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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43335/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/20221 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti a denunciati vizi di violazione di legge e vizi di motivazione smentiti dalle corrette argomentazioni in diritto attraverso le quali la Corte di appello ha disatteso le censure dell'imputato sulla mancata applicazione della messa alla prova e del beneficio della pena sospesa.

Ostative all'applicazione della pena sospesa risultano le precedenti condanne definitive (per pena superiore a tre anni di reclusione), correttamente valutate, in una alla reiterazione di reati resistenza ascritti all'imputato nel procedimento, per escludere la idoneità della messa alla prova a realizzare la finalità di rieducazione.

Si tratta di valutazione discrezionali, correttamente argomentate, che sfuggono a censure rilevabili in questa sede.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/20221 della Corte di appello di Messina visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non deducibili afferenti a denunciati vizi di violazione di legge e vizi di motivazione smentiti dalle corrette argomentazioni in diritto attraverso le quali la Corte di appello ha disatteso le censure dell'imputato sulla mancata applicazione della messa alla prova e del beneficio della pena sospesa. Ostative all'applicazione della pena sospesa risultano le precedenti condanne definitive (per pena superiore a tre anni di reclusione), correttamente valutate, in una alla reiterazione di reati resistenza ascritti all'imputato nel procedimento, per escludere la idoneità della messa alla prova a realizzare la finalità di rieducazione. Si tratta di valutazione discrezionali, correttamente argomentate, che sfuggono a censure rilevabili in questa sede. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 20
Sentenza Cassazione n. 43335/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris