CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 settembre 2024
Cassazione n. 01153/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Palermo per il reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen. In data 02/09/24, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si insiste nelle ragioni del ricorso chiedendone l'accoglimento. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente ii guida) è manifestamente infondato, considerata la compiuta e congrua motivazione resa sullo specifico punto dal Giudice per le indagini preliminari (p. 2 sent. impugnata). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]