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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 18617/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Bilello era stato condannato per i reati di cui agli artt. 633- 639 cod. pen. e 635 comma 2 n.3 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello non aveva riconosciuto l'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. 1.2 Il difensore eccepisce che con riferimento al reato di danneggiamento, non aveva tenuto conto delle affermazioni dell'imputato, secondo cui l'immobile versava in uno sato di totale abbandono e che risultava sprovvisto di una porta di ingresso. 1.3 Il difensore lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen 1.4 il difensore rileva che non erano condivisibili le conclusioni della Corte di appello riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello che, a pag.3 della sentenza impugnata, ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa" (Sez.2, n. 10694 del 30/10/2019, PG/Tortorici, Rv. 278520). 1.2 Quanto alle censure del secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez.

VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame, inoltre il motivo di ricorso è estremamente generico perché non si confronta con la parte della motivazione nella quale si evidenzia che il custode dell'immobile lamentava di non riuscire ad aprire la porta di ingresso con le chiavi in suo possesso, con ciò confermando l'esistenza di una porta. 1.3 Sul terzo e quarto motivo del ricorso, vi è congrua motivazione alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; peraltro, si deve rilevare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01).

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale Bilello era stato condannato per i reati di cui agli artt. 633- 639 cod. pen. e 635 comma 2 n.3 cod. pen. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello non aveva riconosciuto l'esimente di cui all'art. 54 cod. pen. 1.2 Il difensore eccepisce che con riferimento al reato di danneggiamento, non aveva tenuto conto delle affermazioni dell'imputato, secondo cui l'immobile versava in uno sato di totale abbandono e che risultava sprovvisto di una porta di ingresso. 1.3 Il difensore lamenta la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen 1.4 il difensore rileva che non erano condivisibili le conclusioni della Corte di appello riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e sulla recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Infatti, con riferimento alle censure di cui al primo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello che, a pag.3 della sentenza impugnata, ha correttamente applicato la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale "l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo; ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa" (Sez.2, n. 10694 del 30/10/2019, PG/Tortorici, Rv. 278520). 1.2 Quanto alle censure del secondo motivo di ricorso, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289); nel caso in esame, inoltre il motivo di ricorso è estremamente generico perché non si confronta con la parte della motivazione nella quale si evidenzia che il custode dell'immobile lamentava di non riuscire ad aprire la porta di ingresso con le chiavi in suo possesso, con ciò confermando l'esistenza di una porta. 1.3 Sul terzo e quarto motivo del ricorso, vi è congrua motivazione alle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata; peraltro, si deve rilevare che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in cassazione soltanto nelle ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, essendo sufficiente a giustificare la soluzione della equivalenza aver ritenuto detta soluzione la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (vedi sez. 2, Sentenza n. 31543 del 08/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]. 270450 - 01). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore del
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