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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01751/2026

Testo disponibile della fonte

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osto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la decisione n. 5531/2018 della Commissione Tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; [OSCURATO:PERSONA] agevolata art 1, co 186 e ss l.n.197/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21gennaio 202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La società METCO ha proposto ricorso per la revocazione, ex art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 e ex art. 395, n. 4 cod. proc civ., della sentenza n. 5531/13/2018 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], deducendo un duplice errore di fatto in cui erano incorsi i secondi giudici, ottenendo ragione dalla CTR adita la quale, con la sentenza in epigrafe, ritenendo sussistente l’errore revocatorio, revocava la sentenza di appello dando luogo «ad un nuovo giudizio di appello, che dovrà riguardare l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la ricorrenza di una delle due esimenti previste dall’art. 110 t.u.i.r.».

La CTR, dunque, ritenendo sussistenti entrambe le esimenti previste dall’art. 110 t.u.i.r., confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso limitatamente ai rilievi riguardanti i cd. costi black list e le spese per consulenze/mediazioni.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 9644/2020 affidandosi a due motivi.

Con il primo mezzo ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per insussistenza dell’errore di fatto determinante una “svista” percettiva e per aver i secondi giudici compiuto una rivalutazione delle prove, travalicando, così, i confini del giudizio revocatorio.

Col secondo mezzo deduce la violazione di legge (artt. 110 t.u.i.r. e 2697 cod. civ.) per aver i secondi giudici ritenuto sussistenti le esimenti di cui all’art. 110 t.u.i.r. nonostante la società contribuente non ne avesse fornito prova.

L’Agenzia delle entrate ha resistito al ricorso incidentale condizionale deducendone l’infondatezza.

La società METCO resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con il quale deduce l’ulteriore errore revocatorio dei secondi giudici per aver ipotizzato che l’Ufficio avesse proposto appello anche avverso il capo motivazionale della sentenza di primo grado concernente la sussistenza della cd. prima esimente.

La sentenza della CTR che poi è stata oggetto di revocazione (n. 5531/13/2018), è stata, dapprima, oggetto di ricorso in Cassazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., che, con diciassette motivi di ricorso, ne ha chiesto la cassazione con rinvio ai primigiudici.

Il giudizio instauratosi in cassazione avverso la sentenza n. 5531/13/2018 reca il numero di ruolo generale 9515/2019.

In tale giudizio l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.

I fatti che hanno originato la controversia trovano origine da un avviso di accertamento nei confronti della METCO con il quale venivano ripresi a tassazione, ai fini IRAP, IRES e IVA, per l’anno di imposta 2011, i seguenti costi: - euro 296.441,60, quali costi non deducibili, per consulenze prestate a favore della METCO dai sigg.ri Ivano e [OSCURATO:PERSONA], per indeterminatezza ed indeterminabilità dei compensi; - euro 260.855,31 per interessi passivi indeducibili ai sensi dell’articolo 96 t.u.i.r.; - euro 267.125,09 quali rimanenze finali non dichiarate ai sensi dell’articolo 92 t.u.i.r.; - euro 16.139,298 quali costi non deducibili ai sensi dell’articolo 110 t.u.i.r. per mancata ricorrenza delle esimenti alternative previste dalla norma citata.

L’avviso di accertamento veniva impugnato dalla società contribuente innanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 4919/17 del 17 luglio 2017, accoglieva parzialmente il ricorso della società limitatamente ai costi cd. black list e alle prestazioni rese dei consulenti e respingeva i rilievi attinenti agli interessi passivi ed alle valutazioni del magazzino.

Tale sentenza veniva appellata dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con la sentenza n. 5531/2018 del 18 dicembre 2018 accoglieva integralmente l’appello dell’ufficio dichiarando, per l’effetto, la legittimità dell’avviso di accertamento.

Tale sentenza, come sopra detto, veniva impugnata, contestualmente, in cassazione e per revocazione dalla società contribuente.

I ricorsi, inizialmente fissati per la trattazione in pubblica udienza , venivano riuniti da questa Corte con ordinanza n.3682/2023 del 7 febbraio 2023 con la quale, dietro istanza di parte, veniva disposto il rinvio a nuovo ruoloper consentire l’adesione della contribuente alla definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] ha definito la lite pendente iscritta al n.r.g. 9644 del 2020 e il giudizio è stata dichiarato estinto con decreto n.16684/2024 del 17 giugno 2024.

Il ricorso iscritto al n.r.g. 9515/2019 è stato, quindi, avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la Società ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Ragioni della decisione La ricorrente, nella memoria depositata , ha evidenziato che il ricorso iscritto al n.r.g. 9644/2020, dapprima riunito a questo, è stato dichiarato estinto con decreto n.16684/2024 del 17 giugno 2024 avendo la parte positivamente aderito alla definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg. della legge n.197 del 2022; Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere in questo giudizio avente ad oggetto lo stesso atto impositivo per il quale la contribuente ha già positivamente definito la controversia accedendo alla definizione agevolata.

Le spese vanno integralmente compensate tra le parti mentre non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere.

Compensa integralmente tra le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 -ricorrente- contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la decisione n. 5531/2018 della Commissione Tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata; [OSCURATO:PERSONA] agevolata art 1, co 186 e ss l.n.197/2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21gennaio 202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa La società METCO ha proposto ricorso per la revocazione, ex art. 64 d.lgs. n. 546 del 1992 e ex art. 395, n. 4 cod. proc civ., della sentenza n. 5531/13/2018 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], deducendo un duplice errore di fatto in cui erano incorsi i secondi giudici, ottenendo ragione dalla CTR adita la quale, con la sentenza in epigrafe, ritenendo sussistente l’errore revocatorio, revocava la sentenza di appello dando luogo «ad un nuovo giudizio di appello, che dovrà riguardare l’idoneità della documentazione prodotta a dimostrare la ricorrenza di una delle due esimenti previste dall’art. 110 t.u.i.r.». La CTR, dunque, ritenendo sussistenti entrambe le esimenti previste dall’art. 110 t.u.i.r., confermava la sentenza di primo grado che aveva annullato l’avviso limitatamente ai rilievi riguardanti i cd. costi black list e le spese per consulenze/mediazioni. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, iscritto al n. 9644/2020 affidandosi a due motivi. Con il primo mezzo ha dedotto la nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per insussistenza dell’errore di fatto determinante una “svista” percettiva e per aver i secondi giudici compiuto una rivalutazione delle prove, travalicando, così, i confini del giudizio revocatorio. Col secondo mezzo deduce la violazione di legge (artt. 110 t.u.i.r. e 2697 cod. civ.) per aver i secondi giudici ritenuto sussistenti le esimenti di cui all’art. 110 t.u.i.r. nonostante la società contribuente non ne avesse fornito prova. L’Agenzia delle entrate ha resistito al ricorso incidentale condizionale deducendone l’infondatezza. La società METCO resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato con il quale deduce l’ulteriore errore revocatorio dei secondi giudici per aver ipotizzato che l’Ufficio avesse proposto appello anche avverso il capo motivazionale della sentenza di primo grado concernente la sussistenza della cd. prima esimente. La sentenza della CTR che poi è stata oggetto di revocazione (n. 5531/13/2018), è stata, dapprima, oggetto di ricorso in Cassazione da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]., che, con diciassette motivi di ricorso, ne ha chiesto la cassazione con rinvio ai primigiudici. Il giudizio instauratosi in cassazione avverso la sentenza n. 5531/13/2018 reca il numero di ruolo generale 9515/2019. In tale giudizio l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. I fatti che hanno originato la controversia trovano origine da un avviso di accertamento nei confronti della METCO con il quale venivano ripresi a tassazione, ai fini IRAP, IRES e IVA, per l’anno di imposta 2011, i seguenti costi: - euro 296.441,60, quali costi non deducibili, per consulenze prestate a favore della METCO dai sigg.ri Ivano e [OSCURATO:PERSONA], per indeterminatezza ed indeterminabilità dei compensi; - euro 260.855,31 per interessi passivi indeducibili ai sensi dell’articolo 96 t.u.i.r.; - euro 267.125,09 quali rimanenze finali non dichiarate ai sensi dell’articolo 92 t.u.i.r.; - euro 16.139,298 quali costi non deducibili ai sensi dell’articolo 110 t.u.i.r. per mancata ricorrenza delle esimenti alternative previste dalla norma citata. L’avviso di accertamento veniva impugnato dalla società contribuente innanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 4919/17 del 17 luglio 2017, accoglieva parzialmente il ricorso della società limitatamente ai costi cd. black list e alle prestazioni rese dei consulenti e respingeva i rilievi attinenti agli interessi passivi ed alle valutazioni del magazzino. Tale sentenza veniva appellata dall’Amministrazione finanziaria innanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] la quale, con la sentenza n. 5531/2018 del 18 dicembre 2018 accoglieva integralmente l’appello dell’ufficio dichiarando, per l’effetto, la legittimità dell’avviso di accertamento. Tale sentenza, come sopra detto, veniva impugnata, contestualmente, in cassazione e per revocazione dalla società contribuente. I ricorsi, inizialmente fissati per la trattazione in pubblica udienza , venivano riuniti da questa Corte con ordinanza n.3682/2023 del 7 febbraio 2023 con la quale, dietro istanza di parte, veniva disposto il rinvio a nuovo ruoloper consentire l’adesione della contribuente alla definizione agevolata. [OSCURATO:PERSONA] ha definito la lite pendente iscritta al n.r.g. 9644 del 2020 e il giudizio è stata dichiarato estinto con decreto n.16684/2024 del 17 giugno 2024. Il ricorso iscritto al n.r.g. 9515/2019 è stato, quindi, avviato alla trattazione in camera di consiglio in prossimità della quale la Società ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ragioni della decisione La ricorrente, nella memoria depositata , ha evidenziato che il ricorso iscritto al n.r.g. 9644/2020, dapprima riunito a questo, è stato dichiarato estinto con decreto n.16684/2024 del 17 giugno 2024 avendo la parte positivamente aderito alla definizione agevolata della controversia nelle forme previste dall’art.1, commi 186 e segg. della legge n.197 del 2022; Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere in questo giudizio avente ad oggetto lo stesso atto impositivo per il quale la contribuente ha già positivamente definito la controversia accedendo alla definizione agevolata. Le spese vanno integralmente compensate tra le parti mentre non sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e cessata la materia del contendere. Compensa integralmente tra le
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