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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25824/2024

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la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 14256/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in [OSCURATO:PERSONA], n. 67 Roma (P.E.C. raffaellolupi@ordineavvocati- roma.org); –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:costinon ine- renti-legittimaz. socio exlegalerappresentante –custode giudiziario –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 7867 / 6 /1 6 , depositata il 2 . 12 . 20 1 6 e non notificata .

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori.

Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 20061/24/2015.

Il ricorso introduttivo ave va ad oggetto l’avviso di accertamenton.

TK303510 0167 /201 3 per l’anno 2010 notificato alla societàDAF S. r . l . e impugnato da [OSCURATO:PERSONA] « inproprio, nonché per conto della DAF S. r . l . , nonché già amministratore unico della stessanonché quale socio al 100% e creditore della stessa » .

L’avvisodi accertamento conteneva due rilievi : da un lato discono- scevai costi dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di spese di pubblicità e promozioneper il periodo di imposta per un importo complessivo di euro800.000,00 recuperati a tassazione poiché non inerenti.

Dall’al- tro,venivano disconosciuti i costi relativi agli acquisti di merce effet- tuati da dodici fornitori localizzati in Paesi b lack list ammontan ti ad euro1.881.908,85.

L’accertamento traeva origine da una verifica fiscale iniziata a se- guitodi indagine penale.

N el corso del procedimento penale il giudice delleindagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con un provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava [OSCURATO:PERSONA] giudizia rio e amministratore unico della società.

Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivanonel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cuiemergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di “frode carosello”ai fini I VA , e la deduzione di costi non documentati ai fini delleimposte dirette.

Successivamentealla notificazione del p . v . c . , effettuata nelle mani delcustode giudiziario e amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], presentava osservazioni nella qua- litàdi socio unico ed ex rappresentante legale della società .

Quindi,in data 13 marzo 2013 veniva notificato al custode giudiziario l’avvisodi accertamento impugnato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e per contodella società davanti al giudice tributario .

Nel frattempo , la società DAF S. r . l . veniva dichiarata fallita dal Tri- bunaledi Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e ilgiudice civile nominava un curatore fallimentar e.

LaCommissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ri- corsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto mancante dell’autorizza- zioneal curatore fallimentare prevista dall’art. 31, della legge falli- mentare,d.lgs. n. 5/2006, difetto risolventesi in un difetto di legitti- mazioneprocessuale non sanata alla data della pubblica udienza.

Il giudice di secondo grado per converso affermava che il contri- buentefallito non era privato, a seguito della dichiarazione di falli- mentodella società che rappresentava, della sua qualità di soggetto passivodel rapporto tributario e restava esposto agli effetti, anche dicarattere sanzionatorio, che conseguivano alla definitività dell’atto impositivo.

Riteneva, pertanto, esistente in capo a [OSCURATO:PERSONA], l’astrattapossibilità di proporre impugnazione avverso l’avviso di ac- certamento,ma, esaminando nel merito della controversia, riteneva chel’appello del contribuente fosse privo di fondamento.

Avversotale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassa- zione,articolato in quattro censure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso e ricorso incidentale per un motivo .

ReplicaFederico Dezi con controricorso a vverso il ricorso incidentale .

Consideratoche:Conil primo motivo del ricorso principale , si lamenta la nullità della sentenzaper difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell’ambito del giudizio tributario, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. anche in riferimento all’art. 110, comma 11, TUIR, in rela- zioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., quanto al capo della decisionesecondo il quale « per quanto attiene al primo motivo rife- ribilealla asserita carenza di potere dei funzionari che hanno operato laverifica fiscale, non si può che sottolineare come la [OSCURATO:PERSONA]- gionaleabbia, invece, piena titolarità ad eseguire ispezioni e verifi- chein base agli articoli 57 e 62 del d.lgs. n. 300/1999 » .

Conil secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta il mancato esame, da partedel Giudice, dei documenti che attestano sia l’effettivo svolgi- mentodell’attività commerciale dei fornitori della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA],sia che le operazioni realizzate dalla DAF con gli stessi rispon- dono ad un effettivo interesse economico, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ..

Conil terzo motivo il ricorrente principale deduce i l mancato esame siadei documenti contrattuali attestanti l’utilizzo del marchio “Diu- namai”da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., sia del repertorio fotografico com- provanteil suo effettivo uso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ..

Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione, daparte della sentenza impugnata, dell’art. 109, comma 5, TUIR, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per quanto riguarda lacontestata indeducibilità delle spese pubblicitarie.

L’unicomotivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate cen- surala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 cod.proc. civ., per v iolazione degli artt. 75, comma 3, 81 e 115 cod. proc.civ. da parte della sentenza impugnata , per aver mancato di dichiararel’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di le- gittimazionein capo a [OSCURATO:PERSONA].Ritenuta la necessità di trattare congiuntamente il presente ricorso conquello iscritto all’RGN 14253/2017 , avente ad oggetto i l mede- simo atto impositivo oggetto di questo processo, a sua volta impu- gnato da [OSCURATO:PERSONA] , e tenuto conto della rilevanza del la que- stione,afferente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt.321 c.p.p. di una parte o della totalit à̀ delle parteci pazioni di una società̀di capitali nell’ambito del quale è stato nominato un custode giudiziarioed amministratore unico , del la legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad impugnare davanti al giudice tributariol’avviso di accertamento notificato alla società , dispone la trattazione della presente contr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 14256/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e per conto della società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso lo Studio ACTA in [OSCURATO:PERSONA], n. 67 Roma (P.E.C. raffaellolupi@ordineavvocati- roma.org); –ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:costinon ine- renti-legittimaz. socio exlegalerappresentante –custode giudiziario –controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio n. 7867 / 6 /1 6 , depositata il 2 . 12 . 20 1 6 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2024 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: Consentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio ve- niva rigettato l’ appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n. 20061/24/2015. Il ricorso introduttivo ave va ad oggetto l’avviso di accertamenton. TK303510 0167 /201 3 per l’anno 2010 notificato alla societàDAF S. r . l . e impugnato da [OSCURATO:PERSONA] « inproprio, nonché per conto della DAF S. r . l . , nonché già amministratore unico della stessanonché quale socio al 100% e creditore della stessa » . L’avvisodi accertamento conteneva due rilievi : da un lato discono- scevai costi dedotti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di spese di pubblicità e promozioneper il periodo di imposta per un importo complessivo di euro800.000,00 recuperati a tassazione poiché non inerenti. Dall’al- tro,venivano disconosciuti i costi relativi agli acquisti di merce effet- tuati da dodici fornitori localizzati in Paesi b lack list ammontan ti ad euro1.881.908,85. L’accertamento traeva origine da una verifica fiscale iniziata a se- guitodi indagine penale. N el corso del procedimento penale il giudice delleindagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con un provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell'art.321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava [OSCURATO:PERSONA] giudizia rio e amministratore unico della società. Le risultanze della verifica fiscale svolta dall’Agenzia delle Entrate confluivanonel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cuiemergeva il ruolo della società in un ampio meccanismo di “frode carosello”ai fini I VA , e la deduzione di costi non documentati ai fini delleimposte dirette. Successivamentealla notificazione del p . v . c . , effettuata nelle mani delcustode giudiziario e amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], indata [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], presentava osservazioni nella qua- litàdi socio unico ed ex rappresentante legale della società . Quindi,in data 13 marzo 2013 veniva notificato al custode giudiziario l’avvisodi accertamento impugnato da [OSCURATO:PERSONA] in proprio e per contodella società davanti al giudice tributario . Nel frattempo , la società DAF S. r . l . veniva dichiarata fallita dal Tri- bunaledi Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349/13) e ilgiudice civile nominava un curatore fallimentar e. LaCommissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ri- corsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], in quanto mancante dell’autorizza- zioneal curatore fallimentare prevista dall’art. 31, della legge falli- mentare,d.lgs. n. 5/2006, difetto risolventesi in un difetto di legitti- mazioneprocessuale non sanata alla data della pubblica udienza. Il giudice di secondo grado per converso affermava che il contri- buentefallito non era privato, a seguito della dichiarazione di falli- mentodella società che rappresentava, della sua qualità di soggetto passivodel rapporto tributario e restava esposto agli effetti, anche dicarattere sanzionatorio, che conseguivano alla definitività dell’atto impositivo. Riteneva, pertanto, esistente in capo a [OSCURATO:PERSONA], l’astrattapossibilità di proporre impugnazione avverso l’avviso di ac- certamento,ma, esaminando nel merito della controversia, riteneva chel’appello del contribuente fosse privo di fondamento. Avversotale sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassa- zione,articolato in quattro censure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso e ricorso incidentale per un motivo . ReplicaFederico Dezi con controricorso a vverso il ricorso incidentale . Consideratoche:Conil primo motivo del ricorso principale , si lamenta la nullità della sentenzaper difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nell’ambito del giudizio tributario, in violazione dell’art. 112 cod. proc.civ. anche in riferimento all’art. 110, comma 11, TUIR, in rela- zioneall’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., quanto al capo della decisionesecondo il quale « per quanto attiene al primo motivo rife- ribilealla asserita carenza di potere dei funzionari che hanno operato laverifica fiscale, non si può che sottolineare come la [OSCURATO:PERSONA]- gionaleabbia, invece, piena titolarità ad eseguire ispezioni e verifi- chein base agli articoli 57 e 62 del d.lgs. n. 300/1999 » . Conil secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] prospetta il mancato esame, da partedel Giudice, dei documenti che attestano sia l’effettivo svolgi- mentodell’attività commerciale dei fornitori della [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:PERSONA],sia che le operazioni realizzate dalla DAF con gli stessi rispon- dono ad un effettivo interesse economico, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5, cod. proc. civ.. Conil terzo motivo il ricorrente principale deduce i l mancato esame siadei documenti contrattuali attestanti l’utilizzo del marchio “Diu- namai”da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., sia del repertorio fotografico com- provanteil suo effettivo uso, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,cod. proc. civ.. Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione, daparte della sentenza impugnata, dell’art. 109, comma 5, TUIR, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. per quanto riguarda lacontestata indeducibilità delle spese pubblicitarie. L’unicomotivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate cen- surala sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 4 cod.proc. civ., per v iolazione degli artt. 75, comma 3, 81 e 115 cod. proc.civ. da parte della sentenza impugnata , per aver mancato di dichiararel’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di le- gittimazionein capo a [OSCURATO:PERSONA].Ritenuta la necessità di trattare congiuntamente il presente ricorso conquello iscritto all’RGN 14253/2017 , avente ad oggetto i l mede- simo atto impositivo oggetto di questo processo, a sua volta impu- gnato da [OSCURATO:PERSONA] , e tenuto conto della rilevanza del la que- stione,afferente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt.321 c.p.p. di una parte o della totalit à̀ delle parteci pazioni di una società̀di capitali nell’ambito del quale è stato nominato un custode giudiziarioed amministratore unico , del la legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad impugnare davanti al giudice tributariol’avviso di accertamento notificato alla società , dispone la trattazione della presente contr
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