rivalutazione degli elementi di fatto senza addurre alcun dato di novità" idoneo a irrobustire il quadro indiziario già preso in esame nella sentenza rescindetk; e poi "la pretesa di disattendere le indicazioni operate dalla suddetta sentenza in odine alla necessità di dimostrare la sussistenza di una attività di sovvenzionamento" dell'impresa da parte del [OSCURATO:PERSONA]; così che l'ordinanza impugnata avrebbe assunto "una posizione interpretativa confliggente con quanto decretato nella pronuncia di annullamento", ritenuta erronea perché "frutto di una parcellizzazione valutativa". Il ricorrente sostiene inoltre che essendo il margine valutativo del giudizio di rinvio limitato nel senso su descritto, non sembrerebbe conferente neppure "l'argomentazione subordinata addotta nell'ordinanza impugnata secondo cui, in ogni caso, oggetto dell'attività interpositiva non sarebbe 'la titolarità dell'intera impresa, ma piuttosto la titolarità e disponibilità dei rapporti contrattuali, dei mezzi e strumenti aziendali dei profitti conseguenti all'esercizio dell'omonima impresa individuale del secondo". 6.2 Con il secondo motivo, il ricorrente deduce "la violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. ed all'art. 416-bis 1 cod. pen.". Il ricorrente assume che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe addotto alcuna congrua motivazione in ordine alla circostanza secondo cui il CDndello avrebbe posto in essere una condotta idonea ad agevolare qualsivoglia sodalizio criminale operante sul territorio. E infatti, secondo la tesi difensiva, la sussistenza degli elementi denotanti tale circostanza aggravante sarebbe stata addotta "in maniera assolutamente apodittica dal Tribunale del riesame senza corredare la stessa di alcun ulteriore elemento che potesse comprovarne la ontologica configurazione"; ciò soprattutto considerando che non emergerebbe dalla lettura degli atti che "il ricorrente ricoprisse un qualsivoglia ruolo all'interno dei sodalizi in questione e che tantomeno fosse soggetto legato da cointeressenze con la cosca ritenutamente operante nel territorio di riferimento". In breve - secondo il ricorrente - non vi sarebbe "alcun rapporto o correlazione tra le vicende oggetto di ricostruzione e le finalità proprie del ritenuto sodalizio oggetto di contestazione", così che non sussisterebbe l'aggravante contestata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito illustrate. 1. Il primo motivo è infondato. La sentenza della Quinta sezione penale di questa Corte, che aveva annullato con rinvio il primo provvedimento del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], aveva espresso il principio giuridico secondo cui per la sussistenza del reato di intestazione fittizia di beni non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulti essere formalmente titolare, ma è necessario dimostrare, seppure nei limiti delle regole probatorie proprie dell'incidente cautelare, che l'impresa è stata costituita, in tutto o in parte, con risorse riconducibili all'indagato oppure che alla stessa, se preesistente, sono state trasferite risorse economiche del medesimo o, ancora, che l'azienda è stata retrocessa all'indagato, entrando effettivamente a far parte del suo patrimonio, pur rimanendo fittiziamente intestata al precedente titolare; dimostrazione questa che i primi giudici del riesame non avrebbero fornito. Ebbene, nell'ordinanza oggi impugnata, i giudici del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hanno fornito logica dimostrazione che l'impresa individuale operante nel settore edile, formalmente nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA], cognato del [OSCURATO:PERSONA], era stata retrocessa a quest'ultimo che ne era diventato l'effettivo titolare. I suddetti giudici non si sono limitati, infatti, ad accertare che l'impresa in questione era semplicemente della mera disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], ma hanno sostenuto, con argomenti logici e condivisibili, che in effetti il vero titolare di quell'impresa era proprio il ricorrente, al quale l'azienda era stata retrocessa. In particolare, detti giudici hanno evidenziato che grazie alle risultanze delle numerose intercettazioni, si era accertato: - che il ricorrente non solo disponeva di una illimitata autonomia decisionale e organizzativa in seno all'impresa del cognato, ma che impartiva "disposizioni datoriali nei confronti dello stesso cognato, addirittura rimproverandolo per l'esecuzione dei lavori realizzati male, in tal modo dimostrando una supremazia decisoria e manageriale che, lungi dal tradursi in un potere di iniziativa affidato a un dipendente particolarmente meritevole e zelante, non poteva che palesare l'interversione della titolarità dei rapporti giuridici di dominio sui cespiti aziendali e sulle attività conseguentemente derivanti dall'esercizio dell'impresa"; - che, in particolare, dall'intercettazione telefonica del 31 luglio 2019, nella quale il [OSCURATO:PERSONA] e il di lui cognato discutevano in merito all'impiego dedi operai presso i cantieri esistenti, emergeva "con inusuale chiarezza come l'impresa del Germanò, seppure esistente dal 2002, fosse stata ormai totalmente retrocessa all'indagato e asservita alle sue volontà, essendo la stessa pienamente entrata a far parte del patrimonio del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva assunto la qualifica di socio occulto della ditta in questione"; - che un significativo riscontro in ordine all'assunto che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'effettivo titolare dei contratti, dei mezzi e degli strumenti aziendali dell'impresa intestata al Germanò "e dunque il sostanziale percettore delle utilità derivanti dall'esercizio della stessa lo si evinceva, altresì, dal controllo effettuato dai Carabinieri della stazione CC di Pellaro, all'esito di una intercettazione avvenuta in data 19 febbraio 2018", a un cantiere allestito per i lavori di adeguamento della stazione ferroviaria di Pellaro; grazie alle risultanze della suddetta intercettazione, avvenuta tra persone che portavano una "imbasciata" del dirigente della cosca Barreca, tal [OSCURATO:PERSONA], e a quelle del M (M N M suddetto controllo, veniva confermato - secondo i giudici del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] C9 - che in effetti "l'impresa individuale formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] era di fatto x riferibile a [OSCURATO:PERSONA]". a) UV' 0)é—: In buona sostanza, dunque, i giudici del merito hanno dimostrato con argomenti logici O. COC.ni a che l'azienda in questione era stata retrocessa al ricorrente; e da ciò discende O ' l'infondatezza della censura difensiva in esame. —t l 2. Anche il secondo motivo di ricorso è destituito di fondamento. E 22 I giudici del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato che "la fittizia intestazione cr o della ditta Germanò era funzionale a consentire l'occulta infiltrazione degli interessi della cosca [OSCURATO:PERSONA] nel settore dell'edilizia, avendo agito il ricorrente all'evidente scopo di agevolare il rafforzamento dell'organizzazione criminale di appartenenza sul territorio e di convogliarne gli illeciti profitti verso le casse del sodalizio" A sostegno di tale tesi i suddetti giudici hanno richiamato l'episodio prima citato dell'esecuzione dei lavori della stazione ferroviaria di Pellaro, dal quale risultava che la consorteria criminale operante sul territorio, in conformità alle usanze della 'ndrangheta, era stata ritualmente avvertita dell'inizio di quei lavori". Ebbene, a tali logiche affermazioni il ricorrente ha opposto cie dalla lettura degli atti non emergerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] abbia ricoperto un qualsivoglia ruolo all'interno del sodalizio criminale in questione né che fosse legato da cointeressenze con la cosca operante nel territorio di riferimento; e però tale tesi difensiva è in contrasto con la ritenuta partecipazione dell'indagato all'associazione mafiosa unitaria denominata 'ndrangheta operante sul territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] a lui contestato, al capo Q della rubrica. E da ciò deriva la infondatezza della doglianza difensiva. 3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Canc